Istituzione di nuova sede farmaceutica: in presenza di un parametro demografico pieno la nuova farmacia va istituita obbligatoriamente e senza motivazione
Quando, a seguito del mero calcolo numerico, risulti esservi un nuovo parametro demografico pieno, l'istituzione della sede è atto dovuto
Massima
Farmacia – parametro demografico pieno – obbligo di istituzione di nuova sede – motivazione – non occorre
L'istituzione di una nuova sede è un atto dovuto quando, dal mero calcolo aritmetico del quoum, emerga che vi è un nuovo parametro demografico pieno.
In tal caso il Comune ha il dovere di istituire la nuova sede, senza alcun onere di motivazione.
Il principio è stato ribadito dal TAR Firenze in una sentenza molto ricca di principi e riferimenti giurisprudenziali relativi alla disciplina in materia di servizio farmaceutico.
Nello specifico, a fronte della censura proposta da un titolare, secondo cui non risultava motivata la decisione di istituire la nuova sede, il TAR ha affermato che, l'esistenza di un parametropieno, “imponeva l’istituzione di una settima sede, essendo integrato il requisito demografico di legge”.
Secondo il Collegio, trattandosi di atto vincolato quanto alla determinazione numerica, non vi è alcuno spazio di discrezionalità, né occorre una motivazione diversa dalla semplice formula aritmetica da cui risulta il nuovo parametro pieno.
A tale riguardo la sentenza conferma che, in tali casi, il Comune non può omettere l'istituzione della nuova sede, né ritardarne l'inserimento in pianta organica.
La sentenza ha riguardato la specifica censura del difetto di motivazione poiché nel giudizio non era stata censurato il mancato riassorbimento di farmacie eccedentarie (o soprannumerarie): quando ve ne siano in pianta organica, in caso di presenza di un nuovo parametro demografico pieno, si configura l'unico caso in cui possa non procedersi ad una nuova istituzione; con l'istituto del riassorbimento ex artt. 380 e 104 TULS, infatti, una farmacia soprannumeraria entra a far parte del numero programmato delle farmacie su base demografica proprio mediante la mancata istituzione della nuova farmacia risultante dal parametro demografico pieno.
Per ciò che concerne l'obbligo di motivazione, va rammentato l'orientamento consolidato ma non univoco secondo cui, anche in presenza di un parametro demografico parziale, non sarebbe necessaria alcuna motivazione per l'istituzione di nuove sedi.
In tal caso l'istituzione della nuova sede discenderebbe, infatti, dal favor del legislatore per una maggiore assistenza sul territorio ed una più adeguata capillarità.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Firenze/sentenza del 5 maggio 2026
Istituzione di nuova sede farmaceutica: in presenza di un parametro demografico pieno la nuova farmacia va istituita obbligatoriamente e senza motivazione
Quando, a seguito del mero calcolo numerico, risulti esservi un nuovo parametro demografico pieno, l'istituzione della sede è atto dovuto
Massima
Farmacia – parametro demografico pieno – obbligo di istituzione di nuova sede – motivazione – non occorre
L'istituzione di una nuova sede è un atto dovuto quando, dal mero calcolo aritmetico del quoum, emerga che vi è un nuovo parametro demografico pieno.
In tal caso il Comune ha il dovere di istituire la nuova sede, senza alcun onere di motivazione.
Il principio è stato ribadito dal TAR Firenze in una sentenza molto ricca di principi e riferimenti giurisprudenziali relativi alla disciplina in materia di servizio farmaceutico.
Nello specifico, a fronte della censura proposta da un titolare, secondo cui non risultava motivata la decisione di istituire la nuova sede, il TAR ha affermato che, l'esistenza di un parametropieno, “imponeva l’istituzione di una settima sede, essendo integrato il requisito demografico di legge”.
Secondo il Collegio, trattandosi di atto vincolato quanto alla determinazione numerica, non vi è alcuno spazio di discrezionalità, né occorre una motivazione diversa dalla semplice formula aritmetica da cui risulta il nuovo parametro pieno.
A tale riguardo la sentenza conferma che, in tali casi, il Comune non può omettere l'istituzione della nuova sede, né ritardarne l'inserimento in pianta organica.
La sentenza ha riguardato la specifica censura del difetto di motivazione poiché nel giudizio non era stata censurato il mancato riassorbimento di farmacie eccedentarie (o soprannumerarie): quando ve ne siano in pianta organica, in caso di presenza di un nuovo parametro demografico pieno, si configura l'unico caso in cui possa non procedersi ad una nuova istituzione; con l'istituto del riassorbimento ex artt. 380 e 104 TULS, infatti, una farmacia soprannumeraria entra a far parte del numero programmato delle farmacie su base demografica proprio mediante la mancata istituzione della nuova farmacia risultante dal parametro demografico pieno.
Per ciò che concerne l'obbligo di motivazione, va rammentato l'orientamento consolidato ma non univoco secondo cui, anche in presenza di un parametro demografico parziale, non sarebbe necessaria alcuna motivazione per l'istituzione di nuove sedi.
In tal caso l'istituzione della nuova sede discenderebbe, infatti, dal favor del legislatore per una maggiore assistenza sul territorio ed una più adeguata capillarità.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.