Il proprietario-locatore dell'immobile adibito a farmacia non è titolare di un interesse legittimante all'accesso agli atti sul trasferimento della farmacia
Il trasferimento di una farmacia, con il conseguente rilascio del locale in cui precedentemente era ubicato l'esercizio farmaceutico, non consente al proprietario di tale locale di accedere agli atti di autorizzazione al trasferimento al fine di vagliarne la legittimità: il suo è interesse di mero fatto, non sussistendo un diritto alla prosecuzione del rapporto locativo
Massima
Farmacia – trasferimento – rilascio locale - istanza di accesso documentale agli atti autorizzativi da parte del proprietario locatore dell'immobile già adibito a farmacia – difetto di interesse diretto concreto e attuale – rigetto - legittimità
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa registrazione, accedere al testo della sentenza
La pronuncia affronta una questione di particolare interesse: la qualificazione dell’interesse legittimante all'accesso agli atti autorizzativi il trasferimento della farmacia da parte del proprietario-locatore dell'immobile commerciale che lamenti la cessazione del rapporto locativo per effetto del detto trasferimento. Il Collegio, con motivazione sintetica ma densa, rigetta la domanda di accesso, ritenendo insussistente la posizione qualificata in capo al proprietario, che abbia impugnato il diniego dinnanzi al TAR.
Il ricorrente, proprietario e locatore dell'immobile rilasciato dal titolare di farmacia in ragione dell'autorizzato trasferimento, aveva richiesto al Comune di accedere alla documentazione relativa alla detta pratica. La richiesta era motivata dalla necessità di tutelare la propria posizione economica, derivante dalla perdita della redditività mensile assicurata dal contratto di locazione a seguito del recesso comunicato dalla conduttrice .
Il Comune aveva denegato l’accesso, qualificando la posizione del ricorrente come “interesse di fatto, di natura economica, patrimoniale e privatistica, connesso alla cessazione del rapporto di locazione, del tutto estraneo e privo di nesso di strumentalità diretta con le valutazioni pubblicistiche e autorizzatorie in ordine al trasferimento della farmacia”.
Il Collegio, nel rigettare il ricorso del proprietario avverso il diniego, muove dal consolidato principio secondo cui, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, devono coesistere un interesse giuridicamente rilevante del richiedente e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. L’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 richiede un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” .
Il Collegio rileva che il ricorrente non ha allegato con sufficiente chiarezza la natura del proprio interesse giuridico, limitandosi a invocare la qualità di proprietario-locatore e la conseguente perdita di redditività. Tale prospettazione, secondo il TAR, non integra gli estremi di una posizione qualificata, poiché “non sussiste in capo al locatore un diritto alla prosecuzione del rapporto locatizio, in assenza della conforme volontà del conduttore”.
Il passaggio motivazionale merita particolare attenzione. Il Collegio sembra presupporre che la posizione del locatore, in quanto tale, non sia di per sé idonea a fondare un interesse legittimo all’accesso, ove non sia accompagnata dalla titolarità di una situazione sostanziale che vada oltre il mero rapporto contrattuale con il conduttore. In altri termini, il proprietario-locatore che subisca le conseguenze economiche della cessazione del rapporto locativo per effetto di un provvedimento amministrativo (il trasferimento della farmacia) non sarebbe titolare di una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati, ma di un mero interesse di fatto .
Tale impostazione si pone in linea con quell’orientamento giurisprudenziale che, in materia di accesso, distingue nettamente tra interesse legittimo e interesse di fatto, richiedendo che il richiedente sia portatore di una situazione giuridica sostanziale qualificata, e non di un semplice interesse economico riflesso. Il locatore, in questa prospettiva, subisce le conseguenze del trasferimento della farmacia in via meramente indiretta, non essendo destinatario di alcuna previsione normativa che gli attribuisca una posizione di vantaggio rispetto al procedimento autorizzatorio.
Il Collegio sottolinea, altresì, che il rapporto locativo è caratterizzato dalla reciproca libertà delle parti: il conduttore può recedere, e il locatore non ha un diritto soggettivo alla prosecuzione del contratto. Ne consegue che l’interesse del locatore alla conservazione del rapporto non assume i connotati di una situazione giuridicamente tutelata in senso proprio, ma resta confinato nella sfera degli interessi economici privatistici .
Tale rilievo appare decisivo ai fini del rigetto: se il ricorrente non vanta un diritto alla permanenza del conduttore nell’immobile, allora la documentazione relativa al trasferimento della farmacia non presenta alcun nesso di strumentalità con una situazione sostanziale qualificata. L’accesso, in questa prospettiva, finirebbe per risolversi in uno strumento di controllo generalizzato sull’attività amministrativa, non consentito dall’art. 22 l. n. 241/1990.
La sentenza si segnala per la rigorosa applicazione dei presupposti soggettivi dell’accesso documentale, confermando l’orientamento secondo cui la titolarità di un interesse economico, per quanto concretamente inciso da un provvedimento amministrativo, non è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione all’accesso. Il Collegio, pur non negando che il trasferimento della farmacia possa avere ripercussioni economiche sul locatore, ritiene che tali ripercussioni non integrino una posizione qualificata e differenziata, mancando un collegamento diretto tra la situazione giuridica del ricorrente e il procedimento amministrativo di trasferimento.
