Farmacie disagiate della Liguria: il 15 agosto scade il termine per la presentazione delle domande per il contributo 2025 relativo ai redditi 2024
La Regione Liguria dirama una nota contenente i termini e le condizioni per la richiesta dei contributi da parte delle farmacie disagiate che dichiarano un volume d'affari ai fini IVA non superiore a 150.000 euro
Con una nota diramata il 21 luglio l'ALISA ha indicato le condizioni per la richiesta dei contributi a disposizione delle farmacie disagiate ex art. 26 l. reg. n. 41/2013 e cioè quello con volume di affari ai fini IVA non superiore a 150.000 euro.
Il suddetto articolo di legge, infatti, stabilisce che la Regione Liguria interviene finanziariamente ogni anno con un contributo a favore delle farmacie aventi il succitato (basso) fatturato al fine di salvaguardare la loro esistenza e, quindi, garantire la capillarità del servizio farmaceutico su base regionale.
Per l'accesso al contributo valgono le stesse disposizioni della delibera ALISA 56/18 e, cioè:
- il termine essenziale per la presentazione della domanda all'Azienda sociosanitaria territorialmente competente scade il 15 agosto 2025, le domande presentate in data successiva sono inammissibili
- la domanda va presentata mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo Generale oppure mediante PEC all'indirizzo indicato sul sito internet di ciascuna azienda
- la domanda va sottoscrittaa pena di inammissibilità dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della società della farmacia e deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti necessari e rilevanti ai fini del calcolo dell'importo del contributo
- ciascuna ASL, sulla scorta della verifica della veridicità di quanto dichiarato nella domanda delle farmacie del proprio territorio, deve redigere un elenco delle aventi diritto al contributo con l'indicazione dell'ammontare di quest'ultimo, sulla base del periodo e dell'orario di effettiva apertura dell'esercizio farmaceutico nell'anno di riferimento
- il massimo importo erogabile ad ogni singolo beneficiario è di 12.000 euro.
La nota regionale rammenta altresì che l'ammontare di ogni singolo contributo è quantificato sulla base del numero delle richieste pervenute e del periodo e dell'orario di effettiva apertura della farmacia nell'anno di riferimento, nonché che il calcolo deve avvenire su base mensile per quelle farmacie che hanno iniziato la propria attività nel corso dell'anno di riferimento.
La condizione per inoltrare domanda riguarda il fatturato e non rileva il Comune o il centro abitato in cui le farmacie sono situate.
Allegato alla nota di ALISA si rinviene il modello per la presentazione della domanda.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Regione Liguria/determina del 21 luglio 2025
Farmacie disagiate della Liguria: il 15 agosto scade il termine per la presentazione delle domande per il contributo 2025 relativo ai redditi 2024
La Regione Liguria dirama una nota contenente i termini e le condizioni per la richiesta dei contributi da parte delle farmacie disagiate che dichiarano un volume d'affari ai fini IVA non superiore a 150.000 euro
Con una nota diramata il 21 luglio l'ALISA ha indicato le condizioni per la richiesta dei contributi a disposizione delle farmacie disagiate ex art. 26 l. reg. n. 41/2013 e cioè quello con volume di affari ai fini IVA non superiore a 150.000 euro.
Il suddetto articolo di legge, infatti, stabilisce che la Regione Liguria interviene finanziariamente ogni anno con un contributo a favore delle farmacie aventi il succitato (basso) fatturato al fine di salvaguardare la loro esistenza e, quindi, garantire la capillarità del servizio farmaceutico su base regionale.
Per l'accesso al contributo valgono le stesse disposizioni della delibera ALISA 56/18 e, cioè:
- il termine essenziale per la presentazione della domanda all'Azienda sociosanitaria territorialmente competente scade il 15 agosto 2025, le domande presentate in data successiva sono inammissibili
- la domanda va presentata mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo Generale oppure mediante PEC all'indirizzo indicato sul sito internet di ciascuna azienda
- la domanda va sottoscrittaa pena di inammissibilità dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della società della farmacia e deve contenere l'attestazione del possesso dei requisiti necessari e rilevanti ai fini del calcolo dell'importo del contributo
- ciascuna ASL, sulla scorta della verifica della veridicità di quanto dichiarato nella domanda delle farmacie del proprio territorio, deve redigere un elenco delle aventi diritto al contributo con l'indicazione dell'ammontare di quest'ultimo, sulla base del periodo e dell'orario di effettiva apertura dell'esercizio farmaceutico nell'anno di riferimento
- il massimo importo erogabile ad ogni singolo beneficiario è di 12.000 euro.
La nota regionale rammenta altresì che l'ammontare di ogni singolo contributo è quantificato sulla base del numero delle richieste pervenute e del periodo e dell'orario di effettiva apertura della farmacia nell'anno di riferimento, nonché che il calcolo deve avvenire su base mensile per quelle farmacie che hanno iniziato la propria attività nel corso dell'anno di riferimento.
La condizione per inoltrare domanda riguarda il fatturato e non rileva il Comune o il centro abitato in cui le farmacie sono situate.
Allegato alla nota di ALISA si rinviene il modello per la presentazione della domanda.
Riferimenti