La modifica dei confini delle zone della pianta organica farmaceutica è sempre legittima se vi è una migliore equa distribuzione ed una maggiore accessibilità
In una sentenza ricchissima di riferimenti giurisprudenziali, il TAR Firenze passa in rassegna in maniera estremamente analitica tutti i principi in materia di redazione della pianta organica farmaceutica e di modifica della zonizzazione
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica confini di sedi limitrofe - motivazione – possibilità di spostamento della farmacia da zona a medio pericolo idraulico a zona a moderato pericolo idraulico – recente allagamento – congruità della motivazione – logicità
Farmacia – pianta organica – equa distribuzione – nozione – garanzia di maggiore capillarità
Farmacia – pianta organica – motivazione analitica delle modifiche “intra zona” - non occorre – criteri generali e ragioni funzionali della perimetrazione – sufficienza
Farmacia – pianta organica – parere negativo di ASL ed Ordine dei Farmacisti – obbligo di confutazione analitica da parte del Comune – non sussiste – motivazione sintetica che espliciti criteri e finalità – sufficienza
Farmacia – pianta organica – modifica dei confini delle zone – spostamento demografico presupposto indefettibile – non sussiste – maggiore fruibilità del servizio farmaceutico - sufficienza
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Il TAR Firenze affronta, con una sentenza contenente un'analisi ampia ed estremamente circostanziata, la tematica degli atti di pianificazione amministrativa consistenti nella modifica delle zone mediante revisione della pianta organica.
Nel caso all'esame un Comune, dopo che nel 2023 la farmacia comunale aveva subito un gravissimo allagamento (l'acqua, a seguito dell'esondazione di un fiume, era penetrata nei locali per un'altezza superiore al metro), riportando ingenti danni, determina in sede revisionale una modifica di confini di due zone limitrofe, in virtù della quale consente alla detta farmacia lo spostamento dalla zona attuale, in cui il rischio idraulico è “medio” (P.I. 1.2), in una nuova zona ad alta densità abitativa, in cui il rischio è “moderato” (P.I. 1). Peraltro nella nuova zona, in cui vi è una lottizzazione, vi è anche la possibilità di rinvenire un ampio parcheggio, a beneficio dell'utenza.
Il ricorso, proposto dal titolare a cui è sottratta la parte significativa del proprio ambito pertinenziale per essere assegnato alla farmacia comunale, viene respinto, con rilevante condanna alle spese di giudizio.
La sentenza si caratterizza per l'ammirevole completezza di principi e riferimenti giurisprudenziali inerenti l'istituto della pianta organica e passa in rassegna tutti i principi che la disciplinano:
- esigenza di garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica, che il d.l. n. 1/2012 ha rafforzato: a) introducendo nuove tipologie di sedi (art. 1-bis: stazioni, aeroporti, centri commerciali), b) individuando il Comune come ente territoriale titolare della pianificazione, c) prevedendo l'equa distribuzione delle farmacie attraverso una pluralità di fattori, quali la densità abitativa, la viabilità, l'accessibilità, le esigenze della popolazione, la sicurezza e la funzionalità dei luoghi;
- presupposti per l'apertura di una nuova farmacia, per lo spostamento della sede o per la modifica della perimetrazione territoriale: a) rispetto del parametro demografico, b) rispetto della distanza minima tra esercizi; c) valutazione degli elementi di accessibilità, sicurezza, distribuzione uniforme e bisogni del territorio, d) acquisizione dei pareri non vincolanti di ASL e Ordine dei Farmacisti;
- ampia discrezionalità del Comune, sindacabile soltanto per manifesta illogicità ed errata acquisizione di dati (ovvero difetto di istruttoria);
- onere motivazionale inesistente per ciò che concerne le osservazioni presentate dai privati, trattandosi di atto pianificatorio generale, sottratto quindi pure alla disciplina degli artt. 7 e ss. Della l. n. 242/1990;
- necessità di considerazione dell'interesse commerciale dei farmacisti, fermo restando che l'interesse del privato recede qualora incompatibile con il perseguimento dell'interesse pubblico.
- legittimità, ragionevolezza e congruità dei criteri ispiratori, oltre che coerenza del provvedimento revisionale con essi.
Ciò posto la sentenza passa all'esame dei fatti, indicando che i due motivi che hanno indotto il Comune a modificare le zone confinanti risiedono:
a) nel consentire alla farmacia comunale di spostarsi in zona caratterizzata da un minore rischio idraulico rispetto all'attuale
b) nel consentire alla farmacia comunale una maggiore funzionalità logistica mediante la possibilità di poter usufruire di più agevoli soluzioni di parcheggio.
Ambedue i motivi, secondo il Collegio sono validi e congrui.
