Il termine per impugnare la revisione della pianta organica farmaceutica decorre dalla scadenza della pubblicazione dell'atto sull’Albo Pretorio
Il dies a quo non coincide con il primo giorno di pubblicazione della delibera, ma con il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto ex lege.
La Giunta comunale è competente ad adottare l'atto di revisione della pianta organica.
Massima
Farmacia – pianta organica – impugnazione – dies a quo – individuazione - giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione ex lege
Farmacia - pianta organica - competenza - Giunta comunale
Il TAR Perugia, richiamando precedenti espressivi di un orientamento ormai consolidato, rammenta sinteticamente i principi relativi alla decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti di revisione della pianta organica farmaceutica.
Premesso che tale atto, in quanto deliberazione comunale, deve essere pubblicato sull’Albo pretorio dell’ente, il quale costituisce l’ordinario strumento di conoscenza legale da cui decorrono i termini d’impugnazione, la sentenza ricorda che la pubblicazione avviene oggi in forma telematica, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 69/2009.
La pubblicazione deve permanere per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000, periodo durante il quale l’atto è reso conoscibile erga omnes attraverso il sistema di pubblicità legale predisposto dall’ordinamento. Proprio la funzione di pubblicità legale assolta dall’Albo pretorio comporta che il dies a quo per l’impugnazione non possa essere individuato nel momento iniziale della pubblicazione, ma solo quando il relativo periodo si sia integralmente compiuto.
Su tali premesse, il Collegio respinge l’eccezione di tardività del ricorso e, richiamando precedenti conformi, ribadisce che il termine decadenziale non decorre dal primo giorno di pubblicazione dell’atto, bensì dal giorno in cui sia scaduto il periodo di pubblicazione previsto dalla legge o in base alla legge.
L’affermazione si colloca nel solco di un indirizzo giurisprudenziale stabile, formatosi in materia di pubblicità legale degli atti amministrativi generali e pianificatori, secondo cui soltanto il completamento del periodo di pubblicazione consente di presumere la piena conoscibilità dell’atto da parte dei soggetti potenzialmente interessati. La soluzione appare coerente con la funzione garantista sottesa ai termini decadenziali d’impugnazione, evitando che la decorrenza del termine possa iniziare quando il periodo di pubblicazione non si sia ancora perfezionato.
Sotto altro e distinto profilo, la sentenza annulla l’atto revisionale con cui era stata istituita una nuova sede farmaceutica, ritenendolo affetto da incompetenza, in quanto adottato mediante deliberazione del Consiglio comunale anziché della Giunta, senza successiva convalida da parte dell’organo competente.
Sul punto, il TAR richiama un indirizzo ormai largamente consolidato secondo cui la competenza all’adozione degli atti di revisione della pianta organica farmaceutica spetta alla Giunta comunale (tra le più recenti, TAR Reggio Calabria 12 marzo 2025 - vedi commento -; nello stesso senso TAR Catanzaro n. 1706/2021).
Secondo tale orientamento, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche costituiscono attività amministrative riconducibili alla funzione gestionale e pianificatoria attribuita al Comune quale ente esponenziale della comunità locale, senza che ciò comporti l’adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo riservati al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del TUEL. La revisione della pianta organica viene pertanto ricondotta alla competenza residuale della Giunta comunale ex art. 48 del TUEL.
Diversamente, nell’ordinamento siciliano, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha affermato la competenza del Consiglio comunale, valorizzando le peculiarità dell’assetto delle autonomie locali regionali e la diversa configurazione delle attribuzioni consiliari nel sistema siciliano (C.G.A. n. 108/2022 e n. 626/2021).
È da rilevare come, nonostante un orientamento ormai consolidato da anni tanto nella giurisprudenza amministrativa quanto nella prassi applicativa di gran parte del territorio nazionale, continuino ancora a registrarsi casi in cui gli atti di revisione della pianta organica vengano adottati dal Consiglio comunale.
Ciò espone gli atti pianificatori a censure di incompetenza ormai largamente prevedibili, con esiti pressoché scontati in sede giurisdizionale e conseguente annullamento delle deliberazioni istitutive, determinando così un rallentamento (se non un vero e proprio blocco) dell’apertura delle nuove sedi farmaceutiche, in potenziale pregiudizio delle esigenze di assistenza sul territorio.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Perugia/sentenza del 9 maggio 2026
Il termine per impugnare la revisione della pianta organica farmaceutica decorre dalla scadenza della pubblicazione dell'atto sull’Albo Pretorio
Il dies a quo non coincide con il primo giorno di pubblicazione della delibera, ma con il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto ex lege.
