Il Comune non può emettere dei bonus da spendere presso la sola farmacia comunale: in tal modo altera la concorrenza e determina un ingiusto sviamento di clientela
L'iniziativa del “kit di benvenuto” di cento euro a famiglia per ogni nuovo nato, da spendere presso la sola farmacia comunale, che se ne fa carico per venti, non è conforme ai principi che disciplinano l'attività delle farmacie, che ha una duplice natura: pubblicistica, ma anche commerciale
Massima
Farmacia – contributo economico del Comune alle famiglie con nuovi nati da spendere nella sola farmacia comunale – alterazione della concorrenza – sviamento della clientela a danno delle farmacie private - illegittimità
Con il parere reso in sede di ricorso straordinario, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima l'iniziativa di un Comune che aveva previsto l'erogazione di un “kit di benvenuto” a favore delle famiglie dei nuovi nati, consistente in un buono del valore complessivo di cento euro e in una tessera per ottenere sconti sui prodotti per l'infanzia, utilizzabili esclusivamente presso la farmacia comunale affidata in concessione a un operatore privato.
La misura prevedeva, in particolare, un contributo comunale pari ad ottanta euro, integrato da un ulteriore apporto di venti euro da parte del concessionario della farmacia, oltre alla possibilità di beneficiare di uno sconto del quindici per cento sui prodotti per l'infanzia fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
Contro tale iniziativa hanno proposto ricorso straordinario due farmacie private operanti nel medesimo territorio comunale, deducendo la violazione dei principi di uguaglianza e di libera concorrenza, nonché profili di disparità di trattamento e sviamento.
In via preliminare il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Amministrazione comunale. Il Collegio osserva infatti che le ricorrenti non contestavano né la scelta del Comune di sostenere economicamente le famiglie con figli neonati né gli atti di gara relativi all'affidamento della farmacia comunale, ma esclusivamente la decisione di rendere tali benefici fruibili presso un solo esercizio commerciale. Da ciò deriva la piena sussistenza dell'interesse ad agire delle farmacie ricorrenti, direttamente incise dagli effetti della misura.
Nel merito, il parere si fonda sulla considerazione che il contributo pubblico non riguardava medicinali, bensì prodotti per l'infanzia e parafarmaceutici, vale a dire beni che si collocano all'interno di un normale mercato concorrenziale. La scelta di limitare l'utilizzo del bonus e della scontistica alla sola farmacia comunale era quindi idonea ad orientare la domanda dei consumatori verso un unico operatore economico, con inevitabili ripercussioni sulle altre farmacie presenti nel territorio.
Particolarmente significativo è il richiamo alla giurisprudenza costituzionale in materia di attività farmaceutica. Il Consiglio di Stato ricorda infatti come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 2006, abbia evidenziato la duplice natura della farmacia, al tempo stesso presidio sanitario e impresa commerciale. Proprio tale componente imprenditoriale impone che gli interventi pubblici suscettibili di incidere sul mercato siano adottati nel rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento.
Da questa premessa il Collegio trae una conclusione netta: un Comune può certamente adottare misure di sostegno alle famiglie, ma non può farlo attraverso strumenti che producano un vantaggio economico selettivo a favore di un singolo operatore. Nel caso di specie, infatti, il beneficio economico erogato dall'ente locale finiva per tradursi in un sostegno indiretto al concessionario della farmacia comunale, attirando presso quest'ultima una quota di clientela che, in assenza della misura, avrebbe potuto rivolgersi anche agli altri esercizi presenti sul mercato.
Né assume rilievo, secondo il Consiglio di Stato, il fatto che la farmacia fosse comunale. L'esercizio risultava infatti gestito in concessione da un soggetto privato e l'incremento del fatturato generato dall'iniziativa si traduceva in un vantaggio economico immediato per il concessionario. Sotto questo profilo il Collegio evidenzia altresì come l'apporto finanziario del Comune fosse nettamente prevalente rispetto a quello sostenuto dal gestore della farmacia, con una conseguente riduzione del normale rischio d'impresa.
La decisione riafferma dunque un principio di particolare interesse pratico: le finalità sociali perseguite dalle amministrazioni locali non consentono deroghe ai principi di neutralità concorrenziale quando l'intervento pubblico incide su attività economiche svolte in regime di mercato. Il finanziamento comunale destinato alle famiglie dei nuovi nati, laddove spendibile esclusivamente presso la farmacia comunale, è stato pertanto ritenuto idoneo ad alterare le dinamiche concorrenziali del mercato locale.
Resta tuttavia qualche margine di riflessione con riguardo all'estensione dell'annullamento all'intera iniziativa. Se, con riferimento al bonus finanziato in misura largamente prevalente dall'Amministrazione comunale, l'effetto distorsivo della concorrenza appare difficilmente contestabile, meno immediata risulta la conclusione relativa alla tessera che garantiva uno sconto del quindici per cento sui prodotti per l'infanzia. Tale misura, infatti, dal testo del parere sembrerebbe riconducibile ad una scelta commerciale del concessionario, integralmente sostenuta a proprie spese e non direttamente finanziata con risorse pubbliche.
