Il calcolo del fatturato per la scontistica ex l. n. 662/1996, in caso di persona giuridica intestataria di due farmacie rurali, va effettuato su ogni singola farmacia
E' illegittima la pretesa dell'ASL, ai fini dell'applicazione della scontistica obbligatoria ex art. 1 commi 40 e 40 bis della l. n. 662/1996, di calcolare mediante sommatoria, cumulativamente, il fatturato di due farmacie rurali appartenenti ad un'unica società, invece che applicare gli sconti sulla base del fatturato separato di ogni singola farmacia
Massima
Farmacia – sconti obbligatori ex art. 1 comma 40 e 40 bis legge n. 662/1996 – società in nome collettivo intestataria di due farmacie rurali – calcolo del fatturato cumulativo delle due farmacie – illegittimità – calcolo separato per singola farmacia - legittimità
In questa brevissima ma precisa sentenza del TAR Pescara viene affrontata una tematica che non pare avere precedenti in giurisprudenza.
Una snc è titolare di due farmacie rurali, dislocate in due diversi Comuni. L'ASL territoriale, ai fini del calcolo del fatturato necessario per l'applicazione della scontistica obbligatoria ex art. 1 commi 40 e 40 bis della l. n. 662/1996, pretende di operare cumulativamente, sommando i due diversi fatturati delle farmacie come se fossero un'unica.
La snc propone ricorso rappresentando che la legge fa riferimento al fatturato della singola farmacia rurale, senza affatto prendere in considerazione le società che, eventualmente, siano intestatarie di più esercizi farmaceutici rurali. Operando come ritiene l'ASL, peraltro, a detta della snc ricorrente, le farmacie rurali verrebbero assoggettate alla disciplina delle farmacie urbane, visto che il calcolo cumulativo dei fatturati delle singole farmacie rurali determinerebbe soglie più alte di quelle massime previste dalla legge al punto da vanificare l'applicazione della scontistica stabilita dalla medesima legge proprio a favore delle rurali.
Il Collegio accoglie il ricorso indicando, in poche righe, che la legge è chiara nel far riferimento al fatturato delle farmacie rurali e che il modo per individuare queste ultime è esclusivamente quello dell'art. 1 della l. n. 221/1968, che le identifica in base alla loro ubicazione sul territorio. Poiché allora il criterio da applicarsi per la loro individuazione è quello della loro collocazione sul territorio, non ha rilevanza il fatto che una società possa essere intestataria di più sedi rurali; le norme sulla scontistica obbligatoria dunque si applicano sulla base del fatturato di ogni singola farmacia e, qualora una società sia intestataria di più sedi, è un errore calcolare i fatturati cumulativamente, sommandoli tra loro.
La sentenza, pur nella sua estrema sinteticità, pare estremamente puntuale, tenuto conto che la scontistica obbligatoria è una delle misure agevolative di sostegno e compensazione a favore delle farmacie rurali: essa verrebbe di fatto cancellata qualora si pretenda di calcolare cumulativamente i fatturati di farmacie rurali dislocate in Comuni diversi, soltanto perché intestate ad un'unica società di persone.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Pescara/sentenza del 24 giugno 2024
Il calcolo del fatturato per la scontistica ex l. n. 662/1996, in caso di persona giuridica intestataria di due farmacie rurali, va effettuato su ogni singola farmacia
E' illegittima la pretesa dell'ASL, ai fini dell'applicazione della scontistica obbligatoria ex art. 1 commi 40 e 40 bis della l. n. 662/1996, di calcolare mediante sommatoria, cumulativamente, il fatturato di due farmacie rurali appartenenti ad un'unica società, invece che applicare gli sconti sulla base del fatturato separato di ogni singola farmacia
Massima
Farmacia – sconti obbligatori ex art. 1 comma 40 e 40 bis legge n. 662/1996 – società in nome collettivo intestataria di due farmacie rurali – calcolo del fatturato cumulativo delle due farmacie – illegittimità – calcolo separato per singola farmacia - legittimità
In questa brevissima ma precisa sentenza del TAR Pescara viene affrontata una tematica che non pare avere precedenti in giurisprudenza.
Una snc è titolare di due farmacie rurali, dislocate in due diversi Comuni. L'ASL territoriale, ai fini del calcolo del fatturato necessario per l'applicazione della scontistica obbligatoria ex art. 1 commi 40 e 40 bis della l. n. 662/1996, pretende di operare cumulativamente, sommando i due diversi fatturati delle farmacie come se fossero un'unica.
La snc propone ricorso rappresentando che la legge fa riferimento al fatturato della singola farmacia rurale, senza affatto prendere in considerazione le società che, eventualmente, siano intestatarie di più esercizi farmaceutici rurali. Operando come ritiene l'ASL, peraltro, a detta della snc ricorrente, le farmacie rurali verrebbero assoggettate alla disciplina delle farmacie urbane, visto che il calcolo cumulativo dei fatturati delle singole farmacie rurali determinerebbe soglie più alte di quelle massime previste dalla legge al punto da vanificare l'applicazione della scontistica stabilita dalla medesima legge proprio a favore delle rurali.
Il Collegio accoglie il ricorso indicando, in poche righe, che la legge è chiara nel far riferimento al fatturato delle farmacie rurali e che il modo per individuare queste ultime è esclusivamente quello dell'art. 1 della l. n. 221/1968, che le identifica in base alla loro ubicazione sul territorio. Poiché allora il criterio da applicarsi per la loro individuazione è quello della loro collocazione sul territorio, non ha rilevanza il fatto che una società possa essere intestataria di più sedi rurali; le norme sulla scontistica obbligatoria dunque si applicano sulla base del fatturato di ogni singola farmacia e, qualora una società sia intestataria di più sedi, è un errore calcolare i fatturati cumulativamente, sommandoli tra loro.
La sentenza, pur nella sua estrema sinteticità, pare estremamente puntuale, tenuto conto che la scontistica obbligatoria è una delle misure agevolative di sostegno e compensazione a favore delle farmacie rurali: essa verrebbe di fatto cancellata qualora si pretenda di calcolare cumulativamente i fatturati di farmacie rurali dislocate in Comuni diversi, soltanto perché intestate ad un'unica società di persone.
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