Foratura del lobo auricolare: è legittima la delibera della Regione Lombardia che la consente in farmacia, respinto il ricorso dei piercer professionisti
La delibera della Giunta regionale lombarda n. XI/5796 del dicembre 2021 con cui viene viene consentito alle farmacie di effettuare la foratura del lobo auricolare è legittima atteso che non vi è alcuna norma che riserva tale attività ai piercers e tatuatori
Massima
Farmacia – foratura del lobo auricolare – delibera di giunta regionale della Lombardia che autorizza le farmacie ad effettuare tale attività – ricorso piercers e tatuatori – attività loro riservata – non sussiste – infondatezza
La Regione Lombardia, con la delibera di Giunta del 21 dicembre 2021 n. XI/5796 detta disposizioni attuative della Legge Regionale 23 luglio 2021 n. 13 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing” e, premesso che “non vi sono state segnalazioni di eventi indesiderati causati da foratura auricolare effettuata presso ... farmacie”, e che “la sola foratura del lobo auricolare è un servizio offerto alla propria clientela da esercizi quali ... farmacie ... e come tale non costituisce attività primaria, ma un servizio offerto ai clienti in aggiunta a quelli che ne caratterizzano l’esercizio”, consente (al punto 8) “che il personale di ... farmacie … possa effettuare la foratura del lobo auricolare”.
L'atto viene impugnato con il ricorso al TAR dall'Associazione Italiana Piercer Professionisti, secondo cui l'atto impugnato viola la Direttiva 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) ed il D.Lgs n. 206/2007; secondo la prospettazione contenuta nel ricorso la professione di tatuatore e di piercer sarebbe un’attività regolamentata che assorbe, con carattere di esclusività, tutte le attività ad essa riconducibili, tra cui va inclusa anche la foratura del lobo.
I ricorrenti sostengono che svolgere le attività di tatuaggio e piercing necessita della frequenza a corsi di formazione specifici, l’aggiornamento costante, l'osservanza di specifiche misure sanitarie, le debite sanzioni, sicché è illegittimo ampliare la platea degli operatori economici che possono svolgere una di tali attività (come la foratura del lobo auricolare) a soggetti come il personale delle farmacie, che non sono assoggettati alla stessa (rigorosa) disciplina.
Il ricorso viene però respinto dal TAR secondo cui non è condivisibile l'assunto che funge da presupposto al ricorso dei ricorrenti, secondo cui l'attività del tatuatore è attività regolamentata dallo Stato; al contrario, secondo la sentenza, la detta attività è sostanzialmente priva di adeguate previsioni normative idonee a disciplinarla, visto che l'unico atto che la regolamenta è la Circolare del Ministero della Salute del 16 luglio 1998 (e successive modifiche), che non riserva l'attività professionale, ma impartisce soltanto prescrizioni igienico sanitarie.
La legge regionale n. 13/2021 della Lombardia prescrive determinate disposizioni riguardo al piercer ed ai tatuatori, ma non istituisce certamente una nuova professione, visto che non può spettarle una tale funzione; essa, quindi, va interpretata come mera fonte impositiva di obblighi igienico-sanitari, visto che le Regioni non possono istituire nuovi profili professionali.
