Ministero della Salute/Decreti del 2 aprile 2026 (in G.U. dell'11 aprile 2026)
In Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2026 i due decreti del Ministero della Salute del 2 aprile 2026 che aggiornano la tabella I del D.P.R. n. 309/1990
I due Decreti entrano in vigore il 26 aprile 2026
In Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile sono pubblicati i due Decreti del Ministero della salute, datati 2 aprile 2026: il primo dispone l’inserimento nella Tabella I della categoria generale degli “analoghi di struttura e derivati del 2-[(fenil)metil]-benzimidazol-1-il]-etanammina”. Tale intervento si fonda sulla considerazione che tali sostanze, riconducibili alla classe dei derivati del benzimidazolo, presentano elevato potere tossicomanigeno e sono oggetto di crescente diffusione sul mercato europeo, come segnalato dall’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA), che al 31 dicembre 2024 ha notificato numerosi derivati nitazenici. Il decreto richiama espressamente l’articolo 14, comma 1, lettera a), punto 1), del Testo unico, che consente l’inserimento nella Tabella I di sostanze ottenibili per sintesi riconducibili, per struttura chimica o effetti, a quelle oppiacee.
L’inserimento non riguarda singole molecole, ma un’intera categoria definita attraverso una dettagliata descrizione.
Il decreto dà conto dei pareri favorevoli dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità e della nota dell’AIFA, che evidenzia l’assenza di medicinali autorizzati contenenti tali principi attivi. La finalità dichiarata è quella di garantire una misura di controllo più ampia, idonea a prevenire la diffusione di nuove sostanze sintetiche, spesso prodotte al di fuori dei canali autorizzati e rapidamente immesse sul mercato illegale.
Il secondo decreto prevede, invece, un aggiornamento puntuale della Tabella I mediante l’inserimento di specifiche sostanze psicoattive. In particolare, vengono incluse le sostanze CUMIL-PMINACA e tilmetamina, segnalate dal Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D sulla base di comunicazioni dell’EUDA. La CUMIL-PMINACA è qualificata come cannabinoide sintetico, mentre la tilmetamina appartiene alla classe delle arilcicloesilammine ed è strutturalmente correlata alla ketamina, già presente nella Tabella I, con effetti riconducibili all’antagonismo del recettore NMDA.
.Anche in questo caso sono richiamati i pareri favorevoli dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.
Nel complesso, i due interventi normativi si collocano nell’ambito dei criteri di aggiornamento delle tabelle previsti dall’articolo 14 del Testo unico e rispondono all’esigenza di adeguare tempestivamente la classificazione delle sostanze stupefacenti all’evoluzione del mercato delle nuove sostanze psicoattive, sia attraverso l’introduzione di categorie generali sia mediante l’inserimento espresso di singole molecole.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
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Ministero della Salute/Decreti del 2 aprile 2026 (in G.U. dell'11 aprile 2026)
In Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2026 i due decreti del Ministero della Salute del 2 aprile 2026 che aggiornano la tabella I del D.P.R. n. 309/1990
I due Decreti entrano in vigore il 26 aprile 2026
In Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile sono pubblicati i due Decreti del Ministero della salute, datati 2 aprile 2026: il primo dispone l’inserimento nella Tabella I della categoria generale degli “analoghi di struttura e derivati del 2-[(fenil)metil]-benzimidazol-1-il]-etanammina”. Tale intervento si fonda sulla considerazione che tali sostanze, riconducibili alla classe dei derivati del benzimidazolo, presentano elevato potere tossicomanigeno e sono oggetto di crescente diffusione sul mercato europeo, come segnalato dall’Agenzia dell’Unione europea sulle droghe (EUDA), che al 31 dicembre 2024 ha notificato numerosi derivati nitazenici. Il decreto richiama espressamente l’articolo 14, comma 1, lettera a), punto 1), del Testo unico, che consente l’inserimento nella Tabella I di sostanze ottenibili per sintesi riconducibili, per struttura chimica o effetti, a quelle oppiacee.
L’inserimento non riguarda singole molecole, ma un’intera categoria definita attraverso una dettagliata descrizione.
Il decreto dà conto dei pareri favorevoli dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità e della nota dell’AIFA, che evidenzia l’assenza di medicinali autorizzati contenenti tali principi attivi. La finalità dichiarata è quella di garantire una misura di controllo più ampia, idonea a prevenire la diffusione di nuove sostanze sintetiche, spesso prodotte al di fuori dei canali autorizzati e rapidamente immesse sul mercato illegale.
Il secondo decreto prevede, invece, un aggiornamento puntuale della Tabella I mediante l’inserimento di specifiche sostanze psicoattive. In particolare, vengono incluse le sostanze CUMIL-PMINACA e tilmetamina, segnalate dal Sistema nazionale di allerta precoce NEWS-D sulla base di comunicazioni dell’EUDA. La CUMIL-PMINACA è qualificata come cannabinoide sintetico, mentre la tilmetamina appartiene alla classe delle arilcicloesilammine ed è strutturalmente correlata alla ketamina, già presente nella Tabella I, con effetti riconducibili all’antagonismo del recettore NMDA.
.Anche in questo caso sono richiamati i pareri favorevoli dell’Istituto superiore di sanità e del Consiglio superiore di sanità.
Nel complesso, i due interventi normativi si collocano nell’ambito dei criteri di aggiornamento delle tabelle previsti dall’articolo 14 del Testo unico e rispondono all’esigenza di adeguare tempestivamente la classificazione delle sostanze stupefacenti all’evoluzione del mercato delle nuove sostanze psicoattive, sia attraverso l’introduzione di categorie generali sia mediante l’inserimento espresso di singole molecole.
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