Farmacia dei servizi nella Regione Campania: improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l'appello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Nel giudizio di appello per l'annullamento della sentenza del TAR Napoli del novembre 2024, il Consiglio di Stato prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della FNOB e dichiara il ricorso in appello improcedibile, compensando tra tutte le parti le spese di giudizio
Il Consiglio di Stato dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l'appello proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi contro la sentenza del TAR Napoli del 14 novembre 2024, relativa ai provvedimenti regionali della Campania inerenti la “farmacia dei servizi”.
La dichiarazione di sopravvenienza del difetto di interesse era stata depositata dalla FNOB pochi giorni prima dell'udienza; la sentenza, nel prenderne atto, stabilisce altresì la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi aveva infatti impugnato in primo grado il decreto dirigenziale della Regione Campania relativo agli accordi attuativi delle prestazioni rientranti nella c.d. “farmacia dei servizi”, nonché le delibere della Giunta regionale n. 407/2022 e n. 682/2022.
Il TAR Napoli, esaminati quattro motivi di ricorso, ne aveva accolto uno, relativo alla possibilità di erogare talune prestazioni in locali esterni alla farmacia, e rigettando gli altri tre.
Con riferimento al primo motivo, inerente all’asserita illegittima estensione della platea dei destinatari delle prestazioni, il TAR aveva escluso la fondatezza della censura.
I ricorrenti sostenevano che il D.M. 16 dicembre 2010 limitasse l’erogazione dei test autodiagnostici ai soli pazienti in condizioni di fragilità o non autosufficienza, ma il Collegio aveva tuttavia chiarito che tale decreto non costituiva fonte normativa primaria o secondaria idonea a vincolare la potestà regolatoria regionale, trattandosi di atto privo di forza innovativa dell’ordinamento.
Inoltre, la nozione di “fragilità” andava interpretata in senso funzionale, riferita non allo stato patologico del paziente, bensì alla difficoltà materiale nell’autosomministrazione del test, con conseguente legittimità dell’estensione operata dalla Regione.
Parimenti infondato era risultato il secondo motivo, concernente la presunta invasione di competenze riservate alle strutture di laboratorio, con particolare riguardo al prelievo di sangue capillare.
Il TAR aveva evidenziato la diversità ontologica tra le prestazioni effettuate in farmacia e quelle di laboratorio: le prime consistevano in test rapidi eseguiti mediante dispositivi di autocontrollo (c.d. “pungidito” e strisce reattive), che non implicavano attività di analisi clinica né refertazione autonoma, restando precluso ai farmacisti l’uso di strumentazioni invasive o complesse. Ne era allora conseguita l’insussistenza di una violazione dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992.
Diversamente, il terzo motivo era stato accolto. Il TAR aveva ritenuto illegittima la previsione regionale che consentiva l’esecuzione di screening oncologici in locali esterni alla farmacia.
Tale estensione era stata giudicata priva di base legislativa, in quanto le disposizioni di cui al d.lgs. n. 153/2009, come modificate dal d.l. n. 24/2022, si riferivano esclusivamente a specifiche prestazioni (quali vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzali) e non erano suscettibili di applicazione analogica. Pertanto, in assenza di copertura normativa, l’introduzione di tali modalità organizzative mediante atto amministrativo era stata considerata in contrasto con il principio di legalità.
Infine, era stato respinto anche il quarto motivo, relativo alla contestazione delle tariffe riconosciute alle farmacie. Il giudice aveva ribadito la non omogeneità tra le prestazioni della farmacia dei servizi e quelle rese dai laboratori di analisi, escludendo pertanto la violazione dei principi di concorrenza. Le tariffe contestate trovavano, inoltre, giustificazione in specifici meccanismi di finanziamento pubblico connessi alla fase sperimentale del servizio, alla quale la categoria dei biologi era rimasta estranea.
