Il Consiglio comunale non è competente ad approvare la revisione della pianta organica farmaceutica, ma la Giunta può convalidare l'atto
L’atto di revisione della pianta organica farmaceutica, secondo un orientamento ormai consolidato (salvo l’ordinamento siciliano), rientra nella competenza della Giunta comunale e non del Consiglio.
In caso di impugnazione, la convalida della Giunta può sanare il vizio di incompetenza ed evitare l’annullamento dell’atto e il blocco dell’attivazione della sede.
Massima
Farmacia - pianta organica - competenza - Giunta comunale
Farmacia - pianta organica - adozione da parte del Consiglio comunale - incompetenza - possibilità di convalida da parte della Giunta
La sentenza del TAR Perugia ribadisce principi che, almeno con riferimento all’individuazione dell’organo competente, devono ormai considerarsi largamente consolidati nella giurisprudenza amministrativa.
La controversia riguarda l’impugnazione della delibera del Consiglio comunale di un Comune con cui era stata istituita una nuova sede farmaceutica, impugnata poiché l’atto risultava viziato, tra l’altro, per incompetenza, poiché adottato dal Consiglio comunale anziché dalla Giunta.
Il TAR accoglie il ricorso richiamando l'orientamento ormai consolidato secondo cui l’istituzione e la revisione delle sedi farmaceutiche rientrano nella competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del TUEL.
La sentenza si colloca nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi successivamente alla riforma introdotta dal d.l. n. 1/2012, che ha attribuito al Comune il potere di individuare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie al fine di garantire una più ampia accessibilità del servizio farmaceutico.
Richiamando numerosi precedenti conformi, il Collegio ribadisce che gli atti di revisione della pianta organica non costituiscono atti di indirizzo politico-amministrativo riservati al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del TUEL, ma provvedimenti amministrativi riconducibili alla funzione gestionale e pianificatoria dell’ente locale.
In tale prospettiva, la localizzazione delle sedi farmaceutiche viene letta come attività amministrativa finalizzata ad assicurare un ordinato assetto territoriale del servizio in relazione ai bisogni della collettività, con una valenza programmatoria ritenuta non sufficiente ad attrarre la competenza dell’organo consiliare.
La pronuncia richiama espressamente l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la revisione della pianta organica costituisce espressione di una funzione amministrativa attribuita al Comune quale ente territoriale più vicino alla comunità locale e, sul piano interno dell’organizzazione comunale, demandata alla Giunta.
Si tratta di un indirizzo che negli ultimi anni ha trovato conferme sostanzialmente uniformi nella giurisprudenza amministrativa di merito e di appello. In tal senso si sono infatti pronunciati, tra gli altri, il Consiglio di Stato con le sentenze n. 6757/2018, n. 5256/2019 e n. 5821/2021, nonché numerosi TAR territoriali, i quali hanno progressivamente escluso la competenza consiliare in materia di revisione della pianta organica farmaceutica.
Resta isolato, sotto questo profilo, il diverso orientamento sviluppatosi nell’ordinamento siciliano, nel quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha invece valorizzato alcune peculiarità dell’assetto delle autonomie locali regionali per affermare la competenza del Consiglio comunale (C.G.A. n. 626/2021 e n. 108/2022).
La decisione del TAR Perugia assume inoltre particolare rilievo pratico poiché conferma come l’adozione della revisione mediante deliberazione consiliare continui ad esporre gli atti pianificatori a censure di incompetenza dagli esiti ormai largamente prevedibili nei TAR della penisola.
Nonostante il consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale, continuano infatti a registrarsi casi nei quali i Comuni approvano ancora le revisioni della pianta organica mediante deliberazione del Consiglio comunale, con il conseguente rischio di annullamento degli atti istitutivi e le conseguenti ricadute negative sui tempi di attivazione delle sedi.
Particolarmente significativa appare l’osservazione conclusiva del TAR secondo cui la deliberazione impugnata “non risulta convalidata dall’organo competente”.
Il rilievo, pur formulato incidentalmente, sembra implicitamente confermare la possibilità di sanare il vizio di incompetenza mediante successiva convalida da parte della Giunta comunale.
La sentenza pare dunque indicare, anche sul piano operativo, l’opportunità per gli enti locali di procedere tempestivamente alla convalida degli atti adottati dal Consiglio comunale, soprattutto nei casi in cui sia già stata proposta impugnativa giurisdizionale, al fine di evitare alla fine del giudizio l’annullamento della revisione e le conseguenti ricadute sull’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Perugia/sentenza del 27 aprile 2026
Il Consiglio comunale non è competente ad approvare la revisione della pianta organica farmaceutica, ma la Giunta può convalidare l'atto
L’atto di revisione della pianta organica farmaceutica, secondo un orientamento ormai consolidato (salvo l’ordinamento siciliano), rientra nella competenza della Giunta comunale e non del Consiglio.
