Il calo demografico non impone la soppressione della sede farmaceutica vacante divenuta in esubero: il Comune ha discrezionalità al riguardo
Il decremento demografico non determina automaticamente la soppressione della sede farmaceutica vacante rimasta in esubero, rientrando la scelta sul diverso assetto della rete di assistenza nella discrezionalità pianificatoria dell’Amministrazione.
L’obbligo di acquisire i pareri dell’ASL e dell’Ordine dei Farmacisti riguarda l’istituzione di nuove sedi e non si estende alla mera conferma dell’assetto preesistente della pianta organica.
Massima
Farmacia - vacante - calo demografico - esubero - obbligo di soppressione - non sussiste - discrezionalità pianificatoria del Comune
Farmacia - pianta organica - conferma - acquisizione pareri ASL e Ordine del farmacisti - obbligo - non sussiste
La società titolare di una sede farmaceutica impugna la deliberazione con cui l’Amministrazione, nell’ambito della revisione biennale della pianta organica, conferma l’assetto preesistente della rete farmaceutica. La ricorrente lamenta, in particolare, il significativo decremento della popolazione residente, ritenendo che tale circostanza, avendo fatto divenire la sede vacante in esubero rispetto al rapporto farmacie/abitanti, renda necessaria la soppressione della sede. Viene inoltre censurata la mancata acquisizione dei pareri dell’Azienda sanitaria e dell’Ordine professionale.
La sentenza respinge il ricorso e affronta due questioni di particolare interesse: da un lato, il rapporto tra il parametro demografico e la discrezionalità dell’Amministrazione nella revisione della pianta organica; dall’altro, la necessità dei pareri tecnici nei casi in cui la revisione si risolva nella conferma dell’assetto già esistente.
Quanto al primo profilo, il TAR esclude che il decremento della popolazione produca, di per sé, un automatismo nella revisione della pianta organica. Il parametro demografico previsto dalla legge costituisce certamente un elemento essenziale della programmazione, ma non esaurisce la valutazione rimessa all’Amministrazione. La consistenza della popolazione deve essere considerata insieme alle ulteriori esigenze che vengono in rilievo nell’organizzazione del servizio, in particolare quella di garantirne un’adeguata accessibilità sul territorio.
In questa prospettiva, la sentenza ribadisce che non esiste un automatismo tra il carattere soprannumerario di una sede e la sua soppressione. La diminuzione della popolazione può incidere sulla valutazione amministrativa senza tuttavia predeterminarne necessariamente l’esito. La scelta relativa all’assetto della rete rimane affidata al Comune, purché sia il risultato di un’istruttoria adeguata e di una motivazione coerente con le esigenze del servizio.
Il dato demografico, pertanto, non viene svalutato, ma ricondotto alla sua corretta funzione: esso rappresenta un parametro della pianificazione e non una regola matematica destinata a produrre automaticamente la riduzione del numero delle sedi. La revisione biennale implica, quindi, una valutazione complessiva dell’adeguatezza della rete rispetto alle esigenze della collettività.
È su questo presupposto che il TAR esamina anche la censura relativa alla mancata acquisizione dei pareri dell’Azienda sanitaria e dell’Ordine dei Farmacisti. Il Collegio muove dal tenore letterale della disciplina di settore e ritiene che l’obbligo di acquisizione preventiva dei pareri sia riferibile alle ipotesi di istituzione di una nuova sede farmaceutica. Esso non può invece essere esteso alla diversa fattispecie della mera conferma dell’assetto preesistente (in senso conforme, sul punto, anche la sentenza del Consiglio di Stato del 23 maggio 2024).
La distinzione è significativa. Se l’Amministrazione si limita a confermare una perimetrazione già esistente, non viene introdotto un nuovo elemento nell’organizzazione territoriale del servizio e, secondo la ricostruzione del TAR, non si rende necessario rinnovare il giudizio tecnico che aveva accompagnato l’originaria istituzione della sede. La conferma della pianificazione, inoltre, non determina una modificazione degli equilibri tra gli operatori tale da richiedere una nuova valutazione sotto il profilo tecnico-consultivo.
La pronuncia individua così una precisa correlazione tra contenuto della decisione amministrativa e garanzie procedimentali: l’obbligo consultivo previsto dalla disciplina di settore per l’istituzione di nuove sedi non può essere automaticamente esteso all’ipotesi in cui la revisione si limiti a confermare l’assetto esistente.
Nel caso esaminato, il TAR ritiene inoltre sufficiente la motivazione della deliberazione, che richiama le valutazioni già compiute nelle precedenti revisioni e considera non decisivo il successivo decremento demografico rispetto all’interesse pubblico ad una distribuzione capillare del servizio.
La sentenza si colloca, dunque, nel solco dell’orientamento che riconosce al Comune un significativo margine di discrezionalità nella pianificazione della rete farmaceutica, fermo restando il controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza della scelta, sulla completezza dell’istruttoria e sulla coerenza della motivazione.
Il rilievo della pronuncia sta, in definitiva, nella distinzione tra parametro demografico e decisione pianificatoria, nonché tra revisione dell’assetto e mera conferma dello stesso. Nel primo caso, il dato numerico non impone automaticamente una determinata soluzione; nel secondo, la conferma dell’assetto preesistente non rende necessari, secondo il TAR, gli adempimenti consultivi previsti per l’istituzione di una nuova sede.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 21luglio 2026
Il calo demografico non impone la soppressione della sede farmaceutica vacante divenuta in esubero: il Comune ha discrezionalità al riguardo
Il decremento demografico non determina automaticamente la soppressione della sede farmaceutica vacante rimasta in esubero, rientrando la scelta sul diverso assetto della rete di assistenza nella discrezionalità pianificatoria dell’Amministrazione.
