Repubblica Italiana/legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (in G.U. suppl. ord. n. 42 del 30.12.2025)
Il buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN: le novità introdotte dalla legge n. 199/2025
I commi da 381 a 385 dell'art. 1 stabiliscono la digitalizzazione del sistema di erogazione del contributo per i prodotti senza glutine, e ne disciplinano le modalità d'uso
Tra le novità introdotte dalla l. n. 199/2025 vi è anche la nuova disciplina relativa al buono a favore dei soggetti affetti da celiachia.
Il comma 381 stabilisce che nell'ambito dell'infrastruttura del sistema tessera sanitaria viene generato un buono dematerializzato per l'erogazione a carico del SSN dei prodotti senza glutine a favore dei celiaci; ad ogni celiaco verrà rilasciato tale buono mediante un codice personale valido su tutto il territorio statale, insieme al tetto massimo di spesa stabilito dalla legge.
Il comma 382 indica che con il buono dematerializzato sarà possibile l'acquisto di prodotti in: farmacia, parafarmacia, negozi alimentari specializzati, negozi della grande distribuzione organizzata.
Il comma 383 prescrive che le Regioni e le province autonome debbano stipulare appositi accordi con i negozi della grande distribuzione organizzata e con i negozi alimentari specializzati e che l'elenco di tali negozi sia pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione ed aggiornato ogni sei mesi. Il detto elenco ed i suoi aggiornamenti vanno comunicati al Sistema tessera sanitaria ed al Ministero della Salute, che lo pubblicheranno sui propri siti internet.
Il comma 384 dispone che vanno stabiliti i criteri standard per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria: a) del sistema centralizzato di generazione del buono, b) delle modalità di assegnazione ad ogni beneficiario del tetto mensile a carico del SSN, c) delle modalità di utilizzo del buono nei negozi convenzionati, d) della tracciabilità dell'importo residuo del budget a disposizione di ogni beneficiario, e) delle modalità di compensazione tra Regioni e Province autonome degli importi spesi presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e convenzionati per l'acquisto di prodotti avvenuto in luogo diverso da quello di residenza o domicilio sanitario.
I suddetti criteri standard per l'attuazione vanno stabiliti con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia, sentita la Conferenza Stato – Regioni e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali; il Decreto va adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, quindi, entro l'1 aprile 2026.
Il comma 385 assegna due milioni di euro per l'anno 2026 al fine di affrontare gli oneri derivanti dalla messa a punto del predetto sistema, mentre a partire dal 2027 l'importo a disposizione sarà pari a un milione di euro all'anno.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Repubblica Italiana/legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (in G.U. suppl. ord. n. 42 del 30.12.2025)
Il buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN: le novità introdotte dalla legge n. 199/2025
I commi da 381 a 385 dell'art. 1 stabiliscono la digitalizzazione del sistema di erogazione del contributo per i prodotti senza glutine, e ne disciplinano le modalità d'uso
Tra le novità introdotte dalla l. n. 199/2025 vi è anche la nuova disciplina relativa al buono a favore dei soggetti affetti da celiachia.
Il comma 381 stabilisce che nell'ambito dell'infrastruttura del sistema tessera sanitaria viene generato un buono dematerializzato per l'erogazione a carico del SSN dei prodotti senza glutine a favore dei celiaci; ad ogni celiaco verrà rilasciato tale buono mediante un codice personale valido su tutto il territorio statale, insieme al tetto massimo di spesa stabilito dalla legge.
Il comma 382 indica che con il buono dematerializzato sarà possibile l'acquisto di prodotti in: farmacia, parafarmacia, negozi alimentari specializzati, negozi della grande distribuzione organizzata.
Il comma 383 prescrive che le Regioni e le province autonome debbano stipulare appositi accordi con i negozi della grande distribuzione organizzata e con i negozi alimentari specializzati e che l'elenco di tali negozi sia pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione ed aggiornato ogni sei mesi. Il detto elenco ed i suoi aggiornamenti vanno comunicati al Sistema tessera sanitaria ed al Ministero della Salute, che lo pubblicheranno sui propri siti internet.
Il comma 384 dispone che vanno stabiliti i criteri standard per la definizione e l'attuazione, tramite il Sistema tessera sanitaria: a) del sistema centralizzato di generazione del buono, b) delle modalità di assegnazione ad ogni beneficiario del tetto mensile a carico del SSN, c) delle modalità di utilizzo del buono nei negozi convenzionati, d) della tracciabilità dell'importo residuo del budget a disposizione di ogni beneficiario, e) delle modalità di compensazione tra Regioni e Province autonome degli importi spesi presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e convenzionati per l'acquisto di prodotti avvenuto in luogo diverso da quello di residenza o domicilio sanitario.
I suddetti criteri standard per l'attuazione vanno stabiliti con Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia, sentita la Conferenza Stato – Regioni e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali; il Decreto va adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge e, quindi, entro l'1 aprile 2026.
Il comma 385 assegna due milioni di euro per l'anno 2026 al fine di affrontare gli oneri derivanti dalla messa a punto del predetto sistema, mentre a partire dal 2027 l'importo a disposizione sarà pari a un milione di euro all'anno.
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