L'apertura di una nuova farmacia non comporta l'obbligo di revoca della sede succursale, a maggior ragione se quest'ultima garantisce un più adeguato servizio
La Regione non è obbligata a revocare l'istituzione di una sede succursale in presenza dell'apertura della nuova sede rurale, visto che nessuna norma stabilisce l’alternatività tra la presenza di una farmacia prevista dalla pianta organica e la farmacia succursale
Nel caso in cui la sede succursale garantisca un'assistenza farmaceutica ancora più adeguata ad un territorio che nei mesi estivi vede aumentare in maniera considerevole il numero degli utenti, correttamente la Regione non revoca l'istituzione della sede succursale pur a fronte dell'apertura di una nuova farmacia
Massima
Farmacia – succursale – obbligo di revoca a seguito dell'apertura della nuova farmacia – non sussiste
Farmacia – succursale – apertura della nuova farmacia – funzione della succursale di miglioramento del servizio nel periodo estivo a fronte del cospicuo aumento degli utenti – mantenimento della succursale - legittimità
L'apertura di una nuova farmacia (nel caso in esame rurale), prima semplicemente prevista in pianta organica, non comporta automaticamente la revoca della sede succursale che, anzi, può legittimamente continuare ad operare qualora l'Amministrazione valuti che essa garantisce il miglioramento dell'assistenza farmaceutica a fronte del cospicuo afflusso di turisti durante la stagione estiva.
Il Consiglio di Stato conferma una sentenza del 2022 del TAR Cagliari, e in tal modo, respinge definitivamente il ricorso di un titolare di una farmacia rurale che, a seguito dell'apertura del proprio esercizio, aveva chiesto senza esito alla Regione di revocare l'istituzione della sede succursale, operativa da oltre trenta anni.
Il titolare della nuova sede affermava di poter fare fronte da solo al fabbisogno della popolazione, ma la Regione aveva respinto l'istanza.
Prima il TAR e adesso il Consiglio di Stato hanno dichiarato la fondatezza delle tesi della Regione.
In primo luogo, dal punto di vista dei principi, la sentenza del Consiglio di Stato certifica che nessuna norma stabilisce l’alternatività tra la presenza di una farmacia indicata in pianta organica e la succursale, “né l’istituzione di una farmacia ordinaria determina automaticamente il venir meno dei presupposti per il mantenimento di una farmacia succursale”.
L'approvazione di una nuova pianta organica, con la previsione di una farmacia nella zona in cui opera la succursale, non comporta quindi di per sé la chiusura della farmacia succursale, né tantomeno tale chiusura può essere determinata ex se dall'apertura della nuova farmacia istituita, essendo quello della revoca della succursale un provvedimento soggetto a valutazione autonoma riguardo alla sussistenza dei presupposti per la soppressione o il mantenimento da parte dell’Amministrazione.
La sentenza specifica infatti che la funzione della farmacia succursale è quella di integrare l’assistenza delle farmacie previste dalla pianta organica, attivandone una aggiuntiva a carattere stagionale nei luoghi in cui l'afflusso sia tale da necessitare di ulteriore assistenza, tenuto conto che la rete distributiva ordinaria è calibrata in base al quorum sulla popolazione residente. L’Amministrazione competente può dunque valutare se i presupposti che avevano portato all'istituzione della succursale sono venuti meno e, qualora ritenga che la succursale migliori sensibilmente un'assistenza farmaceutica altrimenti non adeguata, può decidere di non revocarne l'istituzione.
Il Collegio stabilisce peraltro che l'istituzione e la revoca delle succursali sono di competenza delle Regioni, che possono decidere in merito “a seguito di una valutazione ampiamente discrezionale”.
Ciò posto secondo la sentenza il punto decisivo della questione è il fatto che, nel Comune in cui opera il nuovo farmacista rurale, durante la stagione turistica risulta esservi un afflusso estremamente considerevole di utenti, il cui picco rende la nuova farmacia non capace di garantire la migliore assistenza, sicché la succursale garantisce invece la dovuta assistenza integrativa e complementare.
