Farmacia e viabilità: legittimo il ripristino della segnaletica e insindacabile nel merito la scelta comunale, mancando la prova del pregiudizio e del nesso con il calo di clientela
Se la farmacia non dimostra il pregiudizio economico derivante dalla viabilità, il ripristino della segnaletica resta legittimo: esso attua una disciplina preesistente, e la scelta della rotatoria, giacché bilancia sicurezza e fluidità del traffico, non presenta profili di manifesta irragionevolezza
Massima
Farmacia – circolazione stradale – modifica – impugnazione – asserito calo del fatturato – mancanza della prova del pregiudizio e del nesso di causalità – reiezione
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa registrazione, accedere alla sentenza
La pronuncia offre spunti di precisa riflessione riguardo al rapporto tra disciplina della circolazione stradale, accessibilità alle farmacie e conseguente sindacato giurisdizionale sugli atti di regolazione della viabilità; al riguardo il TAR conferma l’orientamento secondo cui le scelte dell’Amministrazione in materia, se sorrette da un’istruttoria adeguata e da una motivazione congrua, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e organizzativa, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei presupposti,.
Una società titolare di una farmacia impugna gli atti con cui il Comune modifica la disciplina del traffico in corrispondenza del tratto stradale ove insiste l’ingresso al parcheggio dell’esercizio, lamentando un presunto divieto di svolta diretta verso la strada di accesso alla farmacia, con conseguente calo di clientela e intasamento del traffico. La ricorrente altresì contesta il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti e, con motivi aggiunti, taluni atti sollecitatori della segnaletica adottati dal Comandante della Polizia Locale.
Il Collegio, respingendo il ricorso e i motivi aggiunti, offre una ricostruzione rigorosa dei limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti di regolazione della viabilità, chiarendo che essi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e organizzativa dell’Amministrazione, finalizzata alla tutela della sicurezza della circolazione.
Il primo principio affermato dal Collegio attiene al riparto dell’onere probatorio ex art. 64 c.p.a.
La farmacia ricorrente, che assumeva di aver subito un pregiudizio economico e organizzativo dalla modifica della viabilità, avrebbe dovuto dimostrare la violazione delle norme e dei principi invocati, evidenziando elementi concreti di illogicità e irragionevolezza. Il Collegio rileva invece che non sono stati dimostrati pregiudizi concreti e oggettivi della nuova disciplina del traffico nei confronti della farmacia, e che, in mancanza di un pregiudizio concreto e attuale, non emergono elementi di irragionevolezza o irrazionalità negli atti impugnati, che risultano invece finalizzati al significativo miglioramento della sicurezza della viabilità della zona.
Il passaggio merita attenzione perché ribadisce un principio generale: il sindacato di legittimità sugli atti amministrativi non può risolversi in una valutazione astratta di opportunità, ma richiede che il ricorrente alleghi e provi un pregiudizio concreto alla propria sfera giuridica, idoneo a fondare l’interesse ad agire e a delimitare l’ambito del sindacato giurisdizionale.
Il secondo principio attiene alla qualificazione dell’intervento comunale. Il Collegio ritiene che non vi siano prove del fatto che l’Amministrazione abbia modificato la disciplina della viabilità, risultando invece più plausibile, in base agli atti di causa, che si sia soltanto proceduto a ripristinare e integrare la segnaletica. Il divieto di svolta a sinistra e l’obbligo di usare la rotatoria preesistevano agli atti impugnati, e la linea continua era apparsa tratteggiata solo perché coperta accidentalmente da lavori di riasfalto non ripristinati a regola d’arte. L’apposizione della segnaletica costituisce dunque attuazione e miglioramento della visibilità di una disciplina stradale preesistente ed è di per sé legittima.
Il passaggio è significativo perché introduce una distinzione concettuale tra modifica della disciplina della viabilità e attuazione della stessa mediante apposizione o ripristino della segnaletica: solo la prima costituisce esercizio del potere di regolazione, con i conseguenti oneri motivazionali e istruttori; la seconda costituisce invece attività vincolata di attuazione, sindacabile solo per violazione di legge o per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti.
Il terzo principio attiene alla competenza. Il Collegio rileva che il tratto stradale interessato si trova interamente all’interno del territorio e del perimetro urbano del Comune, e che, trattandosi di tratto compreso nel centro abitato, la competenza in materia di segnaletica e viabilità spettava all’Amministrazione comunale e non alla Città Metropolitana, con conseguente accoglimento della richiesta di declaratoria di carenza di legittimazione passiva di quest’ultima.