La Giunta comunale è competente ad adottare l'atto di revisione della pianta organica.
Massima
Farmacia – pianta organica – impugnazione – dies a quo – individuazione - giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione ex lege
Farmacia - pianta organica - competenza - Giunta comunale
Il TAR Perugia, richiamando precedenti espressivi di un orientamento ormai consolidato, rammenta sinteticamente i principi relativi alla decorrenza del termine per l’impugnazione degli atti di revisione della pianta organica farmaceutica.
Premesso che tale atto, in quanto deliberazione comunale, deve essere pubblicato sull’Albo pretorio dell’ente, il quale costituisce l’ordinario strumento di conoscenza legale da cui decorrono i termini d’impugnazione, la sentenza ricorda che la pubblicazione avviene oggi in forma telematica, ai sensi dell’art. 32 della l. n. 69/2009.
La pubblicazione deve permanere per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL di cui al d.lgs. n. 267/2000, periodo durante il quale l’atto è reso conoscibile erga omnes attraverso il sistema di pubblicità legale predisposto dall’ordinamento. Proprio la funzione di pubblicità legale assolta dall’Albo pretorio comporta che il dies a quo per l’impugnazione non possa essere individuato nel momento iniziale della pubblicazione, ma solo quando il relativo periodo si sia integralmente compiuto.
Su tali premesse, il Collegio respinge l’eccezione di tardività del ricorso e, richiamando precedenti conformi, ribadisce che il termine decadenziale non decorre dal primo giorno di pubblicazione dell’atto, bensì dal giorno in cui sia scaduto il periodo di pubblicazione previsto dalla legge o in base alla legge.
L’affermazione si colloca nel solco di un indirizzo giurisprudenziale stabile, formatosi in materia di pubblicità legale degli atti amministrativi generali e pianificatori, secondo cui soltanto il completamento del periodo di pubblicazione consente di presumere la piena conoscibilità dell’atto da parte dei soggetti potenzialmente interessati. La soluzione appare coerente con la funzione garantista sottesa ai termini decadenziali d’impugnazione, evitando che la decorrenza del termine possa iniziare quando il periodo di pubblicazione non si sia ancora perfezionato.
Sotto altro e distinto profilo, la sentenza annulla l’atto revisionale con cui era stata istituita una nuova sede farmaceutica, ritenendolo affetto da incompetenza, in quanto adottato mediante deliberazione del Consiglio comunale anziché della Giunta, senza successiva convalida da parte dell’organo competente.
Sul punto, il TAR richiama un indirizzo ormai largamente consolidato secondo cui la competenza all’adozione degli atti di revisione della pianta organica farmaceutica spetta alla Giunta comunale (tra le più recenti, TAR Reggio Calabria 12 marzo 2025 - vedi commento -; nello stesso senso TAR Catanzaro n. 1706/2021).
Secondo tale orientamento, l’individuazione e la localizzazione delle sedi farmaceutiche costituiscono attività amministrative riconducibili alla funzione gestionale e pianificatoria attribuita al Comune quale ente esponenziale della comunità locale, senza che ciò comporti l’adozione di atti di indirizzo politico-amministrativo riservati al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 42 del TUEL. La revisione della pianta organica viene pertanto ricondotta alla competenza residuale della Giunta comunale ex art. 48 del TUEL.
Diversamente, nell’ordinamento siciliano, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha affermato la competenza del Consiglio comunale, valorizzando le peculiarità dell’assetto delle autonomie locali regionali e la diversa configurazione delle attribuzioni consiliari nel sistema siciliano (C.G.A. n. 108/2022 e n. 626/2021).
È da rilevare come, nonostante un orientamento ormai consolidato da anni tanto nella giurisprudenza amministrativa quanto nella prassi applicativa di gran parte del territorio nazionale, continuino ancora a registrarsi casi in cui gli atti di revisione della pianta organica vengano adottati dal Consiglio comunale.
Ciò espone gli atti pianificatori a censure di incompetenza ormai largamente prevedibili, con esiti pressoché scontati in sede giurisdizionale e conseguente annullamento delle deliberazioni istitutive, determinando così un rallentamento (se non un vero e proprio blocco) dell’apertura delle nuove sedi farmaceutiche, in potenziale pregiudizio delle esigenze di assistenza sul territorio.
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