Il titolo di personale qualificato per la produzione di gas medicinali non basta per ricoprire l'incarico di responsabile del deposito per la distribuzione degli stessi
Il legale rappresentante di una società che produce e distribuisce all'ingrosso gas medicinali, in possesso del titolo di personale qualificato ex art. 52 d. lgs . 219/2006 (valido per la produzione), non può ricoprire anche l'incarico di responsabile per il deposito della distribuzione all'ingrosso se non ha pure tutti i requisiti previsti dall'art. 101 comma 2 bis del d. lgs. n. 219/2006
Massima
Medicinali – gas medicinale – società di produzione e distribuzione all'ingrosso – legale rappresentante in possesso del titolo di personale qualificato per la produzione – istanza per l'assunzione dell'incarico di responsabile del magazzino per la distribuzione – mancanza del titolo specifico prescritto dall'art. 101 comma 2 bis del d. lgs . n. 219/2006 dei cinque anni di espereienza specifica – reiezione - legittimità
Il TAR Lecce affronta una questione che non pare avere precedenti giurisprudenziali: in caso di azienda produttrice e distributrice all'ingrosso di gas medicinali, il titolo di personale qualificato alla produzione è equipollente a quello di direttore di magazzino per la distribuzione all'ingrosso?
La Regione Puglia e l'ASL, per riscontrare la richiesta di autorizzazione del legale rappresentante della società (in possesso del suddetto titolo di personale qualificato) a ricoprire anche l'incarico di direttore del magazzino di distribuzione all'ingrosso dellla stessa società, richiedono ed ottengono un parere dal Ministero della Salute in cui è indicato che i requisiti del "personale qualificato" sono indicati agli artt. 50 e 52 del d. lgs n. 219/2006, mentre quelli del "responsabile di magazzino o di deposito" vanno rinvenuti nell'art. 101 comma 2 bis del medesimo d. lgs.
Dalla lettura degli stessi emerge che il legale rappresentante della società, persona qualificata alla produzione, non è in possesso di uno dei requisiti espressamente indicati nel citato art. 101 comma 2 bis, e precisamente non ha ricoperto per almeno cinque anni la funzione di direttore tecnico di magazzino, sicché la Regione respinge l'istanza.
A seguito del ricorso del titolare, che sostiene viceversa l'equiparabilità dei due incarichi, il TAR procede a spiegare con chiarezza che un conto è la produzione di gas medicinali, altro è la distribuzione all'ingrosso degli stessi.
Ambedue le attività possono essere svolte dalla stessa società, ma i requisiti per la copertura degli incarichi previsti dalla legge sono differenti.
Gli artt. 50 e 52 del d. lgs. n. 219/2006 riguardano infatti la sola produzione ed individuano i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti che operano nella società per assumere il ruolo di “persona qualificata”: tra questi non vi è l'aver svolto per cinque anni la funzione di direttore tecnico di magazzino che, invece, è espressamente previsto dall'art. 101 comma 2 bis, che riguarda invece la sola distribuzione all'ingrosso.
Produzione e distribuzione, argomenta correttamente i TAR Lecce, sono due attività che soggiacciono a regole diverse ed anzi, l'art. 101 comma 1 del d. lgs. n. 219/2006 stabilisce che una delle condizioni per ottenere (ed ovviamente mantenere) l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è data dal disporre di “adeguato personale” che, per quanto attiene ai depositi di gas medicinale, il successivo art. 2 bis individua in soggetti che, oltre al possesso degli altri requisiti ivi indicati, devono anche aver pure svolto per cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 538/1992, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso ovvero di deposito di gas medicinali.
Una richiesta di specializzazione che, evidentemente, il ricorrente non possiede e che ha determinato la reiezione del ricorso da parte del TAR Lecce.
La sentenza non è stata appellata, sicché è definitiva.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Lecce/sentenza del 5 maggio 2023
Il titolo di personale qualificato per la produzione di gas medicinali non basta per ricoprire l'incarico di responsabile del deposito per la distribuzione degli stessi
Il legale rappresentante di una società che produce e distribuisce all'ingrosso gas medicinali, in possesso del titolo di personale qualificato ex art. 52 d. lgs . 219/2006 (valido per la produzione), non può ricoprire anche l'incarico di responsabile per il deposito della distribuzione all'ingrosso se non ha pure tutti i requisiti previsti dall'art. 101 comma 2 bis del d. lgs. n. 219/2006
Massima
Medicinali – gas medicinale – società di produzione e distribuzione all'ingrosso – legale rappresentante in possesso del titolo di personale qualificato per la produzione – istanza per l'assunzione dell'incarico di responsabile del magazzino per la distribuzione – mancanza del titolo specifico prescritto dall'art. 101 comma 2 bis del d. lgs . n. 219/2006 dei cinque anni di espereienza specifica – reiezione - legittimità
Il TAR Lecce affronta una questione che non pare avere precedenti giurisprudenziali: in caso di azienda produttrice e distributrice all'ingrosso di gas medicinali, il titolo di personale qualificato alla produzione è equipollente a quello di direttore di magazzino per la distribuzione all'ingrosso?
La Regione Puglia e l'ASL, per riscontrare la richiesta di autorizzazione del legale rappresentante della società (in possesso del suddetto titolo di personale qualificato) a ricoprire anche l'incarico di direttore del magazzino di distribuzione all'ingrosso dellla stessa società, richiedono ed ottengono un parere dal Ministero della Salute in cui è indicato che i requisiti del "personale qualificato" sono indicati agli artt. 50 e 52 del d. lgs n. 219/2006, mentre quelli del "responsabile di magazzino o di deposito" vanno rinvenuti nell'art. 101 comma 2 bis del medesimo d. lgs.
Dalla lettura degli stessi emerge che il legale rappresentante della società, persona qualificata alla produzione, non è in possesso di uno dei requisiti espressamente indicati nel citato art. 101 comma 2 bis, e precisamente non ha ricoperto per almeno cinque anni la funzione di direttore tecnico di magazzino, sicché la Regione respinge l'istanza.
A seguito del ricorso del titolare, che sostiene viceversa l'equiparabilità dei due incarichi, il TAR procede a spiegare con chiarezza che un conto è la produzione di gas medicinali, altro è la distribuzione all'ingrosso degli stessi.
Ambedue le attività possono essere svolte dalla stessa società, ma i requisiti per la copertura degli incarichi previsti dalla legge sono differenti.
Gli artt. 50 e 52 del d. lgs. n. 219/2006 riguardano infatti la sola produzione ed individuano i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti che operano nella società per assumere il ruolo di “persona qualificata”: tra questi non vi è l'aver svolto per cinque anni la funzione di direttore tecnico di magazzino che, invece, è espressamente previsto dall'art. 101 comma 2 bis, che riguarda invece la sola distribuzione all'ingrosso.
Produzione e distribuzione, argomenta correttamente i TAR Lecce, sono due attività che soggiacciono a regole diverse ed anzi, l'art. 101 comma 1 del d. lgs. n. 219/2006 stabilisce che una delle condizioni per ottenere (ed ovviamente mantenere) l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è data dal disporre di “adeguato personale” che, per quanto attiene ai depositi di gas medicinale, il successivo art. 2 bis individua in soggetti che, oltre al possesso degli altri requisiti ivi indicati, devono anche aver pure svolto per cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 538/1992, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso ovvero di deposito di gas medicinali.
Una richiesta di specializzazione che, evidentemente, il ricorrente non possiede e che ha determinato la reiezione del ricorso da parte del TAR Lecce.
La sentenza non è stata appellata, sicché è definitiva.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.