Farmacie e avviso pubblico ISI 2023: non va sospesa l'efficacia del mancato superamento della fase di verifica tecnico amministrativa, il pregiudizio è soltanto economico
Il mancato superamento della fase di verifica tecnico amministrativa ex art. 19 dell’Avviso pubblico ISI 2023 per il Lazio, da parte di una farmacia, non giustifica l'adozione di un'ordinanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento, essendo il pregiudizio esclusivamente economico e, quindi, ristorabile ex post
Massima
Farmacia – avviso pubblico ISI 2023 – mancato superamento della fase di verifica tecnico amministrativa – istanza di sospensione dell'efficacia – pregiudizio esclusivamente economico – ristorabilità ex post – mancanza del danno grave ed irreparabile
Il titolare di una farmacia partecipa al procedimento di cui all'avviso pubblico ISI 2023 per il Lazio, pubblicato nel rispetto dell’articolo 11 comma 5 del d. lgs. n. 81/2008 e dell’articolo 1 commi 862 e seguenti della l. n. 208/2015, grazie a cui attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, l'Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sennonché la farmacia, dopo aver ricevuto un preavviso di mancato superamento della fase di verifica tecnico-amministrativa ex art. 19 dell'avviso pubblico, è destinataria di un provvedimento definitivo di mancato superamento della detta fase.
Chiede allora al TAR Roma l'annullamento di tali atti, unitamente alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 e all’Allegato 1.1. lett. e), che disciplina le tipologie di intervento ammesse a finanziamento con riguardo agli interventi attinenti la “Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione”, chiedendone altresì la sospensione dell'efficacia.
Il TAR Roma rigetta l'istanza cautelare sottolineando che “allo stato” non ricorre il requisito del danno grave ed irreparabile durante il tempo necessario alla decisione nel merito del ricorso, atteso che il danno lamentato è di natura esclusivamente economica e che quindi è ristorabile ex post, eventualmente anche mediante un extra asse di finanziamento.
La giurisprudenza in materia di sospensione cautelare degli atti di esclusione dal finanziamento dei bandi ISI 2023 registra proprio di recente due pronunciamenti: con l'ordinanza n. 74 del 3 settembre 2025 il TAR Perugia ha respinto l'istanza del ricorrente in quanto “il pregiudizio paventato dalla parte ricorrente è in ogni caso di natura meramente economica, sprovvisto, pertanto, dei caratteri della gravità e della irreparabilità, in quanto suscettibile di essere ristorato per equivalente”, mentre con l'ordinanza n. 128 del 4 settembre 2025 il TAR Parma ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere tutelate adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55 comma 10 cpa, fissando l'udienza in tempi ravvicinati.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/ordinanza dell'1 ottobre 2025
Farmacie e avviso pubblico ISI 2023: non va sospesa l'efficacia del mancato superamento della fase di verifica tecnico amministrativa, il pregiudizio è soltanto economico
Il mancato superamento della fase di verifica tecnico amministrativa ex art. 19 dell’Avviso pubblico ISI 2023 per il Lazio, da parte di una farmacia, non giustifica l'adozione di un'ordinanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento, essendo il pregiudizio esclusivamente economico e, quindi, ristorabile ex post
Massima
Farmacia – avviso pubblico ISI 2023 – mancato superamento della fase di verifica tecnico amministrativa – istanza di sospensione dell'efficacia – pregiudizio esclusivamente economico – ristorabilità ex post – mancanza del danno grave ed irreparabile
Il titolare di una farmacia partecipa al procedimento di cui all'avviso pubblico ISI 2023 per il Lazio, pubblicato nel rispetto dell’articolo 11 comma 5 del d. lgs. n. 81/2008 e dell’articolo 1 commi 862 e seguenti della l. n. 208/2015, grazie a cui attraverso la pubblicazione di singoli avvisi pubblici regionali/provinciali, l'Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Sennonché la farmacia, dopo aver ricevuto un preavviso di mancato superamento della fase di verifica tecnico-amministrativa ex art. 19 dell'avviso pubblico, è destinataria di un provvedimento definitivo di mancato superamento della detta fase.
Chiede allora al TAR Roma l'annullamento di tali atti, unitamente alle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10 e all’Allegato 1.1. lett. e), che disciplina le tipologie di intervento ammesse a finanziamento con riguardo agli interventi attinenti la “Riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi mediante interventi di automazione”, chiedendone altresì la sospensione dell'efficacia.
Il TAR Roma rigetta l'istanza cautelare sottolineando che “allo stato” non ricorre il requisito del danno grave ed irreparabile durante il tempo necessario alla decisione nel merito del ricorso, atteso che il danno lamentato è di natura esclusivamente economica e che quindi è ristorabile ex post, eventualmente anche mediante un extra asse di finanziamento.
La giurisprudenza in materia di sospensione cautelare degli atti di esclusione dal finanziamento dei bandi ISI 2023 registra proprio di recente due pronunciamenti: con l'ordinanza n. 74 del 3 settembre 2025 il TAR Perugia ha respinto l'istanza del ricorrente in quanto “il pregiudizio paventato dalla parte ricorrente è in ogni caso di natura meramente economica, sprovvisto, pertanto, dei caratteri della gravità e della irreparabilità, in quanto suscettibile di essere ristorato per equivalente”, mentre con l'ordinanza n. 128 del 4 settembre 2025 il TAR Parma ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere tutelate adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55 comma 10 cpa, fissando l'udienza in tempi ravvicinati.
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