Istituzione di nuove farmacie: la scelta di presidiare un comparto urbano in concreta espansione è legittima espressione della funzione programmatoria del Comune
L'equa distribuzione del servizio farmaceutico va valutata con riferimento all'intero territorio comunale ed in ragione di concreti fenomeni di espansione abitativa già in essere
Massima
Farmacia – istituzione – individuazione nuova zona – previsione di comparto in espansione – effettivo processo di popolamento in essere del comparto - ragionevolezza
Farmacia – localizzazione all'interno della zona assegnata – libertà di scelta del titolare
Il Comune che istituisca una nuova sede farmaceutica in una parte del territorio interessata da un concreto processo di espansione urbanistica esercita la propria funzione programmatoria in coerenza con le finalità della normativa di settore.
Il TAR Milano conferma che, quando sono in corso effettivi processi di espansione urbanistica, possono ritenersi ragionevoli le scelte amministrative che, nel contemperamento dei diversi interessi, siano volte a garantire l’assistenza farmaceutica anche nei nuovi ambiti territoriali.
La controversia, tra il titolare di una farmacia e l’Amministrazione che, dopo aver istituito la nuova sede, ne esercita il diritto di prelazione, viene quindi definita nel senso della legittimità delle scelte amministrative adottate.
In primo luogo, il TAR sottolinea che, a fondamento delle scelte amministrative, vi è il principio dell’equa distribuzione del servizio, che deve essere valutato con riferimento all’intero territorio e non avendo riguardo alla tutela delle posizioni economiche delle singole farmacie.
A tale riguardo, la scelta dell’Amministrazione di istituire la nuova sede in un’area interessata da un processo di espansione urbanistica costituisce legittima espressione della funzione programmatoria attribuita all’ente locale e non presenta, secondo il Collegio, caratteri di manifesta irragionevolezza.
Dagli atti impugnati emerge, infatti, che nella nuova zona sono già presenti insediamenti residenziali, commerciali e scolastici, nonché un significativo sviluppo urbanistico in atto, elementi che il TAR ritiene idonei a giustificare la scelta di assicurare un adeguato presidio farmaceutico a tale ambito territoriale.
La sottolineatura, contenuta nella sentenza, del significativo sviluppo urbanistico “già in atto” assume particolare rilievo nell’economia della decisione, poiché evidenzia gli elementi concreti sui quali l’Amministrazione ha fondato la scelta localizzativa.
Il Collegio, infatti, collega l’esigenza di assistenza farmaceutica non già a una mera previsione di sviluppo urbanistico, bensì alla presenza di elementi concretamente riscontrabili nell’area interessata, quali nuove residenze, attività commerciali e servizi scolastici. È tale situazione, unitamente alle ulteriori caratteristiche del territorio ed alle ulteriori previsioni di espansione, a rendere coerente con l’interesse pubblico perseguito dalla normativa di settore la scelta di istituire una nuova sede farmaceutica.
In questa prospettiva, assume rilievo anche la considerazione secondo cui la pianificazione delle sedi non è finalizzata a garantire una rigida e uniforme distribuzione degli abitanti tra le diverse farmacie. Il parametro demografico rileva ai fini della determinazione del numero complessivo delle sedi, mentre la loro delimitazione territoriale richiede una valutazione più articolata, nella quale possono assumere rilievo le caratteristiche del territorio, le esigenze della popolazione, la viabilità e le dinamiche insediative.
Ne consegue che la riduzione del bacino di utenza di una farmacia preesistente non costituisce, di per sé, elemento idoneo a evidenziare l’illegittimità della nuova pianificazione. La funzione programmatoria deve infatti essere esercitata avendo riguardo alla distribuzione complessiva del servizio sul territorio e non alla conservazione degli originari bacini di utenza delle singole farmacie.
L’altra problematica affrontata dal Collegio riguarda gli eventuali vincoli di allocazione della farmacia all’interno della sede istituita.
Il Comune, infatti, dopo aver esercitato il diritto di prelazione, individua per l’allocazione della farmacia un edificio che si pone al di fuori dello specifico comparto interessato dall’espansione urbanistica, ma pur sempre all’interno della zona individuata per la nuova sede.
