E' inammissibile il ricorso proposto in Abruzzo avverso il diniego del Comune al trasferimento della farmacia: competente è la Giunta Regionale
La richiesta di trasferimento della farmacia, in Abruzzo, va formulata alla Regione e non al Comune, sicché è inammissibile per mancata notifica alla Regione il ricorso proposto avverso atti di diniego del Comune, a cui va attribuito mero valore endoprocedimentale
Massima
Farmacia – Regione Abruzzo – competenza della Regione all'autorizzazione al trasferimento – diniego comunale – impugnazione – mancata notifica alla Regione - inammissibilità
Il titolare di una farmacia istituita ex art. 104 del r.d. n. 1265/1934 (e, quindi, sulla base del cd. “criterio della distanza”) chiede al Comune il trasferimento del proprio esercizio farmaceutico, ma riceve un diniego da parte del Comune.
L'impugnativa di tale diniego viene proposta avverso tali atti comunali dinanzi al TAR L'Aquila, che respinge il ricorso sulla base di più argomentazioni, tra cui in buona sostanza la più rilevante è che essendo la farmacia stata istituita mediante il criterio topografico ed essendo peraltro rurale, non può essa essere liberamente trasferita perché la sua collocazione è finalizzata a soddisfare le esigenze degli abitati della sua specifica zona.
In sede di appello l'appellante afferma che il trasferimento deve intendersi all'interno della stessa (propria) zona, ma il Consiglio di Stato rileva che gli atti del Comune devono ritenersi meramente endoprocedimentali giacché in Abruzzo deve ritenersi la Giunta regionale competente ad autorizzare i trasferimenti non soltanto in ragione di quanto dispone l'art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991, ma anche di quanto affermato da una nota dell'ASL che, al tempo della richiesta di trasferimento da parte del ricorrente, certificava come competente, appunto, la Giunta regionale in ragione di una delibera della medesima Giunta.
Secondo la sentenza di appello, allora, il ricorso è proprio inammissibile giacché proposto contro atti comunali da ritenersi meramente endoprocedimentali e quindi non immediatamente lesivi, mentre il ricorso andava notificato alla Regione, detentrice del potere di rilasciare autorizzazioni al trasferimento.
La sentenza rimarca che la competenza regionale era stata certificata anche dalla detta nota inviata dall'ASL all'appellante, al quale veniva indicato che l'istanza per l'autorizzazione al trasferimento andava inoltrata in carta legale alla Giunta regionale ed andava redatta secondo lo schema di cui alla delibera di Giunta regionale n. 299 del 22 aprile 2013, ma il Collegio rileva che tale delibera regionale (che attua la competenza dell'organo regionale) non è stata impugnata, sicché anche per tale motivo il ricorso va considerato inammissibile.
Per quanto concerne il merito, poi, lapidariamente la sentenza giudica il ricorso anche infondato atteso che all'istanza di trasferimento non va applicata la normativa vigente al momento dell'istituzione della sede, bensì quella che vige al momento in cui è inoltrata l'istanza per il trasferimento.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 15 maggio 2025
E' inammissibile il ricorso proposto in Abruzzo avverso il diniego del Comune al trasferimento della farmacia: competente è la Giunta Regionale
La richiesta di trasferimento della farmacia, in Abruzzo, va formulata alla Regione e non al Comune, sicché è inammissibile per mancata notifica alla Regione il ricorso proposto avverso atti di diniego del Comune, a cui va attribuito mero valore endoprocedimentale
Massima
Farmacia – Regione Abruzzo – competenza della Regione all'autorizzazione al trasferimento – diniego comunale – impugnazione – mancata notifica alla Regione - inammissibilità
Il titolare di una farmacia istituita ex art. 104 del r.d. n. 1265/1934 (e, quindi, sulla base del cd. “criterio della distanza”) chiede al Comune il trasferimento del proprio esercizio farmaceutico, ma riceve un diniego da parte del Comune.
L'impugnativa di tale diniego viene proposta avverso tali atti comunali dinanzi al TAR L'Aquila, che respinge il ricorso sulla base di più argomentazioni, tra cui in buona sostanza la più rilevante è che essendo la farmacia stata istituita mediante il criterio topografico ed essendo peraltro rurale, non può essa essere liberamente trasferita perché la sua collocazione è finalizzata a soddisfare le esigenze degli abitati della sua specifica zona.
In sede di appello l'appellante afferma che il trasferimento deve intendersi all'interno della stessa (propria) zona, ma il Consiglio di Stato rileva che gli atti del Comune devono ritenersi meramente endoprocedimentali giacché in Abruzzo deve ritenersi la Giunta regionale competente ad autorizzare i trasferimenti non soltanto in ragione di quanto dispone l'art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991, ma anche di quanto affermato da una nota dell'ASL che, al tempo della richiesta di trasferimento da parte del ricorrente, certificava come competente, appunto, la Giunta regionale in ragione di una delibera della medesima Giunta.
Secondo la sentenza di appello, allora, il ricorso è proprio inammissibile giacché proposto contro atti comunali da ritenersi meramente endoprocedimentali e quindi non immediatamente lesivi, mentre il ricorso andava notificato alla Regione, detentrice del potere di rilasciare autorizzazioni al trasferimento.
La sentenza rimarca che la competenza regionale era stata certificata anche dalla detta nota inviata dall'ASL all'appellante, al quale veniva indicato che l'istanza per l'autorizzazione al trasferimento andava inoltrata in carta legale alla Giunta regionale ed andava redatta secondo lo schema di cui alla delibera di Giunta regionale n. 299 del 22 aprile 2013, ma il Collegio rileva che tale delibera regionale (che attua la competenza dell'organo regionale) non è stata impugnata, sicché anche per tale motivo il ricorso va considerato inammissibile.
Per quanto concerne il merito, poi, lapidariamente la sentenza giudica il ricorso anche infondato atteso che all'istanza di trasferimento non va applicata la normativa vigente al momento dell'istituzione della sede, bensì quella che vige al momento in cui è inoltrata l'istanza per il trasferimento.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.