Per ciò che concerne il rischio idraulico è incontestato che nel 2023 la farmacia subì un gravissimo evento alluvionale ed i locali furono invasi dall'acqua per un'altezza di oltre un metro; la cartografia del PAI, peraltro, classifica la nuova zona come a “rischio moderato”, quindi a minor pericolo rispetto al “rischio medio” che invece caratterizza la zona attuale. La scelta di modificare i confini delle zone, allora, rispende all'interesse pubblico alla migliore fruibilità del servizio farmaceutico.
Per ciò che riguarda, invece, la maggiore funzionalità logistica,consistente nell'esistenza di maggiori aree di parcheggio, ciò è pienamente coerente con il principio dell'equa distribuzione sul territorio, come anche la conseguente maggiore fruibilità della viabilità e le urbanizzazioni della nuova lottizzazione.
Su tali punti il Collegio rammenta che in sede di revisione di pianta organica non occorre affatto motivare sulle singole “modifiche intra-zona”, essendo sufficiente una motivazione relativa ai criteri generali ed alle ragioni funzionali della perimetrazione; in buona sostanza, secondo il Collegio “non è richiesto un modello dimostrativo micro-territoriale (isocrone, tempi di percorrenza ecc., come preteso dalla ricorrente), restando sufficiente la conformità ai parametri legali (rapporto demografico ex art. 1 L. n. 475/1968; distanza minima ex art. 1 e 2 L. n. 475/1968) e la razionalità della scelta allocativa”. Nè è necessario confutare analiticamente i pareri contrari eventualmente resi da ASL ed Ordine dei Farmacisti, essendo sufficiente una motivazione sintetica su criteri e finalità.
Viene infine respinta anche la tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe consentita la revisione della perimetrazione soltanto in caso di mutamenti demografici.
Sul punto il TAR rammenta che l'obiettivo della pianificazione farmaceutica è assicurare l'equa distribuzione sul territorio consentendo la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il che non consente affatto di ritenere che ogni modifica di confine debba legarsi ad un evento demografico: l'allocazione di una farmacia in una zona meno rischiosa dal punto di vista idrogeologico e pure più agevolmente fruibile per la presenza di parcheggi è una concretizzazione dei principi dell'equa distribuzione e della maggiore accessibilità.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Firenze/sentenza del 4 marzo 2026
La modifica dei confini delle zone della pianta organica farmaceutica è sempre legittima se vi è una migliore equa distribuzione ed una maggiore accessibilità
In una sentenza ricchissima di riferimenti giurisprudenziali, il TAR Firenze passa in rassegna in maniera estremamente analitica tutti i principi in materia di redazione della pianta organica farmaceutica e di modifica della zonizzazione
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica confini di sedi limitrofe - motivazione – possibilità di spostamento della farmacia da zona a medio pericolo idraulico a zona a moderato pericolo idraulico – recente allagamento – congruità della motivazione – logicità
Farmacia – pianta organica – equa distribuzione – nozione – garanzia di maggiore capillarità
Farmacia – pianta organica – motivazione analitica delle modifiche “intra zona” - non occorre – criteri generali e ragioni funzionali della perimetrazione – sufficienza
Farmacia – pianta organica – parere negativo di ASL ed Ordine dei Farmacisti – obbligo di confutazione analitica da parte del Comune – non sussiste – motivazione sintetica che espliciti criteri e finalità – sufficienza
Farmacia – pianta organica – modifica dei confini delle zone – spostamento demografico presupposto indefettibile – non sussiste – maggiore fruibilità del servizio farmaceutico - sufficienza
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Il TAR Firenze affronta, con una sentenza contenente un'analisi ampia ed estremamente circostanziata, la tematica degli atti di pianificazione amministrativa consistenti nella modifica delle zone mediante revisione della pianta organica.
Nel caso all'esame un Comune, dopo che nel 2023 la farmacia comunale aveva subito un gravissimo allagamento (l'acqua, a seguito dell'esondazione di un fiume, era penetrata nei locali per un'altezza superiore al metro), riportando ingenti danni, determina in sede revisionale una modifica di confini di due zone limitrofe, in virtù della quale consente alla detta farmacia lo spostamento dalla zona attuale, in cui il rischio idraulico è “medio” (P.I. 1.2), in una nuova zona ad alta densità abitativa, in cui il rischio è “moderato” (P.I. 1). Peraltro nella nuova zona, in cui vi è una lottizzazione, vi è anche la possibilità di rinvenire un ampio parcheggio, a beneficio dell'utenza.
Il ricorso, proposto dal titolare a cui è sottratta la parte significativa del proprio ambito pertinenziale per essere assegnato alla farmacia comunale, viene respinto, con rilevante condanna alle spese di giudizio.
