E' illegittimo impedire la vendita di prodotti alimentari da parte delle parafarmacie nelle aree urbane di particolare valore culturale
Un'interpretazione del regolamento comunale del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale di Bologna, tale da non consentire ad una parafarmacia di vendere i prodotti alimentari, è irragionevole e viola il principio di proporzionalità atteso che gli alimentari in vendita nelle parafarmacie sono funzionali alla tutela della salute e quindi non sono assimilabili agli alimentari generici e comuni
Massima
Parafarmacia - regolamento comunale del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale – divieto di vendita di generi appartenenti al settore alimentare – apertura parafarmacia – irricevibilità della notifica sanitaria relativa ai prodotti alimentari ivi in vendita – irragionevolezza – non assimilabilità dei prodotti alimentari finalizzati alla tutela della salute con i prodotti alimentari generici – illegittimità
Il TAR felsineo, tornando su una questione già decisa in sede cautelare a favore della parafarmacia ricorrente (vedi ordinanza del 10 genaio 2024 in questa rivista), accoglie definitivamente il ricorso ed annulla il provvedimento di irricevibilità della notifica sanitaria con cui, di fatto, il Comune di Bologna intendeva impedire ad una parafarmacia la vendita dei propri prodotti alimentari per la salute giacché nelle aree urbane di particolare valore tale attività sarebbe vietata del regolamento comunale per il commercio.
ll regolamento comunale in questione vieta infatti l’insediamento di nuove attività appartenenti alle seguenti categorie: a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare; b) somministrazione di alimenti e bevande esercitata in qualunque forma; c) artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare; per tale motivo il Comune aveva impedito alla parafarmacia di vendere i propri prodotti alimentari.
Ma il Collegio reputa irragionevole un'interpretazione così estensiva del regolamento comunale da parte dell'Amministrazione e segnala che la parafarmacia, oltre ai farmaci da banco, vende “Alimenti a Fini Medici Speciali – AMFS”, medical food, alimenti per la cura della prima infanzia e altri prodotti destinati a particolari esigenze di nutrizione, offrendo pertanto prodotti medico-sanitari funzionali alla tutela della salute che non possono essere confusi o assimilati ai prodotti alimentari e generici comuni. La tutela delle aree urbane di particolare pregio e interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, dunque, non può essere compromessa dall’attività propria di una parafarmacia, proprio per la peculiarità dei prodotti in vendita al suo interno.
La sentenza prende spunto, per corroborare le proprie tesi, anche dal prosieguo della norma del regolamento comunale, che vieta l’attività di “money change”, “phone center”, “internet point”, “money transfer”, “compro-oro”, “raccolta scommesse”; è innegabile secondo il TAR che tutte tali attività si palesano obiettivamente di natura completamente diversa da quella posta in essere dalla ricorrente, operante invece nel settore della rivendita a prezzi concorrenziali di farmaci e prodotti per la salute, il che consente ancor più di prender atto dell'illegittimità per irragionevolezza degli atti impugnati.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Bologna/sentenza del 26 settembre 2024
E' illegittimo impedire la vendita di prodotti alimentari da parte delle parafarmacie nelle aree urbane di particolare valore culturale
Un'interpretazione del regolamento comunale del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale di Bologna, tale da non consentire ad una parafarmacia di vendere i prodotti alimentari, è irragionevole e viola il principio di proporzionalità atteso che gli alimentari in vendita nelle parafarmacie sono funzionali alla tutela della salute e quindi non sono assimilabili agli alimentari generici e comuni
Massima
Parafarmacia - regolamento comunale del commercio nelle aree urbane di particolare valore culturale – divieto di vendita di generi appartenenti al settore alimentare – apertura parafarmacia – irricevibilità della notifica sanitaria relativa ai prodotti alimentari ivi in vendita – irragionevolezza – non assimilabilità dei prodotti alimentari finalizzati alla tutela della salute con i prodotti alimentari generici – illegittimità
Il TAR felsineo, tornando su una questione già decisa in sede cautelare a favore della parafarmacia ricorrente (vedi ordinanza del 10 genaio 2024 in questa rivista), accoglie definitivamente il ricorso ed annulla il provvedimento di irricevibilità della notifica sanitaria con cui, di fatto, il Comune di Bologna intendeva impedire ad una parafarmacia la vendita dei propri prodotti alimentari per la salute giacché nelle aree urbane di particolare valore tale attività sarebbe vietata del regolamento comunale per il commercio.
ll regolamento comunale in questione vieta infatti l’insediamento di nuove attività appartenenti alle seguenti categorie: a) commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare; b) somministrazione di alimenti e bevande esercitata in qualunque forma; c) artigianali/industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare; per tale motivo il Comune aveva impedito alla parafarmacia di vendere i propri prodotti alimentari.
Ma il Collegio reputa irragionevole un'interpretazione così estensiva del regolamento comunale da parte dell'Amministrazione e segnala che la parafarmacia, oltre ai farmaci da banco, vende “Alimenti a Fini Medici Speciali – AMFS”, medical food, alimenti per la cura della prima infanzia e altri prodotti destinati a particolari esigenze di nutrizione, offrendo pertanto prodotti medico-sanitari funzionali alla tutela della salute che non possono essere confusi o assimilati ai prodotti alimentari e generici comuni. La tutela delle aree urbane di particolare pregio e interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, dunque, non può essere compromessa dall’attività propria di una parafarmacia, proprio per la peculiarità dei prodotti in vendita al suo interno.
La sentenza prende spunto, per corroborare le proprie tesi, anche dal prosieguo della norma del regolamento comunale, che vieta l’attività di “money change”, “phone center”, “internet point”, “money transfer”, “compro-oro”, “raccolta scommesse”; è innegabile secondo il TAR che tutte tali attività si palesano obiettivamente di natura completamente diversa da quella posta in essere dalla ricorrente, operante invece nel settore della rivendita a prezzi concorrenziali di farmaci e prodotti per la salute, il che consente ancor più di prender atto dell'illegittimità per irragionevolezza degli atti impugnati.
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.