E' illegittimo istituire una sede farmaceutica con il criterio topografico facendo riferimento a situazioni non strettamente riconducibili all'art. 104 TULS
L'art. 104 del R.D. n. 1265/1934 è di stretta interpretazione sicché, se le motivazioni dell'istituzione di una sede con criterio topografico fanno riferimento a situazioni che non trovano immediato riferimento nei criteri indicati nella detta norma di legge, l'atto istitutivo è illegittimo
Massima
Farmacia – istituzione di sede con criterio topografico ex art. 104 TULS – motivazioni non strettamente riconducibili all'art. 104 TULS – norma di stretta interpretazione - illegittimità
Il Consiglio di Stato, in questa breve ma puntualissima sentenza fissa alcuni chiari principi in materia di istituzione di sedi farmaceutiche mediante il criterio topografico ex art. 104 R.D. n. 1265/1934.
La norma prevede che “le Regioni … quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune”, ma nel caso di specie il Comune, nel deliberare l'istituzione della nuova sede con il criterio topografico, fa riferimento a fatti e/o situazioni che non trovano addentellati con la suddetta disposizione di legge. Uno dei motivi che lo inducono all'istituzione della farmacia risiede nella circostanza che nella zona vi è carenza di medici di medicina generale; un altro motivo risiede nella valutazione che, con l'istituzione della nuova farmacia diminuirebbero i transiti veicolari a tutto beneficio della riduzione di CO2.
Ma il Consiglio di Stato afferma che l'art. 104 è norma di stretta interpretazione e le motivazioni istitutive di una nuova sede con il criterio topografico devono attenere con precisione al criterio contenuto nella disposizione, che richiama, esclusivamente, le “condizioni topografiche e di viabilità”: è soltanto a queste che occorre far riferimento per giustificare una sede ulteriore rispetto all'ordinata applicazione del criterio demografico.
Entrando poi nel merito delle ulteriori motivazioni poste a base dell'atto istitutivo, la sentenza affronta tutti i criteri che trovano addentellati nell'art. 104 e che potrebbero giustificare l'istituzione di una nuova sede, quali:
- lo stato di sicurezza della viabilità, riguardo al quale vengono ritenute insussistenti le ragioni del Comune visto che la strada di collegamento tra la frazione rurale ed il centro abitato risulta “percorribile ed in buono stato di manutenzione”;
- la facilità dei collegamenti, in merito a cui viene evidenziato che essi sono agevoli grazie ad un adeguato servizio di trasporto pubblico;
- l'esistenza di case sparse nelle campagne, che nel caso di specie è praticamente insussistente, visto che queste si riducono soltanto a tre;
- la fruibilità di assistenza farmaceutica durante la chiusura della farmacia del centro abitato, che è adeguata, visto che rimanendo chiusa la sede del centro abitato soltanto la domenica, vi è un tempo di percorrenza verso le farmacie di altri Comuni limitrofi non superiore ai 15-20 minuti.
La sentenza in chiusura afferma sinteticamente un altro interessante principio: se, rispetto all'ultima pianta organica approvata nulla è mutato rispetto alla tipologia delle strade e dei collegamenti mediante trasporto pubblico ed, anzi, la popolazione del Comune è pure diminuita (in questo caso passando da 3.901 abitanti a 3.721), non vi sono le condizioni per istituire una nuova sede farmaceutica ex art. 104 TULS.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 4 giugno 2025
E' illegittimo istituire una sede farmaceutica con il criterio topografico facendo riferimento a situazioni non strettamente riconducibili all'art. 104 TULS
L'art. 104 del R.D. n. 1265/1934 è di stretta interpretazione sicché, se le motivazioni dell'istituzione di una sede con criterio topografico fanno riferimento a situazioni che non trovano immediato riferimento nei criteri indicati nella detta norma di legge, l'atto istitutivo è illegittimo
Massima
Farmacia – istituzione di sede con criterio topografico ex art. 104 TULS – motivazioni non strettamente riconducibili all'art. 104 TULS – norma di stretta interpretazione - illegittimità
Il Consiglio di Stato, in questa breve ma puntualissima sentenza fissa alcuni chiari principi in materia di istituzione di sedi farmaceutiche mediante il criterio topografico ex art. 104 R.D. n. 1265/1934.
La norma prevede che “le Regioni … quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968 n. 475, e successive modificazioni, sentiti l'unità sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune”, ma nel caso di specie il Comune, nel deliberare l'istituzione della nuova sede con il criterio topografico, fa riferimento a fatti e/o situazioni che non trovano addentellati con la suddetta disposizione di legge. Uno dei motivi che lo inducono all'istituzione della farmacia risiede nella circostanza che nella zona vi è carenza di medici di medicina generale; un altro motivo risiede nella valutazione che, con l'istituzione della nuova farmacia diminuirebbero i transiti veicolari a tutto beneficio della riduzione di CO2.
Ma il Consiglio di Stato afferma che l'art. 104 è norma di stretta interpretazione e le motivazioni istitutive di una nuova sede con il criterio topografico devono attenere con precisione al criterio contenuto nella disposizione, che richiama, esclusivamente, le “condizioni topografiche e di viabilità”: è soltanto a queste che occorre far riferimento per giustificare una sede ulteriore rispetto all'ordinata applicazione del criterio demografico.
Entrando poi nel merito delle ulteriori motivazioni poste a base dell'atto istitutivo, la sentenza affronta tutti i criteri che trovano addentellati nell'art. 104 e che potrebbero giustificare l'istituzione di una nuova sede, quali:
- lo stato di sicurezza della viabilità, riguardo al quale vengono ritenute insussistenti le ragioni del Comune visto che la strada di collegamento tra la frazione rurale ed il centro abitato risulta “percorribile ed in buono stato di manutenzione”;
- la facilità dei collegamenti, in merito a cui viene evidenziato che essi sono agevoli grazie ad un adeguato servizio di trasporto pubblico;
- l'esistenza di case sparse nelle campagne, che nel caso di specie è praticamente insussistente, visto che queste si riducono soltanto a tre;
- la fruibilità di assistenza farmaceutica durante la chiusura della farmacia del centro abitato, che è adeguata, visto che rimanendo chiusa la sede del centro abitato soltanto la domenica, vi è un tempo di percorrenza verso le farmacie di altri Comuni limitrofi non superiore ai 15-20 minuti.
La sentenza in chiusura afferma sinteticamente un altro interessante principio: se, rispetto all'ultima pianta organica approvata nulla è mutato rispetto alla tipologia delle strade e dei collegamenti mediante trasporto pubblico ed, anzi, la popolazione del Comune è pure diminuita (in questo caso passando da 3.901 abitanti a 3.721), non vi sono le condizioni per istituire una nuova sede farmaceutica ex art. 104 TULS.
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