Farmacie rurali e fasce orarie obbligatorie: l'apertura per mezza giornata non esonera dal rispetto delle fasce 9-12 e 16-19 previste dalla l.r. Liguria n. 35/2012
Il TAR Liguria chiarisce che l'art. 2 della l.r. Liguria n. 35/2012 impone alle farmacie il rispetto di entrambe le fasce orarie obbligatorie (9-12 e 16-19), anche quando l'esercizio operi in zona rurale ed opti per un'apertura limitata alla mezza giornata
Massima
Farmacia – orari – fasce orarie obbligatorie 9/12 e 16/19 – l. reg. Liguria n. 35/2012 – farmacia rurale – apertura limitata di mezza giornata - obbligo di osservanza
Il TAR Genova affronta la problematica dell’obbligatorietà delle due fasce giornaliere (mattutina 9.00-12.00 e pomeridiana 16.00-19.00) previste dall’art. 2 comma 1 della l. reg. della Liguria n. 35 del 2012 e conclude per la sua applicabilità anche per le farmacie site in piccoli contesti rurali.
La vicenda processuale prende le mosse dall’iniziativa di una farmacia rurale situata in un comune dell’entroterra ligure di ridotte dimensioni e con circa 600 abitanti. Sebbene l’esercizio osservasse il monte ore settimanale minimo prescritto dall’art. 1 della medesima legge, esso non garantiva mai, in nessun giorno di apertura, la contemporanea copertura delle due suddette finestre orarie imposte dal legislatore regionale. Dopo il parere contrario dell’ASL e la conseguente diffida comunale a riadeguare l’orario, la farmacia ricorreva al TAR, sostenendo che, in caso di apertura limitata alla mezza giornata, sarebbe bastato assicurare il servizio in una sola delle due fasce.
Il Collegio disattende questa tesi, muovendo anzitutto dal tenore letterale della disposizione. L’art. 2 comma 1, prescrive che le farmacie osservino l’orario ordinario “obbligatoriamente, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00”. Secondo il Collegio, la congiunzione “e” non ammette un’alternatività tra le fasce, bensì impone l’osservanza integrale di entrambe. Si tratta di un argomento ritenuto dal giudice dirimente, secondo il principio per cui, a fronte di un testo normativo chiaro, non è lecito pervenire a conclusioni difformi.
Un passaggio di particolare interesse riguarda il secondo comma dell’art. 2, il quale prevede che l’apertura “per una o per mezza giornata” comporta comunque l’obbligo di rispettare le fasce orarie di cui al comma precedente. La ricorrente intendeva tale norma come facoltizzante l’apertura in una sola delle due finestre obbligatorie. Il TAR giunge invece all’opposta conclusione: la farmacia che opti per l’attività limitata a mezza giornata deve comunque coprire entrambe le fasce, concentrando eventualmente l’esercizio nelle sei ore complessive indicate dalla legge.
La pronuncia si allinea con la funzione pubblicistica sottesa alla disciplina degli orari delle farmacie. L’obiettivo perseguito dal legislatore regionale non si esaurisce nella garanzia di un totale di ore settimanali di apertura, ma include anche l’esigenza di assicurare alla collettività la fruibilità del servizio farmaceutico in determinate fasce orarie ritenute nevralgiche. In quest’ottica, la previsione delle due finestre (9-12 e 16-19) assolve a un compito autonomo rispetto all’obbligo del monte ore minimo.
La sentenza offre inoltre spunti in tema di regime sanzionatorio. Il TAR accoglie il ricorso anche nella parte in cui il Comune aveva prospettato l’applicazione della sanzione per violazione dell’art. 1 della legge regionale, osservando che la condotta contestata integrava invece l’ipotesi di cui all’art. 2, soggetta a una diversa e meno afflittiva sanzione amministrativa. Il giudice ribadisce così il principio di legalità in materia sanzionatoria, secondo cui l’amministrazione non può irrogare una pena pecuniaria diversa da quella espressamente prevista per lo specifico illecito accertato.
Nel complesso, la decisione fornisce un’autorevole chiarificazione dell’assetto normativo ligure sugli orari farmaceutici, privilegiando una lettura rigorosa degli obblighi di apertura e precisando che la scelta della mezza giornata non legittima alcuna deroga alle fasce orarie obbligatorie fissate dal legislatore.
La soluzione adottata dal TAR è difficilmente contestabile: la lettera dell’art. 2 della l.r. n. 35/2012 lascia spazi interpretativi davvero angusti, e il richiamo del Collegio al dato testuale appare del tutto aderente al dettato normativo.
Resta nondimeno vero che la vicenda mette in luce una possibile frizione della disciplina regionale se applicata alle farmacie rurali in contesti a bassissima densità abitativa e con domanda di servizio assai contenuta.
