L'insegna di una parafarmacia a luce fissa, con una croce color ciano e accompagnata dalla scritta “parafarmacia” non è confondibile con quella delle farmacie
E' accolto il ricorso di un titolare di parafarmacia, contro il Comune di Bologna, relativo all'installazione di un'insegna caratterizzata dalla luce fissa, da una croce color ciano e dalla scritta “parafarmacia”: secondo il TAR non vi è alcuna possibilità di confusione con le insegne “a croce verde” delle farmacie
Massima
Parafarmacia – istanza per un'insegna – luce fissa – croce color ciano – scritta parafarmacia – diniego del Comune – impossibilità di confusione con l'insegna delle farmacie – illegittimità del diniego
Un titolare di parafarmacia, sita in un centro commerciale, chiede al Comune di installare un'insegna di m. 10x3,2 caratterizzata da luce fissa, croce color ciano e scritta “parafarmacia”, ma il Comune adotta un atto di diniego giacché “ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è previsto che per gli esercizi commerciali nei quali si vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e negli esercizi nei quali si vendono esclusivamente medicinali di automedicazione, le insegne devono essere di colore diverso dal verde”.
Il titolare di parafarmacia allora impugna l'atto di diniego dinanzi al TAR, facendo rilevare che in relazione alla forma (a croce) e colore (definito verde) dell’insegna, non vi sarebbe alcuna violazione della normativa richiamata dal Comune, giacché la luce dell'insegna non è ad intermittenza, vi è l'indicazione del termine “parafarmacia” nel logo e la croce, di forma quadrata, non è di color verde, ma di color “ciano”.
Orbene, riguardo a tale colore, vi è da rilevare che esso si colloca tra il blu ed il verde, è di una tonalità vivace e spesso viene associato al color turchese.
Il TAR accoglie il ricorso: in primo luogo ravvisa il difetto di motivazione nell'atto comunale, visto che in esso, per ciò che concerne la conformazione ed il colore dell’insegna, non viene espressamente contestato, in modo chiaro e puntuale, in che misura l’insegna utilizzata dalla parafarmacia si porrebbe in violazione con la normativa di settore. Secondo il TAR il Comune, richiamando evasivamente la legge, si è limitato a evidenziare che nelle parafarmacie “le insegne devono essere di colore diverso dal verde”, omettendo però di contestare al titolare di parafarmacia che la propria insegna fosse interamente ed effettivamente di colore verde.
In secondo luogo il TAR affronta comunque la questione nel merito e rileva l'illegittimità del diniego comunale anche in riferimento al fatto che l'insegna della parafarmacia è conforme alla normativa di settore, in quanto essa non è caratterizzata da luce ad intermittenza, bensì da luce fissa e, comunque, contiene una croce color ciano (come detto assimilabile al turchese) e, quindi diversa dal verde, con riportata la scritta “parafarmacia”, il che rende impossibile che tale simbolo possa essere idoneo a indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio (che è la finalità perseguita dalla disciplina normativa settoriale).
La sentenza richiama altresì la comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22.1.2025 in cui, per quanto concerne la specifica questione, è precisato che “Il marchio identificativo …. riporta in maniera ben visibile al suo interno sia la denominazione del Gruppo che lo utilizza (...), sia l’indicazione della specifica natura dell’esercizio commerciale (“Parafarmacia”); esso, inoltre, è anche di colore azzurro. Tali elementi fanno ritenere che, allo stato, non possa ingenerarsi una qualche forma di ambiguità o confusione con l’emblema della croce verde utilizzato dalle farmacie”.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Bologna/sentenza del 15 settembre 2025
L'insegna di una parafarmacia a luce fissa, con una croce color ciano e accompagnata dalla scritta “parafarmacia” non è confondibile con quella delle farmacie
E' accolto il ricorso di un titolare di parafarmacia, contro il Comune di Bologna, relativo all'installazione di un'insegna caratterizzata dalla luce fissa, da una croce color ciano e dalla scritta “parafarmacia”: secondo il TAR non vi è alcuna possibilità di confusione con le insegne “a croce verde” delle farmacie
Massima
Parafarmacia – istanza per un'insegna – luce fissa – croce color ciano – scritta parafarmacia – diniego del Comune – impossibilità di confusione con l'insegna delle farmacie – illegittimità del diniego
Un titolare di parafarmacia, sita in un centro commerciale, chiede al Comune di installare un'insegna di m. 10x3,2 caratterizzata da luce fissa, croce color ciano e scritta “parafarmacia”, ma il Comune adotta un atto di diniego giacché “ai sensi del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è previsto che per gli esercizi commerciali nei quali si vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e negli esercizi nei quali si vendono esclusivamente medicinali di automedicazione, le insegne devono essere di colore diverso dal verde”.
Il titolare di parafarmacia allora impugna l'atto di diniego dinanzi al TAR, facendo rilevare che in relazione alla forma (a croce) e colore (definito verde) dell’insegna, non vi sarebbe alcuna violazione della normativa richiamata dal Comune, giacché la luce dell'insegna non è ad intermittenza, vi è l'indicazione del termine “parafarmacia” nel logo e la croce, di forma quadrata, non è di color verde, ma di color “ciano”.
Orbene, riguardo a tale colore, vi è da rilevare che esso si colloca tra il blu ed il verde, è di una tonalità vivace e spesso viene associato al color turchese.
Il TAR accoglie il ricorso: in primo luogo ravvisa il difetto di motivazione nell'atto comunale, visto che in esso, per ciò che concerne la conformazione ed il colore dell’insegna, non viene espressamente contestato, in modo chiaro e puntuale, in che misura l’insegna utilizzata dalla parafarmacia si porrebbe in violazione con la normativa di settore. Secondo il TAR il Comune, richiamando evasivamente la legge, si è limitato a evidenziare che nelle parafarmacie “le insegne devono essere di colore diverso dal verde”, omettendo però di contestare al titolare di parafarmacia che la propria insegna fosse interamente ed effettivamente di colore verde.
In secondo luogo il TAR affronta comunque la questione nel merito e rileva l'illegittimità del diniego comunale anche in riferimento al fatto che l'insegna della parafarmacia è conforme alla normativa di settore, in quanto essa non è caratterizzata da luce ad intermittenza, bensì da luce fissa e, comunque, contiene una croce color ciano (come detto assimilabile al turchese) e, quindi diversa dal verde, con riportata la scritta “parafarmacia”, il che rende impossibile che tale simbolo possa essere idoneo a indurre i consumatori in equivoco circa la natura di farmacia dell’esercizio (che è la finalità perseguita dalla disciplina normativa settoriale).
La sentenza richiama altresì la comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22.1.2025 in cui, per quanto concerne la specifica questione, è precisato che “Il marchio identificativo …. riporta in maniera ben visibile al suo interno sia la denominazione del Gruppo che lo utilizza (...), sia l’indicazione della specifica natura dell’esercizio commerciale (“Parafarmacia”); esso, inoltre, è anche di colore azzurro. Tali elementi fanno ritenere che, allo stato, non possa ingenerarsi una qualche forma di ambiguità o confusione con l’emblema della croce verde utilizzato dalle farmacie”.
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