Sotto questo profilo, la pronuncia appare coerente con la distinzione tradizionale tra interesse legittimo e interesse di fatto, e con la funzione dell’accesso documentale quale strumento di tutela di situazioni sostanziali qualificate, e non di mero controllo diffuso sull’azione amministrativa.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 12 ottobre 2026
Il proprietario-locatore dell'immobile adibito a farmacia non è titolare di un interesse legittimante all'accesso agli atti sul trasferimento della farmacia
Il trasferimento di una farmacia, con il conseguente rilascio del locale in cui precedentemente era ubicato l'esercizio farmaceutico, non consente al proprietario di tale locale di accedere agli atti di autorizzazione al trasferimento al fine di vagliarne la legittimità: il suo è interesse di mero fatto, non sussistendo un diritto alla prosecuzione del rapporto locativo
Massima
Farmacia – trasferimento – rilascio locale - istanza di accesso documentale agli atti autorizzativi da parte del proprietario locatore dell'immobile già adibito a farmacia – difetto di interesse diretto concreto e attuale – rigetto - legittimità
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La pronuncia affronta una questione di particolare interesse: la qualificazione dell’interesse legittimante all'accesso agli atti autorizzativi il trasferimento della farmacia da parte del proprietario-locatore dell'immobile commerciale che lamenti la cessazione del rapporto locativo per effetto del detto trasferimento. Il Collegio, con motivazione sintetica ma densa, rigetta la domanda di accesso, ritenendo insussistente la posizione qualificata in capo al proprietario, che abbia impugnato il diniego dinnanzi al TAR.
Il ricorrente, proprietario e locatore dell'immobile rilasciato dal titolare di farmacia in ragione dell'autorizzato trasferimento, aveva richiesto al Comune di accedere alla documentazione relativa alla detta pratica. La richiesta era motivata dalla necessità di tutelare la propria posizione economica, derivante dalla perdita della redditività mensile assicurata dal contratto di locazione a seguito del recesso comunicato dalla conduttrice .
Il Comune aveva denegato l’accesso, qualificando la posizione del ricorrente come “interesse di fatto, di natura economica, patrimoniale e privatistica, connesso alla cessazione del rapporto di locazione, del tutto estraneo e privo di nesso di strumentalità diretta con le valutazioni pubblicistiche e autorizzatorie in ordine al trasferimento della farmacia”.
Il Collegio, nel rigettare il ricorso del proprietario avverso il diniego, muove dal consolidato principio secondo cui, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, devono coesistere un interesse giuridicamente rilevante del richiedente e un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione. L’art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990 richiede un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” .
Il Collegio rileva che il ricorrente non ha allegato con sufficiente chiarezza la natura del proprio interesse giuridico, limitandosi a invocare la qualità di proprietario-locatore e la conseguente perdita di redditività. Tale prospettazione, secondo il TAR, non integra gli estremi di una posizione qualificata, poiché “non sussiste in capo al locatore un diritto alla prosecuzione del rapporto locatizio, in assenza della conforme volontà del conduttore”.
Il passaggio motivazionale merita particolare attenzione. Il Collegio sembra presupporre che la posizione del locatore, in quanto tale, non sia di per sé idonea a fondare un interesse legittimo all’accesso, ove non sia accompagnata dalla titolarità di una situazione sostanziale che vada oltre il mero rapporto contrattuale con il conduttore. In altri termini, il proprietario-locatore che subisca le conseguenze economiche della cessazione del rapporto locativo per effetto di un provvedimento amministrativo (il trasferimento della farmacia) non sarebbe titolare di una posizione differenziata rispetto alla generalità dei consociati, ma di un mero interesse di fatto .
Tale impostazione si pone in linea con quell’orientamento giurisprudenziale che, in materia di accesso, distingue nettamente tra interesse legittimo e interesse di fatto, richiedendo che il richiedente sia portatore di una situazione giuridica sostanziale qualificata, e non di un semplice interesse economico riflesso. Il locatore, in questa prospettiva, subisce le conseguenze del trasferimento della farmacia in via meramente indiretta, non essendo destinatario di alcuna previsione normativa che gli attribuisca una posizione di vantaggio rispetto al procedimento autorizzatorio.
Il Collegio sottolinea, altresì, che il rapporto locativo è caratterizzato dalla reciproca libertà delle parti: il conduttore può recedere, e il locatore non ha un diritto soggettivo alla prosecuzione del contratto. Ne consegue che l’interesse del locatore alla conservazione del rapporto non assume i connotati di una situazione giuridicamente tutelata in senso proprio, ma resta confinato nella sfera degli interessi economici privatistici .
Tale rilievo appare decisivo ai fini del rigetto: se il ricorrente non vanta un diritto alla permanenza del conduttore nell’immobile, allora la documentazione relativa al trasferimento della farmacia non presenta alcun nesso di strumentalità con una situazione sostanziale qualificata. L’accesso, in questa prospettiva, finirebbe per risolversi in uno strumento di controllo generalizzato sull’attività amministrativa, non consentito dall’art. 22 l. n. 241/1990.
La sentenza si segnala per la rigorosa applicazione dei presupposti soggettivi dell’accesso documentale, confermando l’orientamento secondo cui la titolarità di un interesse economico, per quanto concretamente inciso da un provvedimento amministrativo, non è di per sé sufficiente a fondare la legittimazione all’accesso. Il Collegio, pur non negando che il trasferimento della farmacia possa avere ripercussioni economiche sul locatore, ritiene che tali ripercussioni non integrino una posizione qualificata e differenziata, mancando un collegamento diretto tra la situazione giuridica del ricorrente e il procedimento amministrativo di trasferimento.
Sotto questo profilo, la pronuncia appare coerente con la distinzione tradizionale tra interesse legittimo e interesse di fatto, e con la funzione dell’accesso documentale quale strumento di tutela di situazioni sostanziali qualificate, e non di mero controllo diffuso sull’azione amministrativa.
Normativa
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