E' legittimo il diniego di rinnovo di AIP se il riconfezionamento del medicinale da parte dell'importatore può incidere sulla data di uso
Non è irragionevole il diniego dell'AIFA di rinnovo dell'AIP all'importatore che, riconfezionando il medicinale mediante apertura di una bustina di alluminio del farmaco importato al fine di eliminare una capsula dal blister posto all'interno della bustina, possa in tal modo incidere sulla data d'uso del farmaco
Massima
Medicinale – diniego di rinnovo di AIP – riconfezionamento mediante apertura di una bustina di alluminio ed eliminazione di una capsula dal blister contenuto all'interno della bustina medesima – idoneità del riconfezionamento ad incidere sulla durata di uso del medicinale – ragionevolezza del diniego
Un importatore ottiene un'AIP per un farmaco rumeno ivi commercializzato in una confezione avente due bustine di alluminio che contengono, ognuna, un blister con sette capsule.
Sennonché la confezione commercializzata in Italia dal titolare dell'AIC contiene due blister, ognuno da sei capsule e non vi sono bustine in alluminio.
L'importatore, allora, procede all'apertura della scatola del farmaco rumeno, alla successiva apertura delle due bustine di alluminio che contengono i blister, all'eliminazione di una capsula da ogni blister (che quindi ne contiene di conseguenza sei), alla chiusura delle bustine di alluminio e quindi al riconfezionamento del medicinale.
Alla scadenza del primo quinquennio dal rilascio dell'AIP, a seguito di istanza di rinnovo della stessa, l'AIFA adotta un atto di diniego, indicando che le attività di riconfezionamento adottate risultano in contrasto con le disposizioni della Commissione Europea (Comunicazione del 30.12.2003 COM(2003) 839), secondo cui il riconfezionamento non deve alterare lo stato originale del prodotto. Inoltre l'AIFA segnala l’inapplicabilità di una siffatta operazione di riconfezionamento nell'ambito di una procedura di importazione parallela.
Il TAR, a seguito della proposizione del ricorso da parte dell'importatore, si esprime a favore dell'AIFA. Premette che un importazione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. del 29 agosto 1997, che disciplina questa procedura, può essere autorizzata anche per un farmaco sostanzialmente identico rispetto a quello oggetto di AIC nello Stato di importazione, “laddove le modifiche non incidano sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia del farmaco” ma la previsione di un "riconfezionamento" (espressamente indicato nell'art. 2 del D.M.) non significa che sia stata legittimata qualsivoglia tipologia di differenza tra prodotto importato e prodotto commercializzato in Italia, dovendo la stessa essere verificata sotto il profilo del contenuto.
Riguardo a ciò il TAR richiama la Comunicazione 839/2003 della Commissione europea e le direttive dell'EMA, (che è l'Autorità competente a verificare la conformità dei prodotti distribuiti parallelamente alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria sui medicinali) che, con particolare riguardo al riconfezionamento, indicano che “In linea di principio, le uniche modifiche al medicinale che possono essere richieste per consentire la distribuzione parallela sono le modifiche della lingua dell'etichettatura e del foglietto illustrativo per conformarsi ai requisiti della legislazione sui medicinali … in generale, il riconfezionamento non è consentito. Tuttavia, la sostituzione dell'imballaggio di un medicinale è talvolta obiettivamente necessaria se, senza tale riconfezionamento, sarebbe ostacolato l'effettivo accesso al mercato interessato o a una parte sostanziale di tale mercato. La necessità del riconfezionamento deve essere giustificata dal distributore parallelo durante una procedura di notifica.
La richiesta di riconfezionamento dei medicinali viene attentamente valutata caso per caso, per garantire il rispetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale e della legislazione dell'UE sui medicinali per la sicurezza dei pazienti. In particolare, il riconfezionamento non può pregiudicare le condizioni originali del prodotto. Il concetto di effetti negativi sullo stato originale dei prodotti si riferisce allo stato del prodotto all'interno della confezione. Si accetta che le condizioni del prodotto non vengano pregiudicate quando il riconfezionamento interessa solo lo strato esterno, lasciando intatto l'imballaggio interno. … Il prelievo dei blister dall'imballo esterno originale e il loro inserimento con uno o più imballi originali in un imballo esterno nuovo, o il loro inserimento in un altro imballo originale, l'apposizione di etichette autoadesive sull'imballo esterno originale o sui blister, o l'aggiunta alla confezione di nuove istruzioni o informazioni per l'utilizzatore è considerata un'attività che non pregiudica lo stato del medicinale all'interno della confezione. … La giustificazione del distributore parallelo deve essere presa in considerazione. Le operazioni dovrebbero svolgersi in un sito con un'autorizzazione alla produzione rilasciata dall'autorità nazionale competente e in conformità con i principi e le linee guida delle GMP…”.
