Farmacisti, inadempimento dell'obbligo vaccinale e sospensione dall'esercizio della professione: la giurisdizione è del Giudice ordinario
In un giudizio relativo a provvedimenti dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, nei confronti di un titolare che aveva rifiutato di sottoporsi all'obbligo vaccinale, il TAR declina la propria giurisdizione a favore del Giudice ordinario
Massima
Farmacista – obbligo vaccinale – rifiuto – provvedimento dell'Ordine dei Farmacisti sospensione dall'esercizio della professione – impugnazione dinnanzi al giudice amministrativo – giurisdizione del giudice ordinario
Il TAR Reggio Calabria conferma che, quando l’Amministrazione è chiamata esclusivamente a verificare la sussistenza di presupposti normativamente predeterminati e ad applicarne le conseguenze, la tutela spetta al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi coinvolti.
La sentenza in commento affronta il tema della giurisdizione sulle controversie relative alla sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale, previsto dall’art. 4 del D.L. n. 44/2021.
Un farmacista titolare aveva impugnato il provvedimento del proprio Ordine provinciale che, accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, aveva disposto la sospensione dall’esercizio della professione.
Nel ricorso venivano dedotte ragioni di natura religiosa, relativa all'asserito sviluppo di linee cellulari di derivazione embrionale a fine dei vaccini, nonché motivi riguardanti la tutela della propria salute.
Il Collegio non entra nel merito delle censure proposte e ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Interessante è il percorso argomentativo seguito dal TAR, che prende le mosse dalla precisazione secondo cui la propria pronuncia cautelare resa nel giudizio (in fase cautelare l'istanza di sospensiva era stata respinta), non determina alcun giudicato implicito sulla giurisdizione.
Il Collegio richiama l’art. 9 c.p.a. e ribadisce che il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d’ufficio fino alla definizione del giudizio di primo grado, essendo irrilevante il fatto che, nella fase cautelare, sia stata implicitamente ritenuta sussistente la propria giurisdizione.
Riguardo a quest'ultima la sentenza si pone in continuità con l’orientamento ormai consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inaugurato dalla nota pronuncia n. 28429 del 2022 e successivamente confermato dalla sentenza n. 9403 del 2023 secondo cui le controversie concernenti la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; in tal caso è infatti coinvolta una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
Al riguardo rileva la natura strettamente vincolata dell’attività svolta dall’Amministrazione: l’art. 4 del d.l. n. 44/2021, infatti, disciplina in modo dettagliato sia i presupposti sostanziali sia il procedimento da seguire, lasciando all’Amministrazione un ruolo meramente ricognitivo e attuativo. Non vi è, dunque, alcun margine di discrezionalità amministrativa nella valutazione della posizione del professionista sanitario: una volta accertato l’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione costituisce effetto direttamente previsto dalla legge.
La compressione del diritto all’esercizio della professione, in buona sostanza, non deriva dall’esercizio di un potere amministrativo discrezionale, ma dall’applicazione automatica di una disciplina legislativa che opera ex se il bilanciamento tra il diritto al lavoro e la tutela della salute pubblica. In questa assenza di discrezionalità va ravvisata la ragione che induce ad escludere la configurabilità di una posizione di interesse legittimo.
La sentenza del TAR reggino richiama altresì la pronuncia della Corte costituzionale n. 16 del 2023, che ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice amministrativo proprio sul presupposto del difetto di giurisdizione, affermando che nelle controversie relative alla sospensione dei sanitari per mancata vaccinazione viene in rilievo il diritto soggettivo a continuare a esercitare la professione.
