Invalidazione di ricette per dispensazione immotivata di farmaco diverso e più costoso di quello prescritto: è legittimo l'addebito del prezzo integrale al farmacista
Il Consiglio di Stato ritiene non applicabile il rimedio dell'arricchimento senza causa dell'Amministrazione che, ove applicato, vanificherebbe la finalità latamente sanzionatoria dell'annullamento della ricetta
Massima
Farmacia - invalidazione ricetta - erogazione di farmaco diverso e più costoso da parte del farmacista - mancanza di annotazione relativa alla dispensazione effettuata - integrale addebito della sommma al farmacista - applicazione del rimedio dell'arricchimento senza causa dell'Amministrazione - non si applica
La vicenda trae origine dalla decisione della Commissione farmaceutica aziendale di annullare otto ricette presentate da una farmacia convenzionata ai fini del rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale. Dall'istruttoria era emerso che, a fronte della prescrizione di determinati farmaci biologici, la farmacia aveva dispensato medicinali diversi e di costo superiore, inserendo manualmente nella piattaforma informatica i relativi dati identificativi. Le ricette, inoltre, non recavano alcuna annotazione idonea a giustificare la difformità tra il farmaco prescritto e quello effettivamente consegnato.
L'annullamento delle ricette aveva comportato il recupero integrale delle somme corrispondenti ai medicinali erogati, per un importo complessivo di circa ventisettemila euro.
Particolare interesse presenta, tuttavia, la statuizione relativa all'asserito arricchimento senza causa dell'amministrazione, confermata anche in sede di appello.
Il Consiglio di Stato esclude anzitutto che possa trovare applicazione l'azione generale di arricchimento prevista dall'ordinamento civile, richiamandone il carattere necessariamente sussidiario. La fattispecie è infatti compiutamente disciplinata dal D.P.R. n. 371/1998, il quale regola sia le ipotesi in cui il farmacista possa legittimamente dispensare un medicinale diverso da quello prescritto, sia gli obblighi documentali e annotativi che gravano sul professionista.
Particolarmente significativo è il richiamo all'art. 10 dell'Accordo, che distingue tra annullamento totale e annullamento parziale delle ricette e che impone alla Commissione di valorizzare l'atto professionale svolto dal farmacista rispetto a mere irregolarità formali. Secondo il Consiglio di Stato, una volta che la Commissione abbia tuttavia ritenuto di adottare un annullamento totale della ricetta, non è possibile riconoscere indirettamente alla farmacia alcuna forma di ristoro economico parametrata al costo del medicinale che avrebbe dovuto essere dispensato.
Una soluzione diversa finirebbe infatti per neutralizzare gli effetti della decisione assunta dalla Commissione, svuotando di contenuto la funzione stessa dell'annullamento e frustrandone la finalità, che il giudice individua non soltanto nel ripristino della corretta gestione della spesa farmaceutica, ma anche in una componente lato sensu sanzionatoria conseguente all'inosservanza delle regole convenzionali.
La pronuncia assume quindi rilievo perché afferma con chiarezza che, nell'ambito del rapporto convenzionale farmaceutico, il venir meno del titolo al rimborso derivante dall'annullamento totale della ricetta impedisce qualsiasi recupero economico fondato sull'utilità comunque conseguita dall'amministrazione. L'interesse pubblico alla corretta esecuzione delle prescrizioni e al rispetto delle procedure convenzionali prevale, in questa prospettiva, sull'argomento secondo cui il Servizio sanitario avrebbe comunque tratto beneficio dalla dispensazione del farmaco all'assistito.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 5 giugno 2026
Invalidazione di ricette per dispensazione immotivata di farmaco diverso e più costoso di quello prescritto: è legittimo l'addebito del prezzo integrale al farmacista
Il Consiglio di Stato ritiene non applicabile il rimedio dell'arricchimento senza causa dell'Amministrazione che, ove applicato, vanificherebbe la finalità latamente sanzionatoria dell'annullamento della ricetta
Massima
Farmacia - invalidazione ricetta - erogazione di farmaco diverso e più costoso da parte del farmacista - mancanza di annotazione relativa alla dispensazione effettuata - integrale addebito della sommma al farmacista - applicazione del rimedio dell'arricchimento senza causa dell'Amministrazione - non si applica
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Trieste del 2024 (vedi commento).
La vicenda trae origine dalla decisione della Commissione farmaceutica aziendale di annullare otto ricette presentate da una farmacia convenzionata ai fini del rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale. Dall'istruttoria era emerso che, a fronte della prescrizione di determinati farmaci biologici, la farmacia aveva dispensato medicinali diversi e di costo superiore, inserendo manualmente nella piattaforma informatica i relativi dati identificativi. Le ricette, inoltre, non recavano alcuna annotazione idonea a giustificare la difformità tra il farmaco prescritto e quello effettivamente consegnato.
L'annullamento delle ricette aveva comportato il recupero integrale delle somme corrispondenti ai medicinali erogati, per un importo complessivo di circa ventisettemila euro.
Particolare interesse presenta, tuttavia, la statuizione relativa all'asserito arricchimento senza causa dell'amministrazione, confermata anche in sede di appello.
Il Consiglio di Stato esclude anzitutto che possa trovare applicazione l'azione generale di arricchimento prevista dall'ordinamento civile, richiamandone il carattere necessariamente sussidiario. La fattispecie è infatti compiutamente disciplinata dal D.P.R. n. 371/1998, il quale regola sia le ipotesi in cui il farmacista possa legittimamente dispensare un medicinale diverso da quello prescritto, sia gli obblighi documentali e annotativi che gravano sul professionista.
Particolarmente significativo è il richiamo all'art. 10 dell'Accordo, che distingue tra annullamento totale e annullamento parziale delle ricette e che impone alla Commissione di valorizzare l'atto professionale svolto dal farmacista rispetto a mere irregolarità formali. Secondo il Consiglio di Stato, una volta che la Commissione abbia tuttavia ritenuto di adottare un annullamento totale della ricetta, non è possibile riconoscere indirettamente alla farmacia alcuna forma di ristoro economico parametrata al costo del medicinale che avrebbe dovuto essere dispensato.
Una soluzione diversa finirebbe infatti per neutralizzare gli effetti della decisione assunta dalla Commissione, svuotando di contenuto la funzione stessa dell'annullamento e frustrandone la finalità, che il giudice individua non soltanto nel ripristino della corretta gestione della spesa farmaceutica, ma anche in una componente lato sensu sanzionatoria conseguente all'inosservanza delle regole convenzionali.
La pronuncia assume quindi rilievo perché afferma con chiarezza che, nell'ambito del rapporto convenzionale farmaceutico, il venir meno del titolo al rimborso derivante dall'annullamento totale della ricetta impedisce qualsiasi recupero economico fondato sull'utilità comunque conseguita dall'amministrazione. L'interesse pubblico alla corretta esecuzione delle prescrizioni e al rispetto delle procedure convenzionali prevale, in questa prospettiva, sull'argomento secondo cui il Servizio sanitario avrebbe comunque tratto beneficio dalla dispensazione del farmaco all'assistito.
Normativa
Riferimenti