L'URP non può restare inerte riguardo ad un'istanza di accesso alla vigente pianta organica farmaceutica, ma deve subito smistare l'istanza all'ufficio competente
Se un farmacista inoltra un'istanza all'URP chiedendo l'accesso agli atti relativi alla pianta organica, è illegittima l'inerzia dell'URP basata sul fatto che tali atti non rientrano nelle proprie competenze
Massima
Farmacia – istanza di accesso ai documenti inoltrata all'URP – richiesta di rilascio di copia della cartografia allegata alla delibera di revisione della pianta organica farmaceutica – inerzia dell'URP perché ufficio incompetente all'adozione di tali atti – illegittimità – obbligo di tempestivo smistamento da parte dell'URP all'ufficio competente
A volte la Giustizia si trova ad affrontare casi curiosi.
Nel caso di specie un titolare di farmacia, avendo saputo che un proprio concorrente intende stabilirsi mediante trasferimento a poche centinaia di metri dal proprio esercizio farmaceutico, inoltra un'istanza di accesso ai documenti ex art. 22 l. n. 241/1990 all'URP del Comune, chiedendo il rilascio di una serie di documenti tra cui la cartografia attestante i confini delle varie zone, allegata alla delibera relativa all'ultima pianta organica farmaceutica.
A seguito dell'inerzia del Comune la questione viene risolta dal TAR che accoglie il ricorso del titolare di farmacia.
Riguardo alla tesi comunale, secondo cui l'inerzia era giustificata dal fatto che l'istanza era stata rivolta all'URP e che i documenti richiesti non rientrano nelle competenze di quell'Ufficio, la sentenza stabilisce che una simile giustificazione non è condivisibile atteso che in tali casi l'URP ha sempre l'obbligo di attivarsi per trasmettere immediatamente l'istanza pervenuta dal cittadino all'ufficio competente, visto che comunque trattasi di articolazioni della stessa pubblica Amministrazione.
Per quanto concerne, invece, l'altra tesi comunale, secondo cui comunque l'inerzia è addebitabile alla causa di forza maggiore consistente nell'inagibilità dell'archivio in cui sono depositati alcuni documenti, il TAR afferma che ciò non giustifica l'inerzia nel rilascio degli atti richiesti, visto che in tali casi è sempre possibile prelevare la documentazione di cui i cittadini hanno chiesto l'accesso presso l'edificio inagibile e poi selezionare anche in altro edificio gli atti da rilasciare in copia.
La sentenza si conclude con la condanna del Comune al pagamento delle spese legali.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 28 luglio 2025
L'URP non può restare inerte riguardo ad un'istanza di accesso alla vigente pianta organica farmaceutica, ma deve subito smistare l'istanza all'ufficio competente
Se un farmacista inoltra un'istanza all'URP chiedendo l'accesso agli atti relativi alla pianta organica, è illegittima l'inerzia dell'URP basata sul fatto che tali atti non rientrano nelle proprie competenze
Massima
Farmacia – istanza di accesso ai documenti inoltrata all'URP – richiesta di rilascio di copia della cartografia allegata alla delibera di revisione della pianta organica farmaceutica – inerzia dell'URP perché ufficio incompetente all'adozione di tali atti – illegittimità – obbligo di tempestivo smistamento da parte dell'URP all'ufficio competente
A volte la Giustizia si trova ad affrontare casi curiosi.
Nel caso di specie un titolare di farmacia, avendo saputo che un proprio concorrente intende stabilirsi mediante trasferimento a poche centinaia di metri dal proprio esercizio farmaceutico, inoltra un'istanza di accesso ai documenti ex art. 22 l. n. 241/1990 all'URP del Comune, chiedendo il rilascio di una serie di documenti tra cui la cartografia attestante i confini delle varie zone, allegata alla delibera relativa all'ultima pianta organica farmaceutica.
A seguito dell'inerzia del Comune la questione viene risolta dal TAR che accoglie il ricorso del titolare di farmacia.
Riguardo alla tesi comunale, secondo cui l'inerzia era giustificata dal fatto che l'istanza era stata rivolta all'URP e che i documenti richiesti non rientrano nelle competenze di quell'Ufficio, la sentenza stabilisce che una simile giustificazione non è condivisibile atteso che in tali casi l'URP ha sempre l'obbligo di attivarsi per trasmettere immediatamente l'istanza pervenuta dal cittadino all'ufficio competente, visto che comunque trattasi di articolazioni della stessa pubblica Amministrazione.
Per quanto concerne, invece, l'altra tesi comunale, secondo cui comunque l'inerzia è addebitabile alla causa di forza maggiore consistente nell'inagibilità dell'archivio in cui sono depositati alcuni documenti, il TAR afferma che ciò non giustifica l'inerzia nel rilascio degli atti richiesti, visto che in tali casi è sempre possibile prelevare la documentazione di cui i cittadini hanno chiesto l'accesso presso l'edificio inagibile e poi selezionare anche in altro edificio gli atti da rilasciare in copia.
La sentenza si conclude con la condanna del Comune al pagamento delle spese legali.
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