Il Comune non risarcisce il danno se, ottenuto l'annullamento del diniego di decentramento, il farmacista attende il rilascio dell'atto restando inerte
L'annullamento del diniego di decentramento della farmacia ed il conseguente ritardo accumulatosi nel rilascio dell'atto richiesto non generano l'obbligo di risarcimento del danno a carico del Comune se il farmacista è rimasto inerte e non ha mai diffidato il Comune
Massima
Farmacia – istanza di decentramento – diniego – annullamento in sede giurisdizionale – rilascio tardivo dell'atto – richiesta di risarcimento danni – comportamento inerte del farmacista dalla data di pubblicazione della sentenza a quella di rilascio dell'atto di decentramento – non spetta
Con due sentenze riferite a casi simili, pubblicate a distanza di un solo giorno (vedi sentenza dello stesso TAR del 15 ottobre 2024, in questa rivista) e decise in maniera differente, il TAR Palermo traccia le corrette coordinate riguardo alla condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in materia di tardivo rilascio dell'atto di decentramento della farmacia.
Ciò che differenzia i due casi e che conduce a conclusioni diverse è essenzialmente il comportamento del farmacista che, qualora rimanga inerte dopo aver ottenuto l'annullamento giurisdizionale di un diniego di decentramento e si limiti ad attendere il rilascio dell'atto, non ha titolo per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni.
É proprio il caso in esame: il titolare di farmacia chiede il decentramento del proprio esercizio impugnando i dinieghi di Regione e Comune, ognuno convinto dell'altrui competenza. La sentenza del TAR di annullamento dei due dinieghi stabilisce la competenza del Comune di Palermo.
Che, però, respinge una seconda volta l'istanza, sia sulla base del parere negativo dell'Ordine provinciale dei farmacisti, sia anche sulla scorta di valutazioni in concreto sulla compatibilità del decentramento con quello della pianificazione mediante piano generale di decentramento. Anche tale diniego viene annullato dal TAR con una seconda sentenza che, tuttavia, riconosce ancora un quid di discrezionalità amministrativa residua in capo al Comune, che rimane obbligato a pronunciarsi sull'originaria istanza.
A questo punto il farmacista rimane inerte, non compulsa più il Comune e, ottenuta a distanza di circa due anni dalla pubblicazione della seconda sentenza l'autorizzazione al decentramento della propria farmacia, propone ricorso al TAR per chiedere il risarcimento danni.
Il Collegio, però, con la sentenza in oggetto respinge la richiesta.
Dopo aver meritoriamente ricostruito il quadro di regole generali all'interno delle quali può essere riconosciuto il risarcimento dei danni a carico della pubblica Amministrazione, il Collegio passa in rassegna tutti i passaggi della complessa vicenda giudiziaria.
In primo luogo riconosce che i plurimi dinieghi hanno cagionato un danno ingiusto e che è del pari sussistente il nesso di causalità tra l'attività amministrativa dichiarata illegittima ed il danno-evento lamentato.
Per quanto attiene al necessario profilo della colpa dell'Amministrazione, tuttavia, il Collegio non ne ravvisa la sussistenza.
Per quanto concerne la prima sentenza di annullamento del diniego, determinata dal fatto che Regione e Comune si attribuivano reciprocamente la competenza, il TAR afferma che non può ravvisarsi alcuna colpa nell'operato del Comune, atteso che effettivamente la materia era “magmatica” sia alla luce delle novità normative della l. n. 27/2012, che del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2013, da un cui inciso (punto 7.1 quinto capoverso) pareva arguirsi che la competenza in materia di revisione di pianta organica spettasse alla Regione.
Anche per ciò che riguarda il secondo annullamento del diniego, secondo il TAR non deve ravvisarsi l'elemento della colpa in capo al Comune. L'esistenza di un parere negativo in merito al decentramento da parte dell'Ordine dei farmacisti, come anche le tutt'altro che semplici interpretazioni relative ai rapporti tra decentramento e attività di pianificazione determinano un contesto tale da non consentire alcun risarcimento del danno.
Rimane da esaminare, allora, se vi sia colpa del Comune per il periodo di circa due anni che è intercorso dalla pubblicazione della sentenza di annullamento del secondo diniego al rilascio dell'autorizzazione al decentramento.
Anche per tale periodo il Collegio respinge la richiesta di risarcimento danni alla luce del comportamento, assolutamente inerte, del farmacista. Secondo il TAR, infatti, questi nei circa due anni non ha svolto alcuna attività diretta a diffidare il Comune ai fini del rilascio dell'atto. Al proposito richiama l'art. 30 c.p.a., secondo cui è escluso il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare attraverso l'esercizio dell'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. In merito a tanto la sentenza certifica che, nei circa due anni predetti non risulta alcun tipo di iniziativa da parte del farmacista volta ad ottenere l'autorizzazione e ciò di per sé esclude ogni ipotesi di risarcimento dei danni.