L’obbligo di acquisire i pareri dell’ASL e dell’Ordine dei Farmacisti riguarda l’istituzione di nuove sedi e non si estende alla mera conferma dell’assetto preesistente della pianta organica.
Massima
Farmacia - vacante - calo demografico - esubero - obbligo di soppressione - non sussiste - discrezionalità pianificatoria del Comune
Farmacia - pianta organica - conferma - acquisizione pareri ASL e Ordine del farmacisti - obbligo - non sussiste
La società titolare di una sede farmaceutica impugna la deliberazione con cui l’Amministrazione, nell’ambito della revisione biennale della pianta organica, conferma l’assetto preesistente della rete farmaceutica. La ricorrente lamenta, in particolare, il significativo decremento della popolazione residente, ritenendo che tale circostanza, avendo fatto divenire la sede vacante in esubero rispetto al rapporto farmacie/abitanti, renda necessaria la soppressione della sede. Viene inoltre censurata la mancata acquisizione dei pareri dell’Azienda sanitaria e dell’Ordine professionale.
La sentenza respinge il ricorso e affronta due questioni di particolare interesse: da un lato, il rapporto tra il parametro demografico e la discrezionalità dell’Amministrazione nella revisione della pianta organica; dall’altro, la necessità dei pareri tecnici nei casi in cui la revisione si risolva nella conferma dell’assetto già esistente.
Quanto al primo profilo, il TAR esclude che il decremento della popolazione produca, di per sé, un automatismo nella revisione della pianta organica. Il parametro demografico previsto dalla legge costituisce certamente un elemento essenziale della programmazione, ma non esaurisce la valutazione rimessa all’Amministrazione. La consistenza della popolazione deve essere considerata insieme alle ulteriori esigenze che vengono in rilievo nell’organizzazione del servizio, in particolare quella di garantirne un’adeguata accessibilità sul territorio.
In questa prospettiva, la sentenza ribadisce che non esiste un automatismo tra il carattere soprannumerario di una sede e la sua soppressione. La diminuzione della popolazione può incidere sulla valutazione amministrativa senza tuttavia predeterminarne necessariamente l’esito. La scelta relativa all’assetto della rete rimane affidata al Comune, purché sia il risultato di un’istruttoria adeguata e di una motivazione coerente con le esigenze del servizio.
Il dato demografico, pertanto, non viene svalutato, ma ricondotto alla sua corretta funzione: esso rappresenta un parametro della pianificazione e non una regola matematica destinata a produrre automaticamente la riduzione del numero delle sedi. La revisione biennale implica, quindi, una valutazione complessiva dell’adeguatezza della rete rispetto alle esigenze della collettività.
È su questo presupposto che il TAR esamina anche la censura relativa alla mancata acquisizione dei pareri dell’Azienda sanitaria e dell’Ordine dei Farmacisti. Il Collegio muove dal tenore letterale della disciplina di settore e ritiene che l’obbligo di acquisizione preventiva dei pareri sia riferibile alle ipotesi di istituzione di una nuova sede farmaceutica. Esso non può invece essere esteso alla diversa fattispecie della mera conferma dell’assetto preesistente (in senso conforme, sul punto, anche la sentenza del Consiglio di Stato del 23 maggio 2024).
La distinzione è significativa. Se l’Amministrazione si limita a confermare una perimetrazione già esistente, non viene introdotto un nuovo elemento nell’organizzazione territoriale del servizio e, secondo la ricostruzione del TAR, non si rende necessario rinnovare il giudizio tecnico che aveva accompagnato l’originaria istituzione della sede. La conferma della pianificazione, inoltre, non determina una modificazione degli equilibri tra gli operatori tale da richiedere una nuova valutazione sotto il profilo tecnico-consultivo.
La pronuncia individua così una precisa correlazione tra contenuto della decisione amministrativa e garanzie procedimentali: l’obbligo consultivo previsto dalla disciplina di settore per l’istituzione di nuove sedi non può essere automaticamente esteso all’ipotesi in cui la revisione si limiti a confermare l’assetto esistente.
Nel caso esaminato, il TAR ritiene inoltre sufficiente la motivazione della deliberazione, che richiama le valutazioni già compiute nelle precedenti revisioni e considera non decisivo il successivo decremento demografico rispetto all’interesse pubblico ad una distribuzione capillare del servizio.
La sentenza si colloca, dunque, nel solco dell’orientamento che riconosce al Comune un significativo margine di discrezionalità nella pianificazione della rete farmaceutica, fermo restando il controllo giurisdizionale sulla ragionevolezza della scelta, sulla completezza dell’istruttoria e sulla coerenza della motivazione.
Il rilievo della pronuncia sta, in definitiva, nella distinzione tra parametro demografico e decisione pianificatoria, nonché tra revisione dell’assetto e mera conferma dello stesso. Nel primo caso, il dato numerico non impone automaticamente una determinata soluzione; nel secondo, la conferma dell’assetto preesistente non rende necessari, secondo il TAR, gli adempimenti consultivi previsti per l’istituzione di una nuova sede.
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