L'altra argomentazione posta a base del ricorso del farmacista rurale sussidiato, secondo cui la propria farmacia non raggiunge il minimo di fatturato, nemmeno considerando il periodo estivo (il che conferma la necessità di revoca della succursale), viene respinta dalla sentenza con la lapidaria affermazione secondo cui la pianificazione del servizio farmaceutico è finalizzata a perseguire l’ordinata e adeguata copertura di tutto il territorio così da assicurare la tutela della salute dei cittadini, nel rispetto dell'interesse pubblico, sicché è del tutto inconferente l'entità dei fatturato ai fini della revoca delle succursali.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 29 settembre 2025
L'apertura di una nuova farmacia non comporta l'obbligo di revoca della sede succursale, a maggior ragione se quest'ultima garantisce un più adeguato servizio
La Regione non è obbligata a revocare l'istituzione di una sede succursale in presenza dell'apertura della nuova sede rurale, visto che nessuna norma stabilisce l’alternatività tra la presenza di una farmacia prevista dalla pianta organica e la farmacia succursale
Nel caso in cui la sede succursale garantisca un'assistenza farmaceutica ancora più adeguata ad un territorio che nei mesi estivi vede aumentare in maniera considerevole il numero degli utenti, correttamente la Regione non revoca l'istituzione della sede succursale pur a fronte dell'apertura di una nuova farmacia
Massima
Farmacia – succursale – obbligo di revoca a seguito dell'apertura della nuova farmacia – non sussiste
Farmacia – succursale – apertura della nuova farmacia – funzione della succursale di miglioramento del servizio nel periodo estivo a fronte del cospicuo aumento degli utenti – mantenimento della succursale - legittimità
L'apertura di una nuova farmacia (nel caso in esame rurale), prima semplicemente prevista in pianta organica, non comporta automaticamente la revoca della sede succursale che, anzi, può legittimamente continuare ad operare qualora l'Amministrazione valuti che essa garantisce il miglioramento dell'assistenza farmaceutica a fronte del cospicuo afflusso di turisti durante la stagione estiva.
Il Consiglio di Stato conferma una sentenza del 2022 del TAR Cagliari, e in tal modo, respinge definitivamente il ricorso di un titolare di una farmacia rurale che, a seguito dell'apertura del proprio esercizio, aveva chiesto senza esito alla Regione di revocare l'istituzione della sede succursale, operativa da oltre trenta anni.
Il titolare della nuova sede affermava di poter fare fronte da solo al fabbisogno della popolazione, ma la Regione aveva respinto l'istanza.
Prima il TAR e adesso il Consiglio di Stato hanno dichiarato la fondatezza delle tesi della Regione.
In primo luogo, dal punto di vista dei principi, la sentenza del Consiglio di Stato certifica che nessuna norma stabilisce l’alternatività tra la presenza di una farmacia indicata in pianta organica e la succursale, “né l’istituzione di una farmacia ordinaria determina automaticamente il venir meno dei presupposti per il mantenimento di una farmacia succursale”.
L'approvazione di una nuova pianta organica, con la previsione di una farmacia nella zona in cui opera la succursale, non comporta quindi di per sé la chiusura della farmacia succursale, né tantomeno tale chiusura può essere determinata ex se dall'apertura della nuova farmacia istituita, essendo quello della revoca della succursale un provvedimento soggetto a valutazione autonoma riguardo alla sussistenza dei presupposti per la soppressione o il mantenimento da parte dell’Amministrazione.
La sentenza specifica infatti che la funzione della farmacia succursale è quella di integrare l’assistenza delle farmacie previste dalla pianta organica, attivandone una aggiuntiva a carattere stagionale nei luoghi in cui l'afflusso sia tale da necessitare di ulteriore assistenza, tenuto conto che la rete distributiva ordinaria è calibrata in base al quorum sulla popolazione residente. L’Amministrazione competente può dunque valutare se i presupposti che avevano portato all'istituzione della succursale sono venuti meno e, qualora ritenga che la succursale migliori sensibilmente un'assistenza farmaceutica altrimenti non adeguata, può decidere di non revocarne l'istituzione.
Il Collegio stabilisce peraltro che l'istituzione e la revoca delle succursali sono di competenza delle Regioni, che possono decidere in merito “a seguito di una valutazione ampiamente discrezionale”.
Ciò posto secondo la sentenza il punto decisivo della questione è il fatto che, nel Comune in cui opera il nuovo farmacista rurale, durante la stagione turistica risulta esservi un afflusso estremamente considerevole di utenti, il cui picco rende la nuova farmacia non capace di garantire la migliore assistenza, sicché la succursale garantisce invece la dovuta assistenza integrativa e complementare.
L'altra argomentazione posta a base del ricorso del farmacista rurale sussidiato, secondo cui la propria farmacia non raggiunge il minimo di fatturato, nemmeno considerando il periodo estivo (il che conferma la necessità di revoca della succursale), viene respinta dalla sentenza con la lapidaria affermazione secondo cui la pianificazione del servizio farmaceutico è finalizzata a perseguire l’ordinata e adeguata copertura di tutto il territorio così da assicurare la tutela della salute dei cittadini, nel rispetto dell'interesse pubblico, sicché è del tutto inconferente l'entità dei fatturato ai fini della revoca delle succursali.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.