Secondo il TAR, allora, la modifica nella forma o nelle dimensioni del confezionamento può comportare un significativo impatto sull'uso, sulla consegna, sulla tracciabilità e sulla stabilità del prodotto finito, tant'è che le istruzioni dell’AIFA agli importatori paralleli, relativamente alla procedura di rietichettatura/riconfezionamento, prevedono espressamente che “non sono accettabili in linea di principio operazioni di produzione che riducono la durata autorizzata del periodo di validità (es. apertura di bustine per l’etichettatura dei blister contenuti all’interno delle stesse, nel caso in cui sia autorizzato un limitato periodo di validità dall’apertura della bustina)”.
Poiché nel caso di specie l’AIFA ha ritenuto che l’apertura della bustina di alluminio contenente il blister incideva sulla data di uso del medicinale, secondo il TAR la conseguente decisione di non rinnovare l'AIP non è irragionevole, giacché non è altro che mera applicazione dei suddetti principi, nonché rispetto del principio giurisprudenziale secondo cui il riconfezionamento non può incidere sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia del prodotto farmaceutico.
Qualche dubbio, tuttavia, sul provvedimento di diniego e sulla conseguente decisione permane, se si considera che non pare adeguatamente messo a fuoco in che misura la semplice apertura di una bustina di alluminio posta all'interno della confezione possa incidere ai fini della durata d'uso del medicinale, atteso che il medicinale analogo viene commericalizzato in Italia in confezioni contenenti blister non protetti da bustine di alluminio.
N.B. Il Consiglio di Stato con la sentenza del 4 marzo 2025 (vedi il commento in questa rivista), ha annullato la presente sentenza ordinando all'AIFA un nuovo pronunciamento molto più puntuale e tecnico.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 22 maggio 2023
E' legittimo il diniego di rinnovo di AIP se il riconfezionamento del medicinale da parte dell'importatore può incidere sulla data di uso
Non è irragionevole il diniego dell'AIFA di rinnovo dell'AIP all'importatore che, riconfezionando il medicinale mediante apertura di una bustina di alluminio del farmaco importato al fine di eliminare una capsula dal blister posto all'interno della bustina, possa in tal modo incidere sulla data d'uso del farmaco
Massima
Medicinale – diniego di rinnovo di AIP – riconfezionamento mediante apertura di una bustina di alluminio ed eliminazione di una capsula dal blister contenuto all'interno della bustina medesima – idoneità del riconfezionamento ad incidere sulla durata di uso del medicinale – ragionevolezza del diniego
Un importatore ottiene un'AIP per un farmaco rumeno ivi commercializzato in una confezione avente due bustine di alluminio che contengono, ognuna, un blister con sette capsule.
Sennonché la confezione commercializzata in Italia dal titolare dell'AIC contiene due blister, ognuno da sei capsule e non vi sono bustine in alluminio.
L'importatore, allora, procede all'apertura della scatola del farmaco rumeno, alla successiva apertura delle due bustine di alluminio che contengono i blister, all'eliminazione di una capsula da ogni blister (che quindi ne contiene di conseguenza sei), alla chiusura delle bustine di alluminio e quindi al riconfezionamento del medicinale.
Alla scadenza del primo quinquennio dal rilascio dell'AIP, a seguito di istanza di rinnovo della stessa, l'AIFA adotta un atto di diniego, indicando che le attività di riconfezionamento adottate risultano in contrasto con le disposizioni della Commissione Europea (Comunicazione del 30.12.2003 COM(2003) 839), secondo cui il riconfezionamento non deve alterare lo stato originale del prodotto. Inoltre l'AIFA segnala l’inapplicabilità di una siffatta operazione di riconfezionamento nell'ambito di una procedura di importazione parallela.
