La distanza dei 200 metri tra le farmacie va misurata secondo le norme del codice della strada e, se impedisce il servizio farmaceutico, è derogabile
La distanza minima dei duecento metri tra due farmacie va misurata secondo criteri che assicurano assoluta sicurezza nella deambulazione e, quindi, secondo le norme applicabili ai pedoni e prescritte dal codice della strada. Ad ogni modo, se il rispetto della distanza minima dovesse pregiudicare l'assistenza farmaceutica, i 200 metri sono derogabili
Massima
Farmacia – distanza minima dei duecento metri tra esercizi farmaceutici – misurazione – norme applicabili ai pedoni nel codice della strada
Farmacia – distanza minima dei duecento metri – rispetto – impossibilità di allocazione di esercizio farmaceutico – mancanza di alternative – pregiudizio per l'assistenza farmaceutica – derogabilità
Farmacia – diniego di autorizzazione all'apertura per violazione della distanza minima di 200 metri – ricorso - eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato titolare di esercizio farmaceutico ai danni del quale viene violata la distanza minima dei duecento metri – non riveste la posizione di controinteresse
Alcuni titolari di farmacia ricevono un atto di diniego all'apertura giacché, a seguito dell'istruttoria sul rispetto della distanza minima dei duecento metri da soglia a soglia, emerge che vi è una distanza di soli 174 metri rispetto all'esercizio farmaceutico più vicino.
Propongono allora ricorso al TAR lamentando l'errata misurazione da parte dell'Amministrazione, basata sul criterio degli attraversamenti e camminamenti non rispettosi delle codice della strada, mentre applicando le prescrizioni che tale normativa riserva ai pedoni, tra le due farmacie risulterebbe esservi una distanza di 204 metri.
Il TAR Latina annulla il diniego, riagganciandosi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle misurazioni occorre utilizzare le norme del codice della strada, che sono finalizzate a garantire la deambulazione dei pedoni secondo modalità sicure ed affidabili.
Il dibattito in giurisprudenza, sul punto, è ancora aperto: se vi sono sentenze secondo cuiil "percorso pedonale più breve" deve essere individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati (Consiglio di Stato sentenza del 28 settembre 2015 - ma anche subito dopo la pubblicazione di questa sentenza vedi anche Consiglio di Stato sentenza del 9 maggio 2023 -), si va consolidando un orientamento maggiormente rigoroso secondo cui il percorso pedonale deve tener conto di una deambulazione del pedone improntata al rispetto delle norme di legge all'uopo stabilite (vedi, successivamente, Consiglio di Stato sentenza del 2 novembre 2023 e TAR Roma sentenza del 15 maggio 2024).
Ad ogni modo, prosegue il TAR, quand'anche per pochi metri dovesse risultare violata la distanza minima dei duecento metri, deve ritenersi la stessa non rigida ma derogabile qualora il suo rispetto pregiudichi l'allocazione di una nuova farmacia e, quindi, in definitiva, l'assistenza farmaceutica ai cittadini (sul punto deve registrarsi il successivo pronunciamento conforme del Consiglio di Stato nella sentenza del 20 settembre 2023, che richiama i principi sulla derogabilità desumibili dalla sentenza della Corte di Giustizia ivi citata che fu peraltro resa in merito ad una norma della legge spagnola riguardante la distanza minima di 250 metri tra le farmacie).
La parte della sentenza del TAR Latina che desta qualche perplessità è quella in cui è respinta l'eccezione, sollevata dall'Amministrazione, di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al titolare della farmacia ai cui danni viene violata la distanza dei duecento metri e nel rispetto della cui tutela è stato adottato l'atto impugnato di diniego all'apertura. Al riguardo il Collegio afferma che a tale farmacista viciniore non va riconosciuta la posizione di controinteresse, bensì di mero concorrente commerciale “di fatto”. Non pare potersi condividere tale affermazione, se si considera che per giurisprudenza pacifica è legittimato a ricorrere in giudizio il farmacista che ritenga violato il rispetto della distanza minima dei duecento metri dalla propria farmacia.
