Farmacia comunale: escluso il conflitto d’interessi del Sindaco, nella duplice veste di presidente del Consorzio Intercomunale affidatario, nel voto sull’affidamento della gestione
La partecipazione al Consiglio comunale del Sindaco del Comune titolare della farmacia, che riveste anche la carica di presidente del Consorzio Intercomunale incaricato della sua gestione, non integra alcun conflitto d’interessi né impone obblighi di astensione, trattandosi di una coincidenza di ruoli prevista e funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico nella organizzazione del servizio farmaceutico
Massima
Farmacia – comunale – delibera di Consiglio di affidamento della gestione ad un Consorzio di Comuni – partecipazione al voto del Sindaco anche presidente del Consorzio affidatario – conflitto di interessi – non sussiste
Il TAR Napoli, pur in una sentenza in cui dichiara il ricorso inammissibile sotto alcuni profili e tardivo sotto altri, affronta un tema di sicuro interesse in materia di conflitto d’interessi degli amministratori locali.
Sia pure in via incidentale, il Collegio respinge la censura relativa ad un asserito conflitto di interessi del Sindaco, che aveva partecipato e votato in Consiglio comunale la deliberazione di affidamento della gestione della farmacia comunale al Consorzio intercomunale, di cui egli stesso rivestiva la carica di presidente. Secondo la ricorrente, sussistendo questo duplice ruolo, si configurerebbe un conflitto di interessi: la coincidenza soggettiva tra organo deliberante e vertice dell’ente affidatario era infatti ritenuta idonea a determinare quantomeno una situazione di potenziale interferenza, con conseguente obbligo di astensione.
Il TAR respinge la censura, affermando che la duplice veste del Sindaco non integra alcuna ipotesi di conflitto giuridicamente rilevante. Anzi, secondo il Collegio, la carica di presidente del Consorzio Intercomunale, assunta ratione officii, ossia in quanto Sindaco di uno dei Comuni aderenti, si configura come proiezione istituzionale della stessa funzione rappresentativa.
La partecipazione agli organi consortili, dunque, non rappresenta un elemento patologico, bensì una conseguenza fisiologica del modello organizzativo prescelto.
A dimostrazione dell’inesistenza di un qualsivoglia conflitto di interessi, la sentenza evidenzia l’assenza di una previsione normativa che configuri una situazione di incompatibilità o imponga l’astensione in casi analoghi. In tal modo il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui l’obbligo di astensione non può essere desunto in via meramente ipotetica o precauzionale, ma richiede la sussistenza di un interesse personale, concreto e differenziato, idoneo a porsi in conflitto con quello pubblico perseguito.
Sotto questo profilo, il TAR qualifica come giuridicamente irrilevante l’argomento della ricorrente secondo cui l’astensione sarebbe obbligatoria in questi casi per prevenire situazioni anche solo potenziali di compromissione dell’imparzialità.
Il Collegio, infatti, esclude in radice la sussistenza di un vantaggio personale derivante dalla partecipazione al voto, in quanto l’affidamento al Consorzio viene ricondotto alla finalità del pieno perseguimento dell’interesse pubblico. In tale ottica, viene meno uno degli elementi tipici del conflitto, ossia la possibilità di incidere direttamente su un interesse proprio o di terzi collegati.
La decisione ha dunque il merito di escludere ricostruzioni meramente formali o presuntive e di operare una netta distinzione tra conflitto istituzionalee semplice sovrapposizione di ruoli istituzionali, escludendo che quest’ultima possa di per sé inficiare la legittimità della decisione.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 21 aprile 2026
Farmacia comunale: escluso il conflitto d’interessi del Sindaco, nella duplice veste di presidente del Consorzio Intercomunale affidatario, nel voto sull’affidamento della gestione
La partecipazione al Consiglio comunale del Sindaco del Comune titolare della farmacia, che riveste anche la carica di presidente del Consorzio Intercomunale incaricato della sua gestione, non integra alcun conflitto d’interessi né impone obblighi di astensione, trattandosi di una coincidenza di ruoli prevista e funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico nella organizzazione del servizio farmaceutico
Massima
Farmacia – comunale – delibera di Consiglio di affidamento della gestione ad un Consorzio di Comuni – partecipazione al voto del Sindaco anche presidente del Consorzio affidatario – conflitto di interessi – non sussiste
Il TAR Napoli, pur in una sentenza in cui dichiara il ricorso inammissibile sotto alcuni profili e tardivo sotto altri, affronta un tema di sicuro interesse in materia di conflitto d’interessi degli amministratori locali.
Sia pure in via incidentale, il Collegio respinge la censura relativa ad un asserito conflitto di interessi del Sindaco, che aveva partecipato e votato in Consiglio comunale la deliberazione di affidamento della gestione della farmacia comunale al Consorzio intercomunale, di cui egli stesso rivestiva la carica di presidente. Secondo la ricorrente, sussistendo questo duplice ruolo, si configurerebbe un conflitto di interessi: la coincidenza soggettiva tra organo deliberante e vertice dell’ente affidatario era infatti ritenuta idonea a determinare quantomeno una situazione di potenziale interferenza, con conseguente obbligo di astensione.
Il TAR respinge la censura, affermando che la duplice veste del Sindaco non integra alcuna ipotesi di conflitto giuridicamente rilevante. Anzi, secondo il Collegio, la carica di presidente del Consorzio Intercomunale, assunta ratione officii, ossia in quanto Sindaco di uno dei Comuni aderenti, si configura come proiezione istituzionale della stessa funzione rappresentativa.
La partecipazione agli organi consortili, dunque, non rappresenta un elemento patologico, bensì una conseguenza fisiologica del modello organizzativo prescelto.
A dimostrazione dell’inesistenza di un qualsivoglia conflitto di interessi, la sentenza evidenzia l’assenza di una previsione normativa che configuri una situazione di incompatibilità o imponga l’astensione in casi analoghi. In tal modo il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui l’obbligo di astensione non può essere desunto in via meramente ipotetica o precauzionale, ma richiede la sussistenza di un interesse personale, concreto e differenziato, idoneo a porsi in conflitto con quello pubblico perseguito.
Sotto questo profilo, il TAR qualifica come giuridicamente irrilevante l’argomento della ricorrente secondo cui l’astensione sarebbe obbligatoria in questi casi per prevenire situazioni anche solo potenziali di compromissione dell’imparzialità.
Il Collegio, infatti, esclude in radice la sussistenza di un vantaggio personale derivante dalla partecipazione al voto, in quanto l’affidamento al Consorzio viene ricondotto alla finalità del pieno perseguimento dell’interesse pubblico. In tale ottica, viene meno uno degli elementi tipici del conflitto, ossia la possibilità di incidere direttamente su un interesse proprio o di terzi collegati.
La decisione ha dunque il merito di escludere ricostruzioni meramente formali o presuntive e di operare una netta distinzione tra conflitto istituzionalee semplice sovrapposizione di ruoli istituzionali, escludendo che quest’ultima possa di per sé inficiare la legittimità della decisione.
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.