L'apertura di una nuova farmacia comporta l'obbligo di revoca del dispensario ordinario, a meno che non vi siano eccezionali motivi per il suo mantenimento
Il dispensario ordinario va di regola soppresso non appena viene attivata la nuova farmacia, essendo del tutto eccezionale la possibilità della sua coesistenza con la farmacia
Massima
Farmacia – dispensario ordinario – attivazione della nuova farmacia – obbligo di soppressione del dispensario
In un Comune viene attivato ex art. 1 comma 3 l. n. 221/1968 un dispensario che, però, una volta autorizzata l'apertura della farmacia istituita nella stessa sua zona, viene soppresso mediante atto di revoca.
La titolare della farmacia a cui era stato affidato il dispensario ricorre allora al Giudice amministrativo, che respinge i ricorsi sia in primo che in secondo grado.
La sentenza del Consiglio di Stato è molto chiara: l'attivazione della farmacia prevista in pianta organica comporta la necessaria soppressione del dispensario ordinario, visto che la coesistenza tra i due deve ritenersi eccezionale.
Tale eccezionalità, secondo il Collegio, è legata a situazioni del tutto peculiari nelle quali, pur a fronte di un'attivazione sul territorio di tutte le farmacie previste in pianta organica, permangano comunque aree del tutto scoperte e quindi non servite dall'assistenza farmaceutica a causa della particolare configurazione dei luoghi.
La sentenza tuttavia afferma che tali situazioni sono assolutamente marginali e che nei casi in cui l'Amministrazione intenda consentire tale coesistenza, occorre una motivazione estremamente più approfondita rispetto ai normali canoni motivazionali degli atti amministrativi, proprio per evitare “un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario”.
Insomma, la coesistenza di dispensario e farmacia è ammissibile soltanto eccezionalmente quando vi sia una “residua, particolare difficoltà di distribuzione del farmaco”.
La sentenza afferma infatti la natura del dispensario deve ritenersi assolutamente suppletiva, emergenziale ed addirittura in conflitto con la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, improntata a garantire attraverso la capillarità, l'equa distribuzione sul territorio delle farmacie.
Nel caso di specie il ricorso viene dunque respinto giacché il Collegio ritiene che l'atto di revoca del dispensario, adottato una volta autorizzata l'apertura della nuova farmacia, debba essere ritenuto conseguenza automatica di tale apertura, sicché essendo provvedimento a contenuto rigidamente vincolato non necessitava neanche della previa comunicazione alla titolare dell'avvio del procedimento, visto che comunque, ove anche essa avesse potuto partecipare al procedimento di revoca, comunque vi sarebbe stata la soppressione del dispensario.
L'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia, in definitiva, secondo la sentenza fa venir meno la ratio posta a base dell'istituzione del dispensario ex art. 1 comma 3 l. n. 221/1968, visto che le esigenze di assistenza farmaceutica vengono soddisfatte dalla rete capillare delle farmacie.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 31 luglio 2025
L'apertura di una nuova farmacia comporta l'obbligo di revoca del dispensario ordinario, a meno che non vi siano eccezionali motivi per il suo mantenimento
Il dispensario ordinario va di regola soppresso non appena viene attivata la nuova farmacia, essendo del tutto eccezionale la possibilità della sua coesistenza con la farmacia
Massima
Farmacia – dispensario ordinario – attivazione della nuova farmacia – obbligo di soppressione del dispensario
In un Comune viene attivato ex art. 1 comma 3 l. n. 221/1968 un dispensario che, però, una volta autorizzata l'apertura della farmacia istituita nella stessa sua zona, viene soppresso mediante atto di revoca.
La titolare della farmacia a cui era stato affidato il dispensario ricorre allora al Giudice amministrativo, che respinge i ricorsi sia in primo che in secondo grado.
La sentenza del Consiglio di Stato è molto chiara: l'attivazione della farmacia prevista in pianta organica comporta la necessaria soppressione del dispensario ordinario, visto che la coesistenza tra i due deve ritenersi eccezionale.
Tale eccezionalità, secondo il Collegio, è legata a situazioni del tutto peculiari nelle quali, pur a fronte di un'attivazione sul territorio di tutte le farmacie previste in pianta organica, permangano comunque aree del tutto scoperte e quindi non servite dall'assistenza farmaceutica a causa della particolare configurazione dei luoghi.
La sentenza tuttavia afferma che tali situazioni sono assolutamente marginali e che nei casi in cui l'Amministrazione intenda consentire tale coesistenza, occorre una motivazione estremamente più approfondita rispetto ai normali canoni motivazionali degli atti amministrativi, proprio per evitare “un utilizzo abusivo del ricorso allo strumento del dispensario”.
Insomma, la coesistenza di dispensario e farmacia è ammissibile soltanto eccezionalmente quando vi sia una “residua, particolare difficoltà di distribuzione del farmaco”.
La sentenza afferma infatti la natura del dispensario deve ritenersi assolutamente suppletiva, emergenziale ed addirittura in conflitto con la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico, improntata a garantire attraverso la capillarità, l'equa distribuzione sul territorio delle farmacie.
Nel caso di specie il ricorso viene dunque respinto giacché il Collegio ritiene che l'atto di revoca del dispensario, adottato una volta autorizzata l'apertura della nuova farmacia, debba essere ritenuto conseguenza automatica di tale apertura, sicché essendo provvedimento a contenuto rigidamente vincolato non necessitava neanche della previa comunicazione alla titolare dell'avvio del procedimento, visto che comunque, ove anche essa avesse potuto partecipare al procedimento di revoca, comunque vi sarebbe stata la soppressione del dispensario.
L'autorizzazione all'apertura della nuova farmacia, in definitiva, secondo la sentenza fa venir meno la ratio posta a base dell'istituzione del dispensario ex art. 1 comma 3 l. n. 221/1968, visto che le esigenze di assistenza farmaceutica vengono soddisfatte dalla rete capillare delle farmacie.
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