La sentenza non è stata appellata quindi è definitiva.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Latina/sentenza del 26 aprile 2023
La distanza dei 200 metri tra le farmacie va misurata secondo le norme del codice della strada e, se impedisce il servizio farmaceutico, è derogabile
La distanza minima dei duecento metri tra due farmacie va misurata secondo criteri che assicurano assoluta sicurezza nella deambulazione e, quindi, secondo le norme applicabili ai pedoni e prescritte dal codice della strada. Ad ogni modo, se il rispetto della distanza minima dovesse pregiudicare l'assistenza farmaceutica, i 200 metri sono derogabili
Massima
Farmacia – distanza minima dei duecento metri tra esercizi farmaceutici – misurazione – norme applicabili ai pedoni nel codice della strada
Farmacia – distanza minima dei duecento metri – rispetto – impossibilità di allocazione di esercizio farmaceutico – mancanza di alternative – pregiudizio per l'assistenza farmaceutica – derogabilità
Farmacia – diniego di autorizzazione all'apertura per violazione della distanza minima di 200 metri – ricorso - eccezione di inammissibilità per omessa notifica al controinteressato titolare di esercizio farmaceutico ai danni del quale viene violata la distanza minima dei duecento metri – non riveste la posizione di controinteresse
Alcuni titolari di farmacia ricevono un atto di diniego all'apertura giacché, a seguito dell'istruttoria sul rispetto della distanza minima dei duecento metri da soglia a soglia, emerge che vi è una distanza di soli 174 metri rispetto all'esercizio farmaceutico più vicino.
Propongono allora ricorso al TAR lamentando l'errata misurazione da parte dell'Amministrazione, basata sul criterio degli attraversamenti e camminamenti non rispettosi delle codice della strada, mentre applicando le prescrizioni che tale normativa riserva ai pedoni, tra le due farmacie risulterebbe esservi una distanza di 204 metri.
Il TAR Latina annulla il diniego, riagganciandosi all'orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle misurazioni occorre utilizzare le norme del codice della strada, che sono finalizzate a garantire la deambulazione dei pedoni secondo modalità sicure ed affidabili.
Il dibattito in giurisprudenza, sul punto, è ancora aperto: se vi sono sentenze secondo cui il "percorso pedonale più breve" deve essere individuato prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati (Consiglio di Stato sentenza del 28 settembre 2015 - ma anche subito dopo la pubblicazione di questa sentenza vedi anche Consiglio di Stato sentenza del 9 maggio 2023 -), si va consolidando un orientamento maggiormente rigoroso secondo cui il percorso pedonale deve tener conto di una deambulazione del pedone improntata al rispetto delle norme di legge all'uopo stabilite (vedi, successivamente, Consiglio di Stato sentenza del 2 novembre 2023 e TAR Roma sentenza del 15 maggio 2024).
Ad ogni modo, prosegue il TAR, quand'anche per pochi metri dovesse risultare violata la distanza minima dei duecento metri, deve ritenersi la stessa non rigida ma derogabile qualora il suo rispetto pregiudichi l'allocazione di una nuova farmacia e, quindi, in definitiva, l'assistenza farmaceutica ai cittadini (sul punto deve registrarsi il successivo pronunciamento conforme del Consiglio di Stato nella sentenza del 20 settembre 2023, che richiama i principi sulla derogabilità desumibili dalla sentenza della Corte di Giustizia ivi citata che fu peraltro resa in merito ad una norma della legge spagnola riguardante la distanza minima di 250 metri tra le farmacie).
La parte della sentenza del TAR Latina che desta qualche perplessità è quella in cui è respinta l'eccezione, sollevata dall'Amministrazione, di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al titolare della farmacia ai cui danni viene violata la distanza dei duecento metri e nel rispetto della cui tutela è stato adottato l'atto impugnato di diniego all'apertura. Al riguardo il Collegio afferma che a tale farmacista viciniore non va riconosciuta la posizione di controinteresse, bensì di mero concorrente commerciale “di fatto”. Non pare potersi condividere tale affermazione, se si considera che per giurisprudenza pacifica è legittimato a ricorrere in giudizio il farmacista che ritenga violato il rispetto della distanza minima dei duecento metri dalla propria farmacia.
La sentenza non è stata appellata quindi è definitiva.
Normativa
Riferimenti
Collegamenti
Per visualizzare la sentenza/l'atto normativo è necessario accedere al sito.
Accedi al sito oppure compila il modulo di registrazione ora.