Regione Emilia Romagna/delibera di Giunta regionale n. 2165 del 22 dicembre 2025
L'Emilia Romagna con la delibera di Giunta n. 2165/2025 dà attuazione alle norme sull'indennità di residenza per le farmacie rurali ex art. 17 del nuovo ACN farmacie
Sono approvate tre classi di punteggio con riferimento ai parametri indicatori di disagio finalizzati alla determinazione dell’indennità di residenza di cui all’art. 17 del Nuovo ACN Farmacie, cui corrispondono altrettanti importi annui lordi di indennità di residenza.
È stabilito che la prima procedura di erogazione dell’indennità di residenza abbia luogo nell’anno 2026. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento è posta a carico del fondo sanitario, con previsione che l’indennità sia integralmente corrisposta dalle Aziende USL competenti.
La Regione Emilia Romagna, con la delibera di Giunta n. 2165 del 22 dicembre 2025 dà attuazione alle previsioni in materia di indennità di residenza alle farmacie rurali ai sensi dell'art. 17 della Convenzione nazionale pubblicata sulla G.U. del 19 marzo 2025.
Il provvedimento prende atto che la modifica dei parametri indicatori di disagio introdotta dall’art. 17 del nuovo ACN Farmacie rende necessario disciplinare ex novo sia i criteri di quantificazione dell’indennità di residenza sia la procedura per il suo riconoscimento, superando la disciplina previgente, divenuta inadeguata anche con riferimento ai termini procedimentali, in particolare per effetto dell’introduzione del parametro del fatturato complessivo ai fini IVA.
Vengono evidenziate le principali differenze tra il regime previgente e la nuova disciplina, con particolare riguardo:
- all’ampliamento della platea dei beneficiari, ora comprensiva di tutte le farmacie rurali ubicate in comuni o località fino a 5.000 abitanti;
- alla pluralità dei parametri di valutazione del disagio, passati da uno a quattro.
Tali innovazioni determinano un incremento dell’onere amministrativo del procedimento, a fronte del quale si rileva altresì che, diversamente dal passato, i Comuni non sono più coinvolti nella procedura di erogazione, essendo individuati dall’art. 17 del nuovo ACN esclusivamente la Regione e le Aziende USL quali soggetti attuatori.
Al fine di garantire la semplificazione procedurale e il rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, la Regione ritiene necessario introdurre specifiche modalità attuative, tra cui:
- la classificazione delle farmacie rurali in tre classi di punteggio, ciascuna associata a un determinato importo di indennità;
- la validità biennale dell’istanza, da presentarsi negli anni pari, con deroga per le farmacie di nuova apertura;
- l’erogazione annuale dell’indennità.
Sulla base dell’istruttoria tecnica svolta dalla competente Area regionale, vengono individuate tre fasce di punteggio di disagio cui corrispondono importi di indennità graduati, determinati in modo da non superare, in via tendenziale, la spesa storicamente sostenuta negli anni 2024 e 2025. È altresì stabilito che l’indennità sia corrisposta per intero anche alle farmacie di nuova titolarità, ancorché attive per un periodo inferiore all’anno solare.
Al fine di assicurare una uniforme applicazione regionale, si dispone l’approvazione delle Disposizioni attuative cui dovranno attenersi le Aziende USL. Considerato che uno dei parametri di disagio è rappresentato dalla popolazione della località o dell’agglomerato rurale, detenuta dai Comuni, si prevede la modifica dello Schema di pianta organica, imponendo l’annotazione di tale dato nei provvedimenti comunali di formazione e revisione della pianta organica.
Il provvedimento dispone l’approvazione delle Disposizioni attuative per l’erogazione dell’indennità di residenza, previste dall’art. 17 del nuovo ACN Farmacie, vincolanti per le Aziende USL territorialmente competenti. Contestualmente, viene modificata la deliberazione di Giunta regionale n. 90/2018, mediante la sostituzione integrale dello “Schema di pianta organica” con un nuovo modulo, rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio connesso alla popolazione della località o dell’agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, ai sensi del medesimo art. 17.
È stabilito che la prima procedura di erogazione dell’indennità di residenza abbia luogo nell’anno 2026. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento è posta a carico del fondo sanitario, con previsione che l’indennità sia integralmente corrisposta dalle Aziende USL competenti.
Nella delibera la Regione si riserva, infine, la facoltà di rimodulare le disposizioni adottate a seguito della prima applicazione e in conformità all’evoluzione del quadro normativo nazionale di riferimento, prevedendo altresì la pubblicazione del provvedimento secondo le forme di legge.