La pronuncia sembra invece considerare il bonus e la scontistica come elementi inscindibili di un unico intervento promozionale, giungendo così all'annullamento dell'intera deliberazione. Non appare però priva di interesse la diversa prospettiva secondo cui il vizio concorrenziale avrebbe potuto riguardare esclusivamente il contributo economico erogato dal Comune, lasciando impregiudicata la possibilità per il concessionario di mantenere autonome iniziative di fidelizzazione della clientela.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/parere del 29 maggio 2026
Il Comune non può emettere dei bonus da spendere presso la sola farmacia comunale: in tal modo altera la concorrenza e determina un ingiusto sviamento di clientela
L'iniziativa del “kit di benvenuto” di cento euro a famiglia per ogni nuovo nato, da spendere presso la sola farmacia comunale, che se ne fa carico per venti, non è conforme ai principi che disciplinano l'attività delle farmacie, che ha una duplice natura: pubblicistica, ma anche commerciale
Massima
Farmacia – contributo economico del Comune alle famiglie con nuovi nati da spendere nella sola farmacia comunale – alterazione della concorrenza – sviamento della clientela a danno delle farmacie private - illegittimità
Con il parere reso in sede di ricorso straordinario, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima l'iniziativa di un Comune che aveva previsto l'erogazione di un “kit di benvenuto” a favore delle famiglie dei nuovi nati, consistente in un buono del valore complessivo di cento euro e in una tessera per ottenere sconti sui prodotti per l'infanzia, utilizzabili esclusivamente presso la farmacia comunale affidata in concessione a un operatore privato.
La misura prevedeva, in particolare, un contributo comunale pari ad ottanta euro, integrato da un ulteriore apporto di venti euro da parte del concessionario della farmacia, oltre alla possibilità di beneficiare di uno sconto del quindici per cento sui prodotti per l'infanzia fino al compimento del terzo anno di età del bambino.
Contro tale iniziativa hanno proposto ricorso straordinario due farmacie private operanti nel medesimo territorio comunale, deducendo la violazione dei principi di uguaglianza e di libera concorrenza, nonché profili di disparità di trattamento e sviamento.
In via preliminare il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni di inammissibilità formulate dall'Amministrazione comunale. Il Collegio osserva infatti che le ricorrenti non contestavano né la scelta del Comune di sostenere economicamente le famiglie con figli neonati né gli atti di gara relativi all'affidamento della farmacia comunale, ma esclusivamente la decisione di rendere tali benefici fruibili presso un solo esercizio commerciale. Da ciò deriva la piena sussistenza dell'interesse ad agire delle farmacie ricorrenti, direttamente incise dagli effetti della misura.
Nel merito, il parere si fonda sulla considerazione che il contributo pubblico non riguardava medicinali, bensì prodotti per l'infanzia e parafarmaceutici, vale a dire beni che si collocano all'interno di un normale mercato concorrenziale. La scelta di limitare l'utilizzo del bonus e della scontistica alla sola farmacia comunale era quindi idonea ad orientare la domanda dei consumatori verso un unico operatore economico, con inevitabili ripercussioni sulle altre farmacie presenti nel territorio.
Particolarmente significativo è il richiamo alla giurisprudenza costituzionale in materia di attività farmaceutica. Il Consiglio di Stato ricorda infatti come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 87 del 2006, abbia evidenziato la duplice natura della farmacia, al tempo stesso presidio sanitario e impresa commerciale. Proprio tale componente imprenditoriale impone che gli interventi pubblici suscettibili di incidere sul mercato siano adottati nel rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento.
Da questa premessa il Collegio trae una conclusione netta: un Comune può certamente adottare misure di sostegno alle famiglie, ma non può farlo attraverso strumenti che producano un vantaggio economico selettivo a favore di un singolo operatore. Nel caso di specie, infatti, il beneficio economico erogato dall'ente locale finiva per tradursi in un sostegno indiretto al concessionario della farmacia comunale, attirando presso quest'ultima una quota di clientela che, in assenza della misura, avrebbe potuto rivolgersi anche agli altri esercizi presenti sul mercato.
Né assume rilievo, secondo il Consiglio di Stato, il fatto che la farmacia fosse comunale. L'esercizio risultava infatti gestito in concessione da un soggetto privato e l'incremento del fatturato generato dall'iniziativa si traduceva in un vantaggio economico immediato per il concessionario. Sotto questo profilo il Collegio evidenzia altresì come l'apporto finanziario del Comune fosse nettamente prevalente rispetto a quello sostenuto dal gestore della farmacia, con una conseguente riduzione del normale rischio d'impresa.
La decisione riafferma dunque un principio di particolare interesse pratico: le finalità sociali perseguite dalle amministrazioni locali non consentono deroghe ai principi di neutralità concorrenziale quando l'intervento pubblico incide su attività economiche svolte in regime di mercato. Il finanziamento comunale destinato alle famiglie dei nuovi nati, laddove spendibile esclusivamente presso la farmacia comunale, è stato pertanto ritenuto idoneo ad alterare le dinamiche concorrenziali del mercato locale.
Resta tuttavia qualche margine di riflessione con riguardo all'estensione dell'annullamento all'intera iniziativa. Se, con riferimento al bonus finanziato in misura largamente prevalente dall'Amministrazione comunale, l'effetto distorsivo della concorrenza appare difficilmente contestabile, meno immediata risulta la conclusione relativa alla tessera che garantiva uno sconto del quindici per cento sui prodotti per l'infanzia. Tale misura, infatti, dal testo del parere sembrerebbe riconducibile ad una scelta commerciale del concessionario, integralmente sostenuta a proprie spese e non direttamente finanziata con risorse pubbliche.
La pronuncia sembra invece considerare il bonus e la scontistica come elementi inscindibili di un unico intervento promozionale, giungendo così all'annullamento dell'intera deliberazione. Non appare però priva di interesse la diversa prospettiva secondo cui il vizio concorrenziale avrebbe potuto riguardare esclusivamente il contributo economico erogato dal Comune, lasciando impregiudicata la possibilità per il concessionario di mantenere autonome iniziative di fidelizzazione della clientela.
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