Il Collegio richiama inoltre il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa ex art. 107 TUEL, rilevando che il Regolamento di Organizzazione e l’Organigramma dell’Ente attribuiscono la gestione della viabilità e la prevenzione degli illeciti al Comandante della Polizia Municipale. Il passaggio conferma che l’adozione di atti di gestione della viabilità rientra nella competenza dei dirigenti e dei funzionari preposti, e non richiede l’intervento del Sindaco, salvo che si tratti di atti di indirizzo politico-amministrativo.
Il quarto principio, di particolare interesse, attiene alla valutazione di ragionevolezza della scelta di imporre l’uso della rotatoria in luogo della svolta a sinistra a raso. Il Collegio, con argomentazione di tipo tecnico, rileva che la svolta a sinistra a raso costringerebbe i veicoli a fermarsi al centro della carreggiata in attesa di un varco nel senso opposto, bloccando le auto retrostanti e generando code istantanee; la rotatoria invece risolve questo problema, consentendo di ottimizzare la capacità e la fluidità complessiva della strada. Anche se il singolo veicolo percorre qualche centinaio di metri in più per raggiungere la rotatoria e tornare indietro, il tempo di percorrenza globale diminuisce grazie all’eliminazione dei tempi di attesa a veicolo fermo, e la rotatoria mantiene il traffico in movimento a velocità moderata ma costante, prevenendo gli intasamenti a catena e gli incidenti. Sotto il profilo ambientale, il Collegio rileva che il consumo di carburante e le relative emissioni non dipendono tanto dai chilometri percorsi quanto dalle accelerazioni da fermo, e che anche sotto tale profilo i provvedimenti impugnati non si rivelano irragionevoli.
Il passaggio è significativo perché introduce una valutazione di bilanciamento tra sicurezza della circolazione e fluidità del traffico, nella quale il maggior percorso imposto al singolo utente è compensato dalla riduzione dei tempi di attesa e dal miglioramento della sicurezza complessiva. Si tratta di una valutazione tipicamente discrezionale, che il Giudice amministrativo sindaca solo per manifesta irragionevolezza, e che nel caso di specie risulta sorretta da argomentazioni tecniche coerenti e documentate.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 29 settembre 2026
Farmacia e viabilità: legittimo il ripristino della segnaletica e insindacabile nel merito la scelta comunale, mancando la prova del pregiudizio e del nesso con il calo di clientela
Se la farmacia non dimostra il pregiudizio economico derivante dalla viabilità, il ripristino della segnaletica resta legittimo: esso attua una disciplina preesistente, e la scelta della rotatoria, giacché bilancia sicurezza e fluidità del traffico, non presenta profili di manifesta irragionevolezza
Massima
Farmacia – circolazione stradale – modifica – impugnazione – asserito calo del fatturato – mancanza della prova del pregiudizio e del nesso di causalità – reiezione
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa registrazione, accedere alla sentenza
La pronuncia offre spunti di precisa riflessione riguardo al rapporto tra disciplina della circolazione stradale, accessibilità alle farmacie e conseguente sindacato giurisdizionale sugli atti di regolazione della viabilità; al riguardo il TAR conferma l’orientamento secondo cui le scelte dell’Amministrazione in materia, se sorrette da un’istruttoria adeguata e da una motivazione congrua, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e organizzativa, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei presupposti,.
Una società titolare di una farmacia impugna gli atti con cui il Comune modifica la disciplina del traffico in corrispondenza del tratto stradale ove insiste l’ingresso al parcheggio dell’esercizio, lamentando un presunto divieto di svolta diretta verso la strada di accesso alla farmacia, con conseguente calo di clientela e intasamento del traffico. La ricorrente altresì contesta il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti e, con motivi aggiunti, taluni atti sollecitatori della segnaletica adottati dal Comandante della Polizia Locale.
Il Collegio, respingendo il ricorso e i motivi aggiunti, offre una ricostruzione rigorosa dei limiti del sindacato giurisdizionale sugli atti di regolazione della viabilità, chiarendo che essi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e organizzativa dell’Amministrazione, finalizzata alla tutela della sicurezza della circolazione.
Il primo principio affermato dal Collegio attiene al riparto dell’onere probatorio ex art. 64 c.p.a.