In caso di impugnazione, la convalida della Giunta può sanare il vizio di incompetenza ed evitare l’annullamento dell’atto e il blocco dell’attivazione della sede.
Massima
Farmacia - pianta organica - competenza - Giunta comunale
Farmacia - pianta organica - adozione da parte del Consiglio comunale - incompetenza - possibilità di convalida da parte della Giunta
La sentenza del TAR Perugia ribadisce principi che, almeno con riferimento all’individuazione dell’organo competente, devono ormai considerarsi largamente consolidati nella giurisprudenza amministrativa.
La controversia riguarda l’impugnazione della delibera del Consiglio comunale di un Comune con cui era stata istituita una nuova sede farmaceutica, impugnata poiché l’atto risultava viziato, tra l’altro, per incompetenza, poiché adottato dal Consiglio comunale anziché dalla Giunta.
Il TAR accoglie il ricorso richiamando l'orientamento ormai consolidato secondo cui l’istituzione e la revisione delle sedi farmaceutiche rientrano nella competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell’art. 48 del TUEL.
La sentenza si colloca nel solco dell’elaborazione giurisprudenziale sviluppatasi successivamente alla riforma introdotta dal d.l. n. 1/2012, che ha attribuito al Comune il potere di individuare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie al fine di garantire una più ampia accessibilità del servizio farmaceutico.
Richiamando numerosi precedenti conformi, il Collegio ribadisce che gli atti di revisione della pianta organica non costituiscono atti di indirizzo politico-amministrativo riservati al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del TUEL, ma provvedimenti amministrativi riconducibili alla funzione gestionale e pianificatoria dell’ente locale.
In tale prospettiva, la localizzazione delle sedi farmaceutiche viene letta come attività amministrativa finalizzata ad assicurare un ordinato assetto territoriale del servizio in relazione ai bisogni della collettività, con una valenza programmatoria ritenuta non sufficiente ad attrarre la competenza dell’organo consiliare.
La pronuncia richiama espressamente l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la revisione della pianta organica costituisce espressione di una funzione amministrativa attribuita al Comune quale ente territoriale più vicino alla comunità locale e, sul piano interno dell’organizzazione comunale, demandata alla Giunta.
Si tratta di un indirizzo che negli ultimi anni ha trovato conferme sostanzialmente uniformi nella giurisprudenza amministrativa di merito e di appello. In tal senso si sono infatti pronunciati, tra gli altri, il Consiglio di Stato con le sentenze n. 6757/2018, n. 5256/2019 e n. 5821/2021, nonché numerosi TAR territoriali, i quali hanno progressivamente escluso la competenza consiliare in materia di revisione della pianta organica farmaceutica.
Resta isolato, sotto questo profilo, il diverso orientamento sviluppatosi nell’ordinamento siciliano, nel quale il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha invece valorizzato alcune peculiarità dell’assetto delle autonomie locali regionali per affermare la competenza del Consiglio comunale (C.G.A. n. 626/2021 e n. 108/2022).
La decisione del TAR Perugia assume inoltre particolare rilievo pratico poiché conferma come l’adozione della revisione mediante deliberazione consiliare continui ad esporre gli atti pianificatori a censure di incompetenza dagli esiti ormai largamente prevedibili nei TAR della penisola.
Nonostante il consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale, continuano infatti a registrarsi casi nei quali i Comuni approvano ancora le revisioni della pianta organica mediante deliberazione del Consiglio comunale, con il conseguente rischio di annullamento degli atti istitutivi e le conseguenti ricadute negative sui tempi di attivazione delle sedi.
Particolarmente significativa appare l’osservazione conclusiva del TAR secondo cui la deliberazione impugnata “non risulta convalidata dall’organo competente”.
Il rilievo, pur formulato incidentalmente, sembra implicitamente confermare la possibilità di sanare il vizio di incompetenza mediante successiva convalida da parte della Giunta comunale.
La sentenza pare dunque indicare, anche sul piano operativo, l’opportunità per gli enti locali di procedere tempestivamente alla convalida degli atti adottati dal Consiglio comunale, soprattutto nei casi in cui sia già stata proposta impugnativa giurisdizionale, al fine di evitare alla fine del giudizio l’annullamento della revisione e le conseguenti ricadute sull’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche.
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