La sentenza si caratterizza per l'ammirevole completezza di principi e riferimenti giurisprudenziali inerenti l'istituto della pianta organica e passa in rassegna tutti i principi che la disciplinano:
- esigenza di garantire la capillarità dell'assistenza farmaceutica, che il d.l. n. 1/2012 ha rafforzato: a) introducendo nuove tipologie di sedi (art. 1-bis: stazioni, aeroporti, centri commerciali), b) individuando il Comune come ente territoriale titolare della pianificazione, c) prevedendo l'equa distribuzione delle farmacie attraverso una pluralità di fattori, quali la densità abitativa, la viabilità, l'accessibilità, le esigenze della popolazione, la sicurezza e la funzionalità dei luoghi;
- presupposti per l'apertura di una nuova farmacia, per lo spostamento della sede o per la modifica della perimetrazione territoriale: a) rispetto del parametro demografico, b) rispetto della distanza minima tra esercizi; c) valutazione degli elementi di accessibilità, sicurezza, distribuzione uniforme e bisogni del territorio, d) acquisizione dei pareri non vincolanti di ASL e Ordine dei Farmacisti;
- ampia discrezionalità del Comune, sindacabile soltanto per manifesta illogicità ed errata acquisizione di dati (ovvero difetto di istruttoria);
- onere motivazionale inesistente per ciò che concerne le osservazioni presentate dai privati, trattandosi di atto pianificatorio generale, sottratto quindi pure alla disciplina degli artt. 7 e ss. Della l. n. 242/1990;
- necessità di considerazione dell'interesse commerciale dei farmacisti, fermo restando che l'interesse del privato recede qualora incompatibile con il perseguimento dell'interesse pubblico.
- legittimità, ragionevolezza e congruità dei criteri ispiratori, oltre che coerenza del provvedimento revisionale con essi.
Ciò posto la sentenza passa all'esame dei fatti, indicando che i due motivi che hanno indotto il Comune a modificare le zone confinanti risiedono:
a) nel consentire alla farmacia comunale di spostarsi in zona caratterizzata da un minore rischio idraulico rispetto all'attuale
b) nel consentire alla farmacia comunale una maggiore funzionalità logistica mediante la possibilità di poter usufruire di più agevoli soluzioni di parcheggio.
Ambedue i motivi, secondo il Collegio sono validi e congrui.
Per ciò che concerne il rischio idraulico è incontestato che nel 2023 la farmacia subì un gravissimo evento alluvionale ed i locali furono invasi dall'acqua per un'altezza di oltre un metro; la cartografia del PAI, peraltro, classifica la nuova zona come a “rischio moderato”, quindi a minor pericolo rispetto al “rischio medio” che invece caratterizza la zona attuale. La scelta di modificare i confini delle zone, allora, rispende all'interesse pubblico alla migliore fruibilità del servizio farmaceutico.
Per ciò che riguarda, invece, la maggiore funzionalità logistica,consistente nell'esistenza di maggiori aree di parcheggio, ciò è pienamente coerente con il principio dell'equa distribuzione sul territorio, come anche la conseguente maggiore fruibilità della viabilità e le urbanizzazioni della nuova lottizzazione.
Su tali punti il Collegio rammenta che in sede di revisione di pianta organica non occorre affatto motivare sulle singole “modifiche intra-zona”, essendo sufficiente una motivazione relativa ai criteri generali ed alle ragioni funzionali della perimetrazione; in buona sostanza, secondo il Collegio “non è richiesto un modello dimostrativo micro-territoriale (isocrone, tempi di percorrenza ecc., come preteso dalla ricorrente), restando sufficiente la conformità ai parametri legali (rapporto demografico ex art. 1 L. n. 475/1968; distanza minima ex art. 1 e 2 L. n. 475/1968) e la razionalità della scelta allocativa”. Nè è necessario confutare analiticamente i pareri contrari eventualmente resi da ASL ed Ordine dei Farmacisti, essendo sufficiente una motivazione sintetica su criteri e finalità.
Viene infine respinta anche la tesi del ricorrente, secondo cui sarebbe consentita la revisione della perimetrazione soltanto in caso di mutamenti demografici.
Sul punto il TAR rammenta che l'obiettivo della pianificazione farmaceutica è assicurare l'equa distribuzione sul territorio consentendo la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il che non consente affatto di ritenere che ogni modifica di confine debba legarsi ad un evento demografico: l'allocazione di una farmacia in una zona meno rischiosa dal punto di vista idrogeologico e pure più agevolmente fruibile per la presenza di parcheggi è una concretizzazione dei principi dell'equa distribuzione e della maggiore accessibilità.
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