L’impugnativa, da parte del titolare di una farmacia preesistente, di tale scelta amministrativa viene respinta dal TAR sia sulla base di argomentazioni riferite alla concreta collocazione dell’immobile, sia alla luce dei principi in materia di ubicazione delle farmacie.
Sotto un primo profilo, infatti, il Collegio rileva che l’immobile destinato ad accogliere la farmacia è posto a breve distanza dal limite del comparto in espansione, sicché la sua collocazione risulta coerente con la finalità di assicurare il servizio anche alla popolazione insediata nella nuova zona.
Sotto un secondo profilo, viene richiamato il principio secondo cui la pianta organica non assegna a ciascuna farmacia una precisa ubicazione, bensì una porzione di territorio, delimitata e distinta da quella delle altre farmacie del medesimo Comune.
Il riferimento, contenuto negli atti di pianificazione, allo specifico comparto urbanistico non viene pertanto interpretato come un vincolo alla collocazione dell’esercizio all’interno del relativo perimetro. Ciò che rileva è che l’immobile prescelto sia compreso nella zona territoriale assegnata alla nuova sede e presenti, rispetto ad essa, una concreta coerenza territoriale e funzionale.
La pronuncia conferma così, da un lato, l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nella pianificazione delle sedi farmaceutiche e, dall’altro, la necessità che tale discrezionalità sia esercitata alla luce delle caratteristiche concrete del territorio e delle esigenze di distribuzione del servizio.
La medesima prospettiva consente di leggere anche la questione relativa alla concreta ubicazione dell’esercizio: la delimitazione della sede farmaceutica individua una zona territoriale destinata a garantire l’accessibilità del servizio, senza necessariamente tradursi nell’individuazione di un punto preciso nel quale l’esercizio debba essere collocato. La coerenza della scelta localizzativa va quindi valutata in rapporto alla zona assegnata e alle finalità di servizio che hanno guidato la pianificazione.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Milano/sentenza dell'11 agosto 2026
Istituzione di nuove farmacie: la scelta di presidiare un comparto urbano in concreta espansione è legittima espressione della funzione programmatoria del Comune
L'equa distribuzione del servizio farmaceutico va valutata con riferimento all'intero territorio comunale ed in ragione di concreti fenomeni di espansione abitativa già in essere
Massima
Farmacia – istituzione – individuazione nuova zona – previsione di comparto in espansione – effettivo processo di popolamento in essere del comparto - ragionevolezza
Farmacia – localizzazione all'interno della zona assegnata – libertà di scelta del titolare
Il Comune che istituisca una nuova sede farmaceutica in una parte del territorio interessata da un concreto processo di espansione urbanistica esercita la propria funzione programmatoria in coerenza con le finalità della normativa di settore.
Il TAR Milano conferma che, quando sono in corso effettivi processi di espansione urbanistica, possono ritenersi ragionevoli le scelte amministrative che, nel contemperamento dei diversi interessi, siano volte a garantire l’assistenza farmaceutica anche nei nuovi ambiti territoriali.
La controversia, tra il titolare di una farmacia e l’Amministrazione che, dopo aver istituito la nuova sede, ne esercita il diritto di prelazione, viene quindi definita nel senso della legittimità delle scelte amministrative adottate.
In primo luogo, il TAR sottolinea che, a fondamento delle scelte amministrative, vi è il principio dell’equa distribuzione del servizio, che deve essere valutato con riferimento all’intero territorio e non avendo riguardo alla tutela delle posizioni economiche delle singole farmacie.
A tale riguardo, la scelta dell’Amministrazione di istituire la nuova sede in un’area interessata da un processo di espansione urbanistica costituisce legittima espressione della funzione programmatoria attribuita all’ente locale e non presenta, secondo il Collegio, caratteri di manifesta irragionevolezza.
Dagli atti impugnati emerge, infatti, che nella nuova zona sono già presenti insediamenti residenziali, commerciali e scolastici, nonché un significativo sviluppo urbanistico in atto, elementi che il TAR ritiene idonei a giustificare la scelta di assicurare un adeguato presidio farmaceutico a tale ambito territoriale.