Ciò posto, secondo il Collegio la Regione con la delibera impugnata ha semplicemente declinato i criteri generali, da essa stessa introdotti con la legge, in modo da consentire la foratura del lobo auricolare anche ad altri soggetti, tra cui il personale delle farmacie, rimuovendo peraltro ostacoli alla concorrenza. Siccome l'eccezione relativa allo specifico servizio è stata inoltre adeguatamente motivata nella sua ratio (la delibera segnala che non vi sono state segnalazioni di eventi indesiderati causati da foratura auricolare effettuata presso le farmacie),essa non risulta manifestamente né incongrua, né contraddittoria, né affetta da disparità di trattamento, visto che in ogni caso è da svolgersi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza dettate in materia.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Milano/sentenza del 10 giugno 2025
Foratura del lobo auricolare: è legittima la delibera della Regione Lombardia che la consente in farmacia, respinto il ricorso dei piercer professionisti
La delibera della Giunta regionale lombarda n. XI/5796 del dicembre 2021 con cui viene viene consentito alle farmacie di effettuare la foratura del lobo auricolare è legittima atteso che non vi è alcuna norma che riserva tale attività ai piercers e tatuatori
Massima
Farmacia – foratura del lobo auricolare – delibera di giunta regionale della Lombardia che autorizza le farmacie ad effettuare tale attività – ricorso piercers e tatuatori – attività loro riservata – non sussiste – infondatezza
La Regione Lombardia, con la delibera di Giunta del 21 dicembre 2021 n. XI/5796 detta disposizioni attuative della Legge Regionale 23 luglio 2021 n. 13 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing” e, premesso che “non vi sono state segnalazioni di eventi indesiderati causati da foratura auricolare effettuata presso ... farmacie”, e che “la sola foratura del lobo auricolare è un servizio offerto alla propria clientela da esercizi quali ... farmacie ... e come tale non costituisce attività primaria, ma un servizio offerto ai clienti in aggiunta a quelli che ne caratterizzano l’esercizio”, consente (al punto 8) “che il personale di ... farmacie … possa effettuare la foratura del lobo auricolare”.
L'atto viene impugnato con il ricorso al TAR dall'Associazione Italiana Piercer Professionisti, secondo cui l'atto impugnato viola la Direttiva 2005/36/CE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) ed il D.Lgs n. 206/2007; secondo la prospettazione contenuta nel ricorso la professione di tatuatore e di piercer sarebbe un’attività regolamentata che assorbe, con carattere di esclusività, tutte le attività ad essa riconducibili, tra cui va inclusa anche la foratura del lobo.
I ricorrenti sostengono che svolgere le attività di tatuaggio e piercing necessita della frequenza a corsi di formazione specifici, l’aggiornamento costante, l'osservanza di specifiche misure sanitarie, le debite sanzioni, sicché è illegittimo ampliare la platea degli operatori economici che possono svolgere una di tali attività (come la foratura del lobo auricolare) a soggetti come il personale delle farmacie, che non sono assoggettati alla stessa (rigorosa) disciplina.
Il ricorso viene però respinto dal TAR secondo cui non è condivisibile l'assunto che funge da presupposto al ricorso dei ricorrenti, secondo cui l'attività del tatuatore è attività regolamentata dallo Stato; al contrario, secondo la sentenza, la detta attività è sostanzialmente priva di adeguate previsioni normative idonee a disciplinarla, visto che l'unico atto che la regolamenta è la Circolare del Ministero della Salute del 16 luglio 1998 (e successive modifiche), che non riserva l'attività professionale, ma impartisce soltanto prescrizioni igienico sanitarie.
La legge regionale n. 13/2021 della Lombardia prescrive determinate disposizioni riguardo al piercer ed ai tatuatori, ma non istituisce certamente una nuova professione, visto che non può spettarle una tale funzione; essa, quindi, va interpretata come mera fonte impositiva di obblighi igienico-sanitari, visto che le Regioni non possono istituire nuovi profili professionali.
Ciò posto, secondo il Collegio la Regione con la delibera impugnata ha semplicemente declinato i criteri generali, da essa stessa introdotti con la legge, in modo da consentire la foratura del lobo auricolare anche ad altri soggetti, tra cui il personale delle farmacie, rimuovendo peraltro ostacoli alla concorrenza. Siccome l'eccezione relativa allo specifico servizio è stata inoltre adeguatamente motivata nella sua ratio (la delibera segnala che non vi sono state segnalazioni di eventi indesiderati causati da foratura auricolare effettuata presso le farmacie),essa non risulta manifestamente né incongrua, né contraddittoria, né affetta da disparità di trattamento, visto che in ogni caso è da svolgersi nel pieno rispetto delle norme di sicurezza dettate in materia.
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.