La pronuncia del TAR contribuisce a stabilizzare il filone giurisprudenziale e contribuisce a definire con maggiore chiarezza il riparto di giurisdizione in una materia che, in un primo momento, aveva registrato orientamenti non sempre uniformi.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Reggio Calabria/sentenza del 7 maggio 2026
Farmacisti, inadempimento dell'obbligo vaccinale e sospensione dall'esercizio della professione: la giurisdizione è del Giudice ordinario
In un giudizio relativo a provvedimenti dell'Ordine provinciale dei Farmacisti, nei confronti di un titolare che aveva rifiutato di sottoporsi all'obbligo vaccinale, il TAR declina la propria giurisdizione a favore del Giudice ordinario
Massima
Farmacista – obbligo vaccinale – rifiuto – provvedimento dell'Ordine dei Farmacisti sospensione dall'esercizio della professione – impugnazione dinnanzi al giudice amministrativo – giurisdizione del giudice ordinario
Il TAR Reggio Calabria conferma che, quando l’Amministrazione è chiamata esclusivamente a verificare la sussistenza di presupposti normativamente predeterminati e ad applicarne le conseguenze, la tutela spetta al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi coinvolti.
La sentenza in commento affronta il tema della giurisdizione sulle controversie relative alla sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale, previsto dall’art. 4 del D.L. n. 44/2021.
Un farmacista titolare aveva impugnato il provvedimento del proprio Ordine provinciale che, accertato l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, aveva disposto la sospensione dall’esercizio della professione.
Nel ricorso venivano dedotte ragioni di natura religiosa, relativa all'asserito sviluppo di linee cellulari di derivazione embrionale a fine dei vaccini, nonché motivi riguardanti la tutela della propria salute.
Il Collegio non entra nel merito delle censure proposte e ritiene fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione.
Interessante è il percorso argomentativo seguito dal TAR, che prende le mosse dalla precisazione secondo cui la propria pronuncia cautelare resa nel giudizio (in fase cautelare l'istanza di sospensiva era stata respinta), non determina alcun giudicato implicito sulla giurisdizione.
Il Collegio richiama l’art. 9 c.p.a. e ribadisce che il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d’ufficio fino alla definizione del giudizio di primo grado, essendo irrilevante il fatto che, nella fase cautelare, sia stata implicitamente ritenuta sussistente la propria giurisdizione.
Riguardo a quest'ultima la sentenza si pone in continuità con l’orientamento ormai consolidato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inaugurato dalla nota pronuncia n. 28429 del 2022 e successivamente confermato dalla sentenza n. 9403 del 2023 secondo cui le controversie concernenti la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario; in tal caso è infatti coinvolta una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
Al riguardo rileva la natura strettamente vincolata dell’attività svolta dall’Amministrazione: l’art. 4 del d.l. n. 44/2021, infatti, disciplina in modo dettagliato sia i presupposti sostanziali sia il procedimento da seguire, lasciando all’Amministrazione un ruolo meramente ricognitivo e attuativo. Non vi è, dunque, alcun margine di discrezionalità amministrativa nella valutazione della posizione del professionista sanitario: una volta accertato l’inadempimento all’obbligo vaccinale, la sospensione costituisce effetto direttamente previsto dalla legge.
La compressione del diritto all’esercizio della professione, in buona sostanza, non deriva dall’esercizio di un potere amministrativo discrezionale, ma dall’applicazione automatica di una disciplina legislativa che opera ex se il bilanciamento tra il diritto al lavoro e la tutela della salute pubblica. In questa assenza di discrezionalità va ravvisata la ragione che induce ad escludere la configurabilità di una posizione di interesse legittimo.
La sentenza del TAR reggino richiama altresì la pronuncia della Corte costituzionale n. 16 del 2023, che ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice amministrativo proprio sul presupposto del difetto di giurisdizione, affermando che nelle controversie relative alla sospensione dei sanitari per mancata vaccinazione viene in rilievo il diritto soggettivo a continuare a esercitare la professione.
La pronuncia del TAR contribuisce a stabilizzare il filone giurisprudenziale e contribuisce a definire con maggiore chiarezza il riparto di giurisdizione in una materia che, in un primo momento, aveva registrato orientamenti non sempre uniformi.
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