La farmacia ricorrente, che assumeva di aver subito un pregiudizio economico e organizzativo dalla modifica della viabilità, avrebbe dovuto dimostrare la violazione delle norme e dei principi invocati, evidenziando elementi concreti di illogicità e irragionevolezza. Il Collegio rileva invece che non sono stati dimostrati pregiudizi concreti e oggettivi della nuova disciplina del traffico nei confronti della farmacia, e che, in mancanza di un pregiudizio concreto e attuale, non emergono elementi di irragionevolezza o irrazionalità negli atti impugnati, che risultano invece finalizzati al significativo miglioramento della sicurezza della viabilità della zona.
Il passaggio merita attenzione perché ribadisce un principio generale: il sindacato di legittimità sugli atti amministrativi non può risolversi in una valutazione astratta di opportunità, ma richiede che il ricorrente alleghi e provi un pregiudizio concreto alla propria sfera giuridica, idoneo a fondare l’interesse ad agire e a delimitare l’ambito del sindacato giurisdizionale.
Il secondo principio attiene alla qualificazione dell’intervento comunale. Il Collegio ritiene che non vi siano prove del fatto che l’Amministrazione abbia modificato la disciplina della viabilità, risultando invece più plausibile, in base agli atti di causa, che si sia soltanto proceduto a ripristinare e integrare la segnaletica. Il divieto di svolta a sinistra e l’obbligo di usare la rotatoria preesistevano agli atti impugnati, e la linea continua era apparsa tratteggiata solo perché coperta accidentalmente da lavori di riasfalto non ripristinati a regola d’arte. L’apposizione della segnaletica costituisce dunque attuazione e miglioramento della visibilità di una disciplina stradale preesistente ed è di per sé legittima.
Il passaggio è significativo perché introduce una distinzione concettuale tra modifica della disciplina della viabilità e attuazione della stessa mediante apposizione o ripristino della segnaletica: solo la prima costituisce esercizio del potere di regolazione, con i conseguenti oneri motivazionali e istruttori; la seconda costituisce invece attività vincolata di attuazione, sindacabile solo per violazione di legge o per eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei presupposti.
Il terzo principio attiene alla competenza. Il Collegio rileva che il tratto stradale interessato si trova interamente all’interno del territorio e del perimetro urbano del Comune, e che, trattandosi di tratto compreso nel centro abitato, la competenza in materia di segnaletica e viabilità spettava all’Amministrazione comunale e non alla Città Metropolitana, con conseguente accoglimento della richiesta di declaratoria di carenza di legittimazione passiva di quest’ultima.
Il Collegio richiama inoltre il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa ex art. 107 TUEL, rilevando che il Regolamento di Organizzazione e l’Organigramma dell’Ente attribuiscono la gestione della viabilità e la prevenzione degli illeciti al Comandante della Polizia Municipale. Il passaggio conferma che l’adozione di atti di gestione della viabilità rientra nella competenza dei dirigenti e dei funzionari preposti, e non richiede l’intervento del Sindaco, salvo che si tratti di atti di indirizzo politico-amministrativo.
Il quarto principio, di particolare interesse, attiene alla valutazione di ragionevolezza della scelta di imporre l’uso della rotatoria in luogo della svolta a sinistra a raso. Il Collegio, con argomentazione di tipo tecnico, rileva che la svolta a sinistra a raso costringerebbe i veicoli a fermarsi al centro della carreggiata in attesa di un varco nel senso opposto, bloccando le auto retrostanti e generando code istantanee; la rotatoria invece risolve questo problema, consentendo di ottimizzare la capacità e la fluidità complessiva della strada. Anche se il singolo veicolo percorre qualche centinaio di metri in più per raggiungere la rotatoria e tornare indietro, il tempo di percorrenza globale diminuisce grazie all’eliminazione dei tempi di attesa a veicolo fermo, e la rotatoria mantiene il traffico in movimento a velocità moderata ma costante, prevenendo gli intasamenti a catena e gli incidenti. Sotto il profilo ambientale, il Collegio rileva che il consumo di carburante e le relative emissioni non dipendono tanto dai chilometri percorsi quanto dalle accelerazioni da fermo, e che anche sotto tale profilo i provvedimenti impugnati non si rivelano irragionevoli.
Il passaggio è significativo perché introduce una valutazione di bilanciamento tra sicurezza della circolazione e fluidità del traffico, nella quale il maggior percorso imposto al singolo utente è compensato dalla riduzione dei tempi di attesa e dal miglioramento della sicurezza complessiva. Si tratta di una valutazione tipicamente discrezionale, che il Giudice amministrativo sindaca solo per manifesta irragionevolezza, e che nel caso di specie risulta sorretta da argomentazioni tecniche coerenti e documentate.
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