La delibera consigliare di riperimetrazione che senza rinnovare l'istruttoria conferma la delibera di giunta già annullata con sentenza, è illegittima
L'annullamento giurisdizionale per incompetenza della delibera di Giunta comunale di riperimetrazione per mancanza di locali, impone al Consiglio comunale una nuova istruttoria attualizzata, sicché va annullata la delibera consigliare che si limiti a confermare le decisioni assunte dalla Giunta senza alcun previo aggiornamento istruttorio
Massima
Farmacia – delibera di Giunta comunale di riperimetrazione per mancanza di locali – annullamento giurisdizionale per vizio di incompetenza – nuova delibera di consiglio comunale meramente confermativa – mancato rinnovo dell'istruttoria - illegittimità
L'avvenuta assegnazione di una sede posta a concorso straordinario in un contesto in cui non sono disponibili locali per l'apertura della farmacia, induce il nuovo titolare a chiedere l'allargamento della zona mediante riperimetrazione.
La Giunta accoglie l'istanza e procede alla detta riperimetrazione, avverso la quale propongono ricorso alcuni titolari limitrofi al nuovo assegnatario che hanno visto ridursi la propria precedente zona. A seguito della reiezione del ricorso da parte del TAR Palermo, in sede di appello il Consiglio di Giustizia Amministrativa annulla la sentenza riscontrando l'incompetenza della Giunta a favore di quella del Consiglio e confermando così un proprio orientamento (vedi sentenze nn. 1205/2020 e 317/2019) che pone in dissonanza la Sicilia rispetto al resto d'Italia.
A seguito di tale pronuncia il Consiglio comunale approva allora una nuova pianta organica che conferma la perimetrazione di cui all'annullata delibera di Giunta, limitandosi però a far propria l'istruttoria che fu condotta al momento della sua adozione, circa quattro anni prima e, quindi, senza prima far verificare agli uffici preposti se continua ad esservi indisponibilità di locali nella zona originariamente assegnata.
Il TAR Palermo con la sentenza in oggetto annulla l'atto consigliare. Il Collegio premette che il Comune può modificare mediante riperimetrazione con delibera di Consiglio le zone assegnate in sede concorsuale soltanto in caso di accertata irreperibilità di locali idonei all'apertura della farmacia, ma tale verifica deve essere aggiornata “all'oggi” e non può assolutamente risalire al momento in cui, anni prima, fu effettuata ai fini dell'adozione della delibera di Giunta (poi annullata).
In buona sostanza la situazione del mercato immobiliare da cui ricavare l'indisponibilità dei locali doveva essere oggetto da parte del Comune di un'apposita e rinnovata istruttoria.
La sentenza pare condivisibile ove si consideri che il principio dell'attualità delle risultanze istruttorie vale anche all'interno dello stesso procedimento nel rispetto del principio tempus regit actum. Su questa rivista vedi ad esempio la sentenza di TAR Roma del 15 maggio 2024, in cui è stata annullata l'autorizzazione al trasferimento di una farmacia per violazione della distanza minima dei duecento metri in quanto dopo che l'istruttoria si era già conclusa positivamente, proprio poco prima dell'adozione dell'atto autorizzatorio erano cambiati i percorsi pedonali (con conseguente riduzione della distanza a meno di duecento metri) e gli uffici comunali non avevano rilevato la mutata situazione di fatto.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Palermo/sentenza dell'1 agosto 2023
La delibera consigliare di riperimetrazione che senza rinnovare l'istruttoria conferma la delibera di giunta già annullata con sentenza, è illegittima
L'annullamento giurisdizionale per incompetenza della delibera di Giunta comunale di riperimetrazione per mancanza di locali, impone al Consiglio comunale una nuova istruttoria attualizzata, sicché va annullata la delibera consigliare che si limiti a confermare le decisioni assunte dalla Giunta senza alcun previo aggiornamento istruttorio
Massima
Farmacia – delibera di Giunta comunale di riperimetrazione per mancanza di locali – annullamento giurisdizionale per vizio di incompetenza – nuova delibera di consiglio comunale meramente confermativa – mancato rinnovo dell'istruttoria - illegittimità
L'avvenuta assegnazione di una sede posta a concorso straordinario in un contesto in cui non sono disponibili locali per l'apertura della farmacia, induce il nuovo titolare a chiedere l'allargamento della zona mediante riperimetrazione.
La Giunta accoglie l'istanza e procede alla detta riperimetrazione, avverso la quale propongono ricorso alcuni titolari limitrofi al nuovo assegnatario che hanno visto ridursi la propria precedente zona. A seguito della reiezione del ricorso da parte del TAR Palermo, in sede di appello il Consiglio di Giustizia Amministrativa annulla la sentenza riscontrando l'incompetenza della Giunta a favore di quella del Consiglio e confermando così un proprio orientamento (vedi sentenze nn. 1205/2020 e 317/2019) che pone in dissonanza la Sicilia rispetto al resto d'Italia.
A seguito di tale pronuncia il Consiglio comunale approva allora una nuova pianta organica che conferma la perimetrazione di cui all'annullata delibera di Giunta, limitandosi però a far propria l'istruttoria che fu condotta al momento della sua adozione, circa quattro anni prima e, quindi, senza prima far verificare agli uffici preposti se continua ad esservi indisponibilità di locali nella zona originariamente assegnata.
Il TAR Palermo con la sentenza in oggetto annulla l'atto consigliare. Il Collegio premette che il Comune può modificare mediante riperimetrazione con delibera di Consiglio le zone assegnate in sede concorsuale soltanto in caso di accertata irreperibilità di locali idonei all'apertura della farmacia, ma tale verifica deve essere aggiornata “all'oggi” e non può assolutamente risalire al momento in cui, anni prima, fu effettuata ai fini dell'adozione della delibera di Giunta (poi annullata).
In buona sostanza la situazione del mercato immobiliare da cui ricavare l'indisponibilità dei locali doveva essere oggetto da parte del Comune di un'apposita e rinnovata istruttoria.
La sentenza pare condivisibile ove si consideri che il principio dell'attualità delle risultanze istruttorie vale anche all'interno dello stesso procedimento nel rispetto del principio tempus regit actum. Su questa rivista vedi ad esempio la sentenza di TAR Roma del 15 maggio 2024, in cui è stata annullata l'autorizzazione al trasferimento di una farmacia per violazione della distanza minima dei duecento metri in quanto dopo che l'istruttoria si era già conclusa positivamente, proprio poco prima dell'adozione dell'atto autorizzatorio erano cambiati i percorsi pedonali (con conseguente riduzione della distanza a meno di duecento metri) e gli uffici comunali non avevano rilevato la mutata situazione di fatto.
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