Il TAR, a seguito della proposizione del ricorso da parte dell'importatore, si esprime a favore dell'AIFA. Premette che un importazione, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. del 29 agosto 1997, che disciplina questa procedura, può essere autorizzata anche per un farmaco sostanzialmente identico rispetto a quello oggetto di AIC nello Stato di importazione, “laddove le modifiche non incidano sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia del farmaco” ma la previsione di un "riconfezionamento" (espressamente indicato nell'art. 2 del D.M.) non significa che sia stata legittimata qualsivoglia tipologia di differenza tra prodotto importato e prodotto commercializzato in Italia, dovendo la stessa essere verificata sotto il profilo del contenuto.
Riguardo a ciò il TAR richiama la Comunicazione 839/2003 della Commissione europea e le direttive dell'EMA, (che è l'Autorità competente a verificare la conformità dei prodotti distribuiti parallelamente alle condizioni stabilite nella legislazione comunitaria sui medicinali) che, con particolare riguardo al riconfezionamento, indicano che “In linea di principio, le uniche modifiche al medicinale che possono essere richieste per consentire la distribuzione parallela sono le modifiche della lingua dell'etichettatura e del foglietto illustrativo per conformarsi ai requisiti della legislazione sui medicinali … in generale, il riconfezionamento non è consentito. Tuttavia, la sostituzione dell'imballaggio di un medicinale è talvolta obiettivamente necessaria se, senza tale riconfezionamento, sarebbe ostacolato l'effettivo accesso al mercato interessato o a una parte sostanziale di tale mercato. La necessità del riconfezionamento deve essere giustificata dal distributore parallelo durante una procedura di notifica.
La richiesta di riconfezionamento dei medicinali viene attentamente valutata caso per caso, per garantire il rispetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale e della legislazione dell'UE sui medicinali per la sicurezza dei pazienti. In particolare, il riconfezionamento non può pregiudicare le condizioni originali del prodotto. Il concetto di effetti negativi sullo stato originale dei prodotti si riferisce allo stato del prodotto all'interno della confezione. Si accetta che le condizioni del prodotto non vengano pregiudicate quando il riconfezionamento interessa solo lo strato esterno, lasciando intatto l'imballaggio interno. … Il prelievo dei blister dall'imballo esterno originale e il loro inserimento con uno o più imballi originali in un imballo esterno nuovo, o il loro inserimento in un altro imballo originale, l'apposizione di etichette autoadesive sull'imballo esterno originale o sui blister, o l'aggiunta alla confezione di nuove istruzioni o informazioni per l'utilizzatore è considerata un'attività che non pregiudica lo stato del medicinale all'interno della confezione. … La giustificazione del distributore parallelo deve essere presa in considerazione. Le operazioni dovrebbero svolgersi in un sito con un'autorizzazione alla produzione rilasciata dall'autorità nazionale competente e in conformità con i principi e le linee guida delle GMP…”.
Secondo il TAR, allora, la modifica nella forma o nelle dimensioni del confezionamento può comportare un significativo impatto sull'uso, sulla consegna, sulla tracciabilità e sulla stabilità del prodotto finito, tant'è che le istruzioni dell’AIFA agli importatori paralleli, relativamente alla procedura di rietichettatura/riconfezionamento, prevedono espressamente che “non sono accettabili in linea di principio operazioni di produzione che riducono la durata autorizzata del periodo di validità (es. apertura di bustine per l’etichettatura dei blister contenuti all’interno delle stesse, nel caso in cui sia autorizzato un limitato periodo di validità dall’apertura della bustina)”.
Poiché nel caso di specie l’AIFA ha ritenuto che l’apertura della bustina di alluminio contenente il blister incideva sulla data di uso del medicinale, secondo il TAR la conseguente decisione di non rinnovare l'AIP non è irragionevole, giacché non è altro che mera applicazione dei suddetti principi, nonché rispetto del principio giurisprudenziale secondo cui il riconfezionamento non può incidere sulla qualità, sulla sicurezza e sull'efficacia del prodotto farmaceutico.
Qualche dubbio, tuttavia, sul provvedimento di diniego e sulla conseguente decisione permane, se si considera che non pare adeguatamente messo a fuoco in che misura la semplice apertura di una bustina di alluminio posta all'interno della confezione possa incidere ai fini della durata d'uso del medicinale, atteso che il medicinale analogo viene commericalizzato in Italia in confezioni contenenti blister non protetti da bustine di alluminio.
N.B. Il Consiglio di Stato con la sentenza del 4 marzo 2025 (vedi il commento in questa rivista), ha annullato la presente sentenza ordinando all'AIFA un nuovo pronunciamento molto più puntuale e tecnico.
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