La sottolineatura, contenuta nella sentenza, del significativo sviluppo urbanistico “già in atto” assume particolare rilievo nell’economia della decisione, poiché evidenzia gli elementi concreti sui quali l’Amministrazione ha fondato la scelta localizzativa.
Il Collegio, infatti, collega l’esigenza di assistenza farmaceutica non già a una mera previsione di sviluppo urbanistico, bensì alla presenza di elementi concretamente riscontrabili nell’area interessata, quali nuove residenze, attività commerciali e servizi scolastici. È tale situazione, unitamente alle ulteriori caratteristiche del territorio ed alle ulteriori previsioni di espansione, a rendere coerente con l’interesse pubblico perseguito dalla normativa di settore la scelta di istituire una nuova sede farmaceutica.
In questa prospettiva, assume rilievo anche la considerazione secondo cui la pianificazione delle sedi non è finalizzata a garantire una rigida e uniforme distribuzione degli abitanti tra le diverse farmacie. Il parametro demografico rileva ai fini della determinazione del numero complessivo delle sedi, mentre la loro delimitazione territoriale richiede una valutazione più articolata, nella quale possono assumere rilievo le caratteristiche del territorio, le esigenze della popolazione, la viabilità e le dinamiche insediative.
Ne consegue che la riduzione del bacino di utenza di una farmacia preesistente non costituisce, di per sé, elemento idoneo a evidenziare l’illegittimità della nuova pianificazione. La funzione programmatoria deve infatti essere esercitata avendo riguardo alla distribuzione complessiva del servizio sul territorio e non alla conservazione degli originari bacini di utenza delle singole farmacie.
L’altra problematica affrontata dal Collegio riguarda gli eventuali vincoli di allocazione della farmacia all’interno della sede istituita.
Il Comune, infatti, dopo aver esercitato il diritto di prelazione, individua per l’allocazione della farmacia un edificio che si pone al di fuori dello specifico comparto interessato dall’espansione urbanistica, ma pur sempre all’interno della zona individuata per la nuova sede.
L’impugnativa, da parte del titolare di una farmacia preesistente, di tale scelta amministrativa viene respinta dal TAR sia sulla base di argomentazioni riferite alla concreta collocazione dell’immobile, sia alla luce dei principi in materia di ubicazione delle farmacie.
Sotto un primo profilo, infatti, il Collegio rileva che l’immobile destinato ad accogliere la farmacia è posto a breve distanza dal limite del comparto in espansione, sicché la sua collocazione risulta coerente con la finalità di assicurare il servizio anche alla popolazione insediata nella nuova zona.
Sotto un secondo profilo, viene richiamato il principio secondo cui la pianta organica non assegna a ciascuna farmacia una precisa ubicazione, bensì una porzione di territorio, delimitata e distinta da quella delle altre farmacie del medesimo Comune.
Il riferimento, contenuto negli atti di pianificazione, allo specifico comparto urbanistico non viene pertanto interpretato come un vincolo alla collocazione dell’esercizio all’interno del relativo perimetro. Ciò che rileva è che l’immobile prescelto sia compreso nella zona territoriale assegnata alla nuova sede e presenti, rispetto ad essa, una concreta coerenza territoriale e funzionale.
La pronuncia conferma così, da un lato, l’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nella pianificazione delle sedi farmaceutiche e, dall’altro, la necessità che tale discrezionalità sia esercitata alla luce delle caratteristiche concrete del territorio e delle esigenze di distribuzione del servizio.
La medesima prospettiva consente di leggere anche la questione relativa alla concreta ubicazione dell’esercizio: la delimitazione della sede farmaceutica individua una zona territoriale destinata a garantire l’accessibilità del servizio, senza necessariamente tradursi nell’individuazione di un punto preciso nel quale l’esercizio debba essere collocato. La coerenza della scelta localizzativa va quindi valutata in rapporto alla zona assegnata e alle finalità di servizio che hanno guidato la pianificazione.
Normativa
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