Dopo l'annullamento giurisdizionale degli atti di diniego al decentramento/trasferimento della propria farmacia, occorre allora sempre attivarsi appropriatamente per evitare che la propria inerzia sia valutata come negligenza atta a determinare l'esclusione di ogni ipotesi di risarcimento danni.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza del 14 ottobre 2024
Il Comune non risarcisce il danno se, ottenuto l'annullamento del diniego di decentramento, il farmacista attende il rilascio dell'atto restando inerte
L'annullamento del diniego di decentramento della farmacia ed il conseguente ritardo accumulatosi nel rilascio dell'atto richiesto non generano l'obbligo di risarcimento del danno a carico del Comune se il farmacista è rimasto inerte e non ha mai diffidato il Comune
Massima
Farmacia – istanza di decentramento – diniego – annullamento in sede giurisdizionale – rilascio tardivo dell'atto – richiesta di risarcimento danni – comportamento inerte del farmacista dalla data di pubblicazione della sentenza a quella di rilascio dell'atto di decentramento – non spetta
Con due sentenze riferite a casi simili, pubblicate a distanza di un solo giorno (vedi sentenza dello stesso TAR del 15 ottobre 2024, in questa rivista) e decise in maniera differente, il TAR Palermo traccia le corrette coordinate riguardo alla condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in materia di tardivo rilascio dell'atto di decentramento della farmacia.
Ciò che differenzia i due casi e che conduce a conclusioni diverse è essenzialmente il comportamento del farmacista che, qualora rimanga inerte dopo aver ottenuto l'annullamento giurisdizionale di un diniego di decentramento e si limiti ad attendere il rilascio dell'atto, non ha titolo per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni.
É proprio il caso in esame: il titolare di farmacia chiede il decentramento del proprio esercizio impugnando i dinieghi di Regione e Comune, ognuno convinto dell'altrui competenza. La sentenza del TAR di annullamento dei due dinieghi stabilisce la competenza del Comune di Palermo.
Che, però, respinge una seconda volta l'istanza, sia sulla base del parere negativo dell'Ordine provinciale dei farmacisti, sia anche sulla scorta di valutazioni in concreto sulla compatibilità del decentramento con quello della pianificazione mediante piano generale di decentramento. Anche tale diniego viene annullato dal TAR con una seconda sentenza che, tuttavia, riconosce ancora un quid di discrezionalità amministrativa residua in capo al Comune, che rimane obbligato a pronunciarsi sull'originaria istanza.
A questo punto il farmacista rimane inerte, non compulsa più il Comune e, ottenuta a distanza di circa due anni dalla pubblicazione della seconda sentenza l'autorizzazione al decentramento della propria farmacia, propone ricorso al TAR per chiedere il risarcimento danni.
Il Collegio, però, con la sentenza in oggetto respinge la richiesta.
Dopo aver meritoriamente ricostruito il quadro di regole generali all'interno delle quali può essere riconosciuto il risarcimento dei danni a carico della pubblica Amministrazione, il Collegio passa in rassegna tutti i passaggi della complessa vicenda giudiziaria.
In primo luogo riconosce che i plurimi dinieghi hanno cagionato un danno ingiusto e che è del pari sussistente il nesso di causalità tra l'attività amministrativa dichiarata illegittima ed il danno-evento lamentato.
Per quanto attiene al necessario profilo della colpa dell'Amministrazione, tuttavia, il Collegio non ne ravvisa la sussistenza.
Per quanto concerne la prima sentenza di annullamento del diniego, determinata dal fatto che Regione e Comune si attribuivano reciprocamente la competenza, il TAR afferma che non può ravvisarsi alcuna colpa nell'operato del Comune, atteso che effettivamente la materia era “magmatica” sia alla luce delle novità normative della l. n. 27/2012, che del contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2013, da un cui inciso (punto 7.1 quinto capoverso) pareva arguirsi che la competenza in materia di revisione di pianta organica spettasse alla Regione.
Anche per ciò che riguarda il secondo annullamento del diniego, secondo il TAR non deve ravvisarsi l'elemento della colpa in capo al Comune. L'esistenza di un parere negativo in merito al decentramento da parte dell'Ordine dei farmacisti, come anche le tutt'altro che semplici interpretazioni relative ai rapporti tra decentramento e attività di pianificazione determinano un contesto tale da non consentire alcun risarcimento del danno.
Rimane da esaminare, allora, se vi sia colpa del Comune per il periodo di circa due anni che è intercorso dalla pubblicazione della sentenza di annullamento del secondo diniego al rilascio dell'autorizzazione al decentramento.
Anche per tale periodo il Collegio respinge la richiesta di risarcimento danni alla luce del comportamento, assolutamente inerte, del farmacista. Secondo il TAR, infatti, questi nei circa due anni non ha svolto alcuna attività diretta a diffidare il Comune ai fini del rilascio dell'atto. Al proposito richiama l'art. 30 c.p.a., secondo cui è escluso il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare attraverso l'esercizio dell'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti. In merito a tanto la sentenza certifica che, nei circa due anni predetti non risulta alcun tipo di iniziativa da parte del farmacista volta ad ottenere l'autorizzazione e ciò di per sé esclude ogni ipotesi di risarcimento dei danni.
Dopo l'annullamento giurisdizionale degli atti di diniego al decentramento/trasferimento della propria farmacia, occorre allora sempre attivarsi appropriatamente per evitare che la propria inerzia sia valutata come negligenza atta a determinare l'esclusione di ogni ipotesi di risarcimento danni.
Normativa
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