In conclusione, il ricorso era stato accolto limitatamente al profilo concernente l’utilizzo di locali esterni per gli screening oncologici, con conseguente annullamento parziale degli atti impugnati, mentre per il resto era stato integralmente rigettato.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza dell'8 aprile 2026
Farmacia dei servizi nella Regione Campania: improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l'appello della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi
Nel giudizio di appello per l'annullamento della sentenza del TAR Napoli del novembre 2024, il Consiglio di Stato prende atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse della FNOB e dichiara il ricorso in appello improcedibile, compensando tra tutte le parti le spese di giudizio
Il Consiglio di Stato dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l'appello proposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi contro la sentenza del TAR Napoli del 14 novembre 2024, relativa ai provvedimenti regionali della Campania inerenti la “farmacia dei servizi”.
La dichiarazione di sopravvenienza del difetto di interesse era stata depositata dalla FNOB pochi giorni prima dell'udienza; la sentenza, nel prenderne atto, stabilisce altresì la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi aveva infatti impugnato in primo grado il decreto dirigenziale della Regione Campania relativo agli accordi attuativi delle prestazioni rientranti nella c.d. “farmacia dei servizi”, nonché le delibere della Giunta regionale n. 407/2022 e n. 682/2022.
Il TAR Napoli, esaminati quattro motivi di ricorso, ne aveva accolto uno, relativo alla possibilità di erogare talune prestazioni in locali esterni alla farmacia, e rigettando gli altri tre.
Con riferimento al primo motivo, inerente all’asserita illegittima estensione della platea dei destinatari delle prestazioni, il TAR aveva escluso la fondatezza della censura.
I ricorrenti sostenevano che il D.M. 16 dicembre 2010 limitasse l’erogazione dei test autodiagnostici ai soli pazienti in condizioni di fragilità o non autosufficienza, ma il Collegio aveva tuttavia chiarito che tale decreto non costituiva fonte normativa primaria o secondaria idonea a vincolare la potestà regolatoria regionale, trattandosi di atto privo di forza innovativa dell’ordinamento.
Inoltre, la nozione di “fragilità” andava interpretata in senso funzionale, riferita non allo stato patologico del paziente, bensì alla difficoltà materiale nell’autosomministrazione del test, con conseguente legittimità dell’estensione operata dalla Regione.
Parimenti infondato era risultato il secondo motivo, concernente la presunta invasione di competenze riservate alle strutture di laboratorio, con particolare riguardo al prelievo di sangue capillare.
Il TAR aveva evidenziato la diversità ontologica tra le prestazioni effettuate in farmacia e quelle di laboratorio: le prime consistevano in test rapidi eseguiti mediante dispositivi di autocontrollo (c.d. “pungidito” e strisce reattive), che non implicavano attività di analisi clinica né refertazione autonoma, restando precluso ai farmacisti l’uso di strumentazioni invasive o complesse. Ne era allora conseguita l’insussistenza di una violazione dell’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992.
Diversamente, il terzo motivo era stato accolto. Il TAR aveva ritenuto illegittima la previsione regionale che consentiva l’esecuzione di screening oncologici in locali esterni alla farmacia.
Tale estensione era stata giudicata priva di base legislativa, in quanto le disposizioni di cui al d.lgs. n. 153/2009, come modificate dal d.l. n. 24/2022, si riferivano esclusivamente a specifiche prestazioni (quali vaccinazioni anti-Covid e antinfluenzali) e non erano suscettibili di applicazione analogica. Pertanto, in assenza di copertura normativa, l’introduzione di tali modalità organizzative mediante atto amministrativo era stata considerata in contrasto con il principio di legalità.
Infine, era stato respinto anche il quarto motivo, relativo alla contestazione delle tariffe riconosciute alle farmacie. Il giudice aveva ribadito la non omogeneità tra le prestazioni della farmacia dei servizi e quelle rese dai laboratori di analisi, escludendo pertanto la violazione dei principi di concorrenza. Le tariffe contestate trovavano, inoltre, giustificazione in specifici meccanismi di finanziamento pubblico connessi alla fase sperimentale del servizio, alla quale la categoria dei biologi era rimasta estranea.
In conclusione, il ricorso era stato accolto limitatamente al profilo concernente l’utilizzo di locali esterni per gli screening oncologici, con conseguente annullamento parziale degli atti impugnati, mentre per il resto era stato integralmente rigettato.
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