Nell'allegato 1 della delibera, relativo alle disposizioni attuative per l'erogazione dell'indennità di residenza è stabilito che il termine perentorio per la presentazione della domanda da parte della farmacia è fissato al 31 maggio di ciascun anno pari.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Regione Emilia Romagna/delibera di Giunta regionale n. 2165 del 22 dicembre 2025
L'Emilia Romagna con la delibera di Giunta n. 2165/2025 dà attuazione alle norme sull'indennità di residenza per le farmacie rurali ex art. 17 del nuovo ACN farmacie
Sono approvate tre classi di punteggio con riferimento ai parametri indicatori di disagio finalizzati alla determinazione dell’indennità di residenza di cui all’art. 17 del Nuovo ACN Farmacie, cui corrispondono altrettanti importi annui lordi di indennità di residenza.
È stabilito che la prima procedura di erogazione dell’indennità di residenza abbia luogo nell’anno 2026. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento è posta a carico del fondo sanitario, con previsione che l’indennità sia integralmente corrisposta dalle Aziende USL competenti.
La Regione Emilia Romagna, con la delibera di Giunta n. 2165 del 22 dicembre 2025 dà attuazione alle previsioni in materia di indennità di residenza alle farmacie rurali ai sensi dell'art. 17 della Convenzione nazionale pubblicata sulla G.U. del 19 marzo 2025.
Il provvedimento prende atto che la modifica dei parametri indicatori di disagio introdotta dall’art. 17 del nuovo ACN Farmacie rende necessario disciplinare ex novo sia i criteri di quantificazione dell’indennità di residenza sia la procedura per il suo riconoscimento, superando la disciplina previgente, divenuta inadeguata anche con riferimento ai termini procedimentali, in particolare per effetto dell’introduzione del parametro del fatturato complessivo ai fini IVA.
Vengono evidenziate le principali differenze tra il regime previgente e la nuova disciplina, con particolare riguardo:
- all’ampliamento della platea dei beneficiari, ora comprensiva di tutte le farmacie rurali ubicate in comuni o località fino a 5.000 abitanti;
- alla pluralità dei parametri di valutazione del disagio, passati da uno a quattro.
Tali innovazioni determinano un incremento dell’onere amministrativo del procedimento, a fronte del quale si rileva altresì che, diversamente dal passato, i Comuni non sono più coinvolti nella procedura di erogazione, essendo individuati dall’art. 17 del nuovo ACN esclusivamente la Regione e le Aziende USL quali soggetti attuatori.
Al fine di garantire la semplificazione procedurale e il rispetto dei principi di ragionevolezza, economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, la Regione ritiene necessario introdurre specifiche modalità attuative, tra cui:
- la classificazione delle farmacie rurali in tre classi di punteggio, ciascuna associata a un determinato importo di indennità;
- la validità biennale dell’istanza, da presentarsi negli anni pari, con deroga per le farmacie di nuova apertura;
- l’erogazione annuale dell’indennità.
Sulla base dell’istruttoria tecnica svolta dalla competente Area regionale, vengono individuate tre fasce di punteggio di disagio cui corrispondono importi di indennità graduati, determinati in modo da non superare, in via tendenziale, la spesa storicamente sostenuta negli anni 2024 e 2025. È altresì stabilito che l’indennità sia corrisposta per intero anche alle farmacie di nuova titolarità, ancorché attive per un periodo inferiore all’anno solare.
Al fine di assicurare una uniforme applicazione regionale, si dispone l’approvazione delle Disposizioni attuative cui dovranno attenersi le Aziende USL. Considerato che uno dei parametri di disagio è rappresentato dalla popolazione della località o dell’agglomerato rurale, detenuta dai Comuni, si prevede la modifica dello Schema di pianta organica, imponendo l’annotazione di tale dato nei provvedimenti comunali di formazione e revisione della pianta organica.
Il provvedimento dispone l’approvazione delle Disposizioni attuative per l’erogazione dell’indennità di residenza, previste dall’art. 17 del nuovo ACN Farmacie, vincolanti per le Aziende USL territorialmente competenti. Contestualmente, viene modificata la deliberazione di Giunta regionale n. 90/2018, mediante la sostituzione integrale dello “Schema di pianta organica” con un nuovo modulo, rilevante ai fini dell’attribuzione del punteggio connesso alla popolazione della località o dell’agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, ai sensi del medesimo art. 17.
È stabilito che la prima procedura di erogazione dell’indennità di residenza abbia luogo nell’anno 2026. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento è posta a carico del fondo sanitario, con previsione che l’indennità sia integralmente corrisposta dalle Aziende USL competenti.
Nella delibera la Regione si riserva, infine, la facoltà di rimodulare le disposizioni adottate a seguito della prima applicazione e in conformità all’evoluzione del quadro normativo nazionale di riferimento, prevedendo altresì la pubblicazione del provvedimento secondo le forme di legge.
Nell'allegato 1 della delibera, relativo alle disposizioni attuative per l'erogazione dell'indennità di residenza è stabilito che il termine perentorio per la presentazione della domanda da parte della farmacia è fissato al 31 maggio di ciascun anno pari.
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