E' legittimo non rinnovare la licenza per il porto d'arma da fuoco se il richiedente risulta assumere da anni farmaci ad effetto ipnoinducente
Il giudizio di non idoneità alla detenzione ed al porto di armi da fuoco a causa dell'assunzione prolungata di un medicinale ad effetto ipnoinducente è legittimo in una logica precauzionale alla luce dell'incompatibilità di tale assunzione con il possesso dei requisiti psicofisici richiesto dal D.M. Sanità del 28 aprile 1998
Massima
Medicinale – effetti ipnoinducenti – incompatibilità con i requisiti psicofisici richiesti per il porto e la detenzione di armi – rigetto del rinnovo di porto e detenzione di arma da fuoco – legittimità
L'assunzione prolungata per anni di farmaci ad effetto ipnoinducente fa venir meno il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio della licenza per il porto e la detenzione di arma da fuoco, sicché è legittimo il giudizio negativo emesso dalla Commissione sanitaria per l'accertamento delle idoneità.
Il TAR Venezia con una sentenza in forma semplificata, resa all'esito della discussione dell'istanza cautelare in camera di consiglio, respinge il ricorso di un cittadino, compensando tuttavia le spese tra le parti.
In primo luogo il Collegio afferma che, alla luce del fatto che il ricorrente non risulta affetto da alcuna patologia specifica, tale da richiedere la presenza di uno specialista in una determinata branca medica, è legittimo l'operato della Commissione sanitaria che, in quanto composta da medici di medicina legale, ha svolto la propria attività nel rispetto delle proprie competenze ad alla luce della documentazione esistente.
In secondo luogo la sentenza sottolinea gli effetti ostativi derivanti dall'assunzione prolungata di farmaci ad effetto ipnoinducente da parte del ricorrente. Secondo il TAR è ragionevole il giudizio di non idoneità in quanto in un logica precauzionale la detta assunzione si palesa incompatibile con il possesso dei requisiti psicofisici richiesti ai fini del rilascio di porto e detenzione di arma da fuoco dall'art. 1 comma 5 del D.M. Sanità del 28 aprile 1998: “Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza d sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci”.
Al riguardo la sentenza indica la pericolosità dei gravi effetti fisiologici (come, ad esempio, i rischiosi cali di attenzione) che potrebbero determinarsi qualora gli stati di insonnia si acuissero a seguito della mancata assunzione del farmaco da parte del ricorrente, per sua scelta, o dimenticanza, o eventualmente indisponibilità momentanea del medicinale.
A nulla rileva, secondo la sentenza, l'assenza di patologie psichiatriche a carico del ricorrente, ciò che conta è che da anni egli risulta assumere un farmaco con effetti ipnoinducenti e tale assunzione prolungata configura una situazione di pericolosa dipendenza da sostanze psicotrope che non consente la valutazione positiva ai sensi dell'art. 1 comma 5 del suddetto D.M. visto che detta situazione di dipendenza costituisce un “plausibile fattore di rischio capace di compromettere la sicurezza dei terzi oltreché dello stesso ricorrente”.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Venezia/sentenza del 18 febbraio 2026
E' legittimo non rinnovare la licenza per il porto d'arma da fuoco se il richiedente risulta assumere da anni farmaci ad effetto ipnoinducente
Il giudizio di non idoneità alla detenzione ed al porto di armi da fuoco a causa dell'assunzione prolungata di un medicinale ad effetto ipnoinducente è legittimo in una logica precauzionale alla luce dell'incompatibilità di tale assunzione con il possesso dei requisiti psicofisici richiesto dal D.M. Sanità del 28 aprile 1998
Massima
Medicinale – effetti ipnoinducenti – incompatibilità con i requisiti psicofisici richiesti per il porto e la detenzione di armi – rigetto del rinnovo di porto e detenzione di arma da fuoco – legittimità
L'assunzione prolungata per anni di farmaci ad effetto ipnoinducente fa venir meno il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per il rilascio della licenza per il porto e la detenzione di arma da fuoco, sicché è legittimo il giudizio negativo emesso dalla Commissione sanitaria per l'accertamento delle idoneità.
Il TAR Venezia con una sentenza in forma semplificata, resa all'esito della discussione dell'istanza cautelare in camera di consiglio, respinge il ricorso di un cittadino, compensando tuttavia le spese tra le parti.
In primo luogo il Collegio afferma che, alla luce del fatto che il ricorrente non risulta affetto da alcuna patologia specifica, tale da richiedere la presenza di uno specialista in una determinata branca medica, è legittimo l'operato della Commissione sanitaria che, in quanto composta da medici di medicina legale, ha svolto la propria attività nel rispetto delle proprie competenze ad alla luce della documentazione esistente.
In secondo luogo la sentenza sottolinea gli effetti ostativi derivanti dall'assunzione prolungata di farmaci ad effetto ipnoinducente da parte del ricorrente. Secondo il TAR è ragionevole il giudizio di non idoneità in quanto in un logica precauzionale la detta assunzione si palesa incompatibile con il possesso dei requisiti psicofisici richiesti ai fini del rilascio di porto e detenzione di arma da fuoco dall'art. 1 comma 5 del D.M. Sanità del 28 aprile 1998: “Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza d sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci”.
Al riguardo la sentenza indica la pericolosità dei gravi effetti fisiologici (come, ad esempio, i rischiosi cali di attenzione) che potrebbero determinarsi qualora gli stati di insonnia si acuissero a seguito della mancata assunzione del farmaco da parte del ricorrente, per sua scelta, o dimenticanza, o eventualmente indisponibilità momentanea del medicinale.
A nulla rileva, secondo la sentenza, l'assenza di patologie psichiatriche a carico del ricorrente, ciò che conta è che da anni egli risulta assumere un farmaco con effetti ipnoinducenti e tale assunzione prolungata configura una situazione di pericolosa dipendenza da sostanze psicotrope che non consente la valutazione positiva ai sensi dell'art. 1 comma 5 del suddetto D.M. visto che detta situazione di dipendenza costituisce un “plausibile fattore di rischio capace di compromettere la sicurezza dei terzi oltreché dello stesso ricorrente”.
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