In simili realtà, l’osservanza contestuale delle due fasce obbligatorie potrebbe gravare significativamente sull’organizzazione aziendale senza tradursi in un altrettanto rilevante miglioramento dell’accessibilità al servizio per gli utenti. Si tratta, però, di una questione che attiene propriamente alle scelte legislative più che all’interpretazione giudiziale: una volta che il legislatore abbia stabilito le fasce orarie inderogabili, al giudice non rimane altro che prenderne atto e garantirne l’applicazione secondo il loro significato letterale.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Genova/sentenza del 7 maggio 2026
Farmacie rurali e fasce orarie obbligatorie: l'apertura per mezza giornata non esonera dal rispetto delle fasce 9-12 e 16-19 previste dalla l.r. Liguria n. 35/2012
Il TAR Liguria chiarisce che l'art. 2 della l.r. Liguria n. 35/2012 impone alle farmacie il rispetto di entrambe le fasce orarie obbligatorie (9-12 e 16-19), anche quando l'esercizio operi in zona rurale ed opti per un'apertura limitata alla mezza giornata
Massima
Farmacia – orari – fasce orarie obbligatorie 9/12 e 16/19 – l. reg. Liguria n. 35/2012 – farmacia rurale – apertura limitata di mezza giornata - obbligo di osservanza
Il TAR Genova affronta la problematica dell’obbligatorietà delle due fasce giornaliere (mattutina 9.00-12.00 e pomeridiana 16.00-19.00) previste dall’art. 2 comma 1 della l. reg. della Liguria n. 35 del 2012 e conclude per la sua applicabilità anche per le farmacie site in piccoli contesti rurali.
La vicenda processuale prende le mosse dall’iniziativa di una farmacia rurale situata in un comune dell’entroterra ligure di ridotte dimensioni e con circa 600 abitanti. Sebbene l’esercizio osservasse il monte ore settimanale minimo prescritto dall’art. 1 della medesima legge, esso non garantiva mai, in nessun giorno di apertura, la contemporanea copertura delle due suddette finestre orarie imposte dal legislatore regionale. Dopo il parere contrario dell’ASL e la conseguente diffida comunale a riadeguare l’orario, la farmacia ricorreva al TAR, sostenendo che, in caso di apertura limitata alla mezza giornata, sarebbe bastato assicurare il servizio in una sola delle due fasce.
Il Collegio disattende questa tesi, muovendo anzitutto dal tenore letterale della disposizione. L’art. 2 comma 1, prescrive che le farmacie osservino l’orario ordinario “obbligatoriamente, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00”. Secondo il Collegio, la congiunzione “e” non ammette un’alternatività tra le fasce, bensì impone l’osservanza integrale di entrambe. Si tratta di un argomento ritenuto dal giudice dirimente, secondo il principio per cui, a fronte di un testo normativo chiaro, non è lecito pervenire a conclusioni difformi.
Un passaggio di particolare interesse riguarda il secondo comma dell’art. 2, il quale prevede che l’apertura “per una o per mezza giornata” comporta comunque l’obbligo di rispettare le fasce orarie di cui al comma precedente. La ricorrente intendeva tale norma come facoltizzante l’apertura in una sola delle due finestre obbligatorie. Il TAR giunge invece all’opposta conclusione: la farmacia che opti per l’attività limitata a mezza giornata deve comunque coprire entrambe le fasce, concentrando eventualmente l’esercizio nelle sei ore complessive indicate dalla legge.
La pronuncia si allinea con la funzione pubblicistica sottesa alla disciplina degli orari delle farmacie. L’obiettivo perseguito dal legislatore regionale non si esaurisce nella garanzia di un totale di ore settimanali di apertura, ma include anche l’esigenza di assicurare alla collettività la fruibilità del servizio farmaceutico in determinate fasce orarie ritenute nevralgiche. In quest’ottica, la previsione delle due finestre (9-12 e 16-19) assolve a un compito autonomo rispetto all’obbligo del monte ore minimo.
La sentenza offre inoltre spunti in tema di regime sanzionatorio. Il TAR accoglie il ricorso anche nella parte in cui il Comune aveva prospettato l’applicazione della sanzione per violazione dell’art. 1 della legge regionale, osservando che la condotta contestata integrava invece l’ipotesi di cui all’art. 2, soggetta a una diversa e meno afflittiva sanzione amministrativa. Il giudice ribadisce così il principio di legalità in materia sanzionatoria, secondo cui l’amministrazione non può irrogare una pena pecuniaria diversa da quella espressamente prevista per lo specifico illecito accertato.
Nel complesso, la decisione fornisce un’autorevole chiarificazione dell’assetto normativo ligure sugli orari farmaceutici, privilegiando una lettura rigorosa degli obblighi di apertura e precisando che la scelta della mezza giornata non legittima alcuna deroga alle fasce orarie obbligatorie fissate dal legislatore.
La soluzione adottata dal TAR è difficilmente contestabile: la lettera dell’art. 2 della l.r. n. 35/2012 lascia spazi interpretativi davvero angusti, e il richiamo del Collegio al dato testuale appare del tutto aderente al dettato normativo.
Resta nondimeno vero che la vicenda mette in luce una possibile frizione della disciplina regionale se applicata alle farmacie rurali in contesti a bassissima densità abitativa e con domanda di servizio assai contenuta.
In simili realtà, l’osservanza contestuale delle due fasce obbligatorie potrebbe gravare significativamente sull’organizzazione aziendale senza tradursi in un altrettanto rilevante miglioramento dell’accessibilità al servizio per gli utenti. Si tratta, però, di una questione che attiene propriamente alle scelte legislative più che all’interpretazione giudiziale: una volta che il legislatore abbia stabilito le fasce orarie inderogabili, al giudice non rimane altro che prenderne atto e garantirne l’applicazione secondo il loro significato letterale.
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