É legittima la decadenza ex art. 113 comma 1 TULS se, scaduta l'autorizzazione al trasferimento temporaneo, l'attività di farmacia continua nei locali autorizzati temporaneamente
Il titolare che continui ad operare in locali presso i quali vi sia stata un'autorizzazione provvisoria al trasferimento, una volta che sia scaduto il termine dell'autorizzazione provvisoria, e non ottemperi alle ordinanze comunali che impongono il ritorno nei locali originari o almeno alternativi del centro storico, incorre nella decadenza ex art. 113 comma 1 TULS
Massima
Farmacia – decadenza – scadenza del termine dell'autorizzazione temporanea al trasferimento presso altri locali – mancata ripresa dell'attività nei locali originari – legittimità
Il TAR Roma, seppur in fase cautelare, e quindi nell'ambito della cognizione sommaria tipica della detta fase, e facendo espressamente salva l’eventuale diversa valutazione all’esito della cognizione piena, stabilisce nella vicenda in esame la legittimità di un atto di estrema gravità, come la decadenza disposta ex art. 113 comma 1 TULS.
Un titolare di farmacia, temporaneamente autorizzato a trasferire la propria attività da locali del centro storico di un Comune a locali esterni al detto centro storico, in attesa di individuare una sede alternativa a quella originaria (essendo quest'ultima l’unico presidio farmaceutico del centro storico del Comune previsto dalla pianta organica farmaceutica), alla scadenza del termine dell'autorizzazione provvisoria non ottempera alle ingiunzioni del Comune, che mette a disposizione sedi alternative rispetto a quella originaria.
A seguito di ripetute ordinanze sindacali con cui viene intimato al titolare di riprendere l'attività nella sede originaria, essendo tutte rimaste senza esito, viene adottato un atto di decadenza ex art. 113 comma 1 TULS, con la successiva istituzione di un dispensario farmaceutico nel centro storico del Comune.
L'istanza cautelare del titolare, volta ad ottenere la sospensione dei provvedimenti comunali, viene però respinta dal TAR Roma, che sottolinea come il trasferimento nei nuovi locali era di natura esclusivamente temporanea e che peraltro il Comune aveva più volte sottoposto al titolare la disponibilità di locali alternativi, senza che vi fosse stata adesione.
Il Collegio evidenzia che la mancata ripresa dell'attività autorizzata, una volta scaduto il termine provvisorio, deve considerarsi fatto imputabile al titolare che, avendo continuato a svolgere la sua l'attività in locali non più autorizzati, ha mantenuto una titolarità meramente formale. Il fatto che tale attività abbia continuato a svolgersi nei locali per i quali era scaduta l'autorizzazione provvisoria, nonostante le ripetute ordinanze sindacali intervenute, configura, secondo il Collegio, un'attività a tutti gli effetti abusiva, giacché priva di adeguato titolo autorizzatorio, con la conseguenza che la decadenza stabilita ex art. 113 comma 1 TULS, la successiva istituzione di un dispensario e l'assegnazione dello stesso ad altro farmacista, devono considerarsi legittimi.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/ordinanza del TAR Roma del 24 marzo 2026
É legittima la decadenza ex art. 113 comma 1 TULS se, scaduta l'autorizzazione al trasferimento temporaneo, l'attività di farmacia continua nei locali autorizzati temporaneamente
Il titolare che continui ad operare in locali presso i quali vi sia stata un'autorizzazione provvisoria al trasferimento, una volta che sia scaduto il termine dell'autorizzazione provvisoria, e non ottemperi alle ordinanze comunali che impongono il ritorno nei locali originari o almeno alternativi del centro storico, incorre nella decadenza ex art. 113 comma 1 TULS
Massima
Farmacia – decadenza – scadenza del termine dell'autorizzazione temporanea al trasferimento presso altri locali – mancata ripresa dell'attività nei locali originari – legittimità
Il TAR Roma, seppur in fase cautelare, e quindi nell'ambito della cognizione sommaria tipica della detta fase, e facendo espressamente salva l’eventuale diversa valutazione all’esito della cognizione piena, stabilisce nella vicenda in esame la legittimità di un atto di estrema gravità, come la decadenza disposta ex art. 113 comma 1 TULS.
Un titolare di farmacia, temporaneamente autorizzato a trasferire la propria attività da locali del centro storico di un Comune a locali esterni al detto centro storico, in attesa di individuare una sede alternativa a quella originaria (essendo quest'ultima l’unico presidio farmaceutico del centro storico del Comune previsto dalla pianta organica farmaceutica), alla scadenza del termine dell'autorizzazione provvisoria non ottempera alle ingiunzioni del Comune, che mette a disposizione sedi alternative rispetto a quella originaria.
A seguito di ripetute ordinanze sindacali con cui viene intimato al titolare di riprendere l'attività nella sede originaria, essendo tutte rimaste senza esito, viene adottato un atto di decadenza ex art. 113 comma 1 TULS, con la successiva istituzione di un dispensario farmaceutico nel centro storico del Comune.
L'istanza cautelare del titolare, volta ad ottenere la sospensione dei provvedimenti comunali, viene però respinta dal TAR Roma, che sottolinea come il trasferimento nei nuovi locali era di natura esclusivamente temporanea e che peraltro il Comune aveva più volte sottoposto al titolare la disponibilità di locali alternativi, senza che vi fosse stata adesione.
Il Collegio evidenzia che la mancata ripresa dell'attività autorizzata, una volta scaduto il termine provvisorio, deve considerarsi fatto imputabile al titolare che, avendo continuato a svolgere la sua l'attività in locali non più autorizzati, ha mantenuto una titolarità meramente formale. Il fatto che tale attività abbia continuato a svolgersi nei locali per i quali era scaduta l'autorizzazione provvisoria, nonostante le ripetute ordinanze sindacali intervenute, configura, secondo il Collegio, un'attività a tutti gli effetti abusiva, giacché priva di adeguato titolo autorizzatorio, con la conseguenza che la decadenza stabilita ex art. 113 comma 1 TULS, la successiva istituzione di un dispensario e l'assegnazione dello stesso ad altro farmacista, devono considerarsi legittimi.
Normativa
Riferimenti