La proroga del termine per l'apertura, rilasciata alla farmacia che ha ottenuto il decentramento, non è impugnabile dai titolari che non hanno partecipato alla procedura
Il rilascio di proroghe per l'apertura della farmacia che deve decentrarsi può essere impugnato soltanto dagli altri titolari che abbiano partecipato al procedimento per il decentramento e non l'abbiano ottenuto. I titolari di farmacie confinanti ma che non hanno partecipato a tale procedimento non hanno interesse a ricorrere
Massima
Farmacia – decentramento – proroga – impugnazione – titolare di farmacia che non ha partecipato al procedimento per il decentramento – difetto di interesse – inammissibilità
Il TAR Napoli, con una sentenza lapidaria, stabilisce il principio che tutte le farmacie che non hanno partecipato al procedimento per il decentramento non hanno interesse ad impugnare le proroghe del termine per l'apertura eventualmente rilasciate al titolare vincitore del procedimento.
Una farmacia ottiene nel 2019 la possibilità di decentrarsi all'esito dell'apposita procedura selettiva indetta dal Comune; sennonché il decentramento viene rimandato più volte in virtù di sei successive proroghe del termine per l'apertura rilasciate al titolare vincitore, durante le quali il Comune, con delibera di Giunta, approva la fattibilità della nuova proposta di riqualificazione ad uso pubblico di un immobile di proprietà comunale, con concessione d'uso a titolo oneroso per l'insediamento della sede farmaceutica che deve decentrarsi. A base della propria decisione il Comune indica il fine pubblico consistente nell'assicurare l'assistenza farmaceutica ai cittadini.
I titolari delle farmacie confinanti alla zona in cui deve decentrarsi la farmacia, impugnano allora le ultime due proroghe di 360 giorni per l'apertura della farmacia, rilasciate al titolare vincitore della procedura di decentramento, lamentandone l'illegittimità sia per difetto di motivazione che per irrazionalità, alla luce della necessaria celerità dell'apertura del servizio farmaceutico in una zona di forte incremento demografico; i ricorrenti peraltro asseriscono l'incongruità della giustificazione della carenza di locali, visto che l'area interessata dal decentramento è caratterizzata da vasta edificazione. Nel proprio ricorso i titolari confinanti rilevano altresì che le proroghe impediscono e paralizzano l’iniziativa di altri farmacisti, aspirerebbero inutilmente al decentramento nella zona tuttora scoperta da assistenza farmaceutica.
Sennonché il TAR rileva, per ciò che concerne l'impugnativa della delibera di Giunta con cui è stato concesso l'immobile di proprietà comunale, che non risulta la partecipazione dei ricorrenti all’avviso pubblico del luglio 2019 per il decentramento: in mancanza di partecipazione, l’impugnazione del provvedimento di concessione d’uso alla farmacia è allora inammissibile visto che
- da un canto i ricorrenti non possono dolersi dei vizi riguardanti una procedura alla quale non hanno partecipato;
- dall’altro canto non possono censurare gli effetti derivanti da una concorrenza asseritamente iniqua e, più a monte, da un avviso pubblico che ne poneva le basi, non avendo impugnato quest’ultimo nel termine di legge.
In base a tanto giudica dunque inammissibili i motivi di ricorso.
Per quanto riguarda, poi, le plurime proroghe intervenute negli anni e la tesi dei ricorrenti secondo cui esse sarebbero incompatibili con il celere svolgimento del servizio farmaceutico in una zona di forte incremento demografico, il TAR segnala che i ricorrenti devono considerarsi:
- in primo luogo privi della legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti di proroga, perché essi non sono portatori dell’interesse pubblico all’efficiente funzionamento del servizio farmaceutico, potendo invece far valere in giudizio solo i propri interessi privati,
- in secondo luogo i provvedimenti di proroga non incidono sull’interesse personale delle farmacie ricorrenti, a maggior ragione per il fatto che non hanno partecipato alla proceduta selettiva per il decentramento.
Secondo il TAR, infatti, la proroga rilasciata ad un farmacista terzo è un atto neutro che non determina alcuna lesione in capo a soggetti contrapposti (e, quindi, in questo caso in capo ai titolari di sedi confinanti con quella in cui è stato prorogato il termine per l'apertura della farmacia).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza del 16 ottobre 2025
La proroga del termine per l'apertura, rilasciata alla farmacia che ha ottenuto il decentramento, non è impugnabile dai titolari che non hanno partecipato alla procedura
Il rilascio di proroghe per l'apertura della farmacia che deve decentrarsi può essere impugnato soltanto dagli altri titolari che abbiano partecipato al procedimento per il decentramento e non l'abbiano ottenuto. I titolari di farmacie confinanti ma che non hanno partecipato a tale procedimento non hanno interesse a ricorrere
Massima
Farmacia – decentramento – proroga – impugnazione – titolare di farmacia che non ha partecipato al procedimento per il decentramento – difetto di interesse – inammissibilità
Il TAR Napoli, con una sentenza lapidaria, stabilisce il principio che tutte le farmacie che non hanno partecipato al procedimento per il decentramento non hanno interesse ad impugnare le proroghe del termine per l'apertura eventualmente rilasciate al titolare vincitore del procedimento.
Una farmacia ottiene nel 2019 la possibilità di decentrarsi all'esito dell'apposita procedura selettiva indetta dal Comune; sennonché il decentramento viene rimandato più volte in virtù di sei successive proroghe del termine per l'apertura rilasciate al titolare vincitore, durante le quali il Comune, con delibera di Giunta, approva la fattibilità della nuova proposta di riqualificazione ad uso pubblico di un immobile di proprietà comunale, con concessione d'uso a titolo oneroso per l'insediamento della sede farmaceutica che deve decentrarsi. A base della propria decisione il Comune indica il fine pubblico consistente nell'assicurare l'assistenza farmaceutica ai cittadini.
I titolari delle farmacie confinanti alla zona in cui deve decentrarsi la farmacia, impugnano allora le ultime due proroghe di 360 giorni per l'apertura della farmacia, rilasciate al titolare vincitore della procedura di decentramento, lamentandone l'illegittimità sia per difetto di motivazione che per irrazionalità, alla luce della necessaria celerità dell'apertura del servizio farmaceutico in una zona di forte incremento demografico; i ricorrenti peraltro asseriscono l'incongruità della giustificazione della carenza di locali, visto che l'area interessata dal decentramento è caratterizzata da vasta edificazione. Nel proprio ricorso i titolari confinanti rilevano altresì che le proroghe impediscono e paralizzano l’iniziativa di altri farmacisti, aspirerebbero inutilmente al decentramento nella zona tuttora scoperta da assistenza farmaceutica.
Sennonché il TAR rileva, per ciò che concerne l'impugnativa della delibera di Giunta con cui è stato concesso l'immobile di proprietà comunale, che non risulta la partecipazione dei ricorrenti all’avviso pubblico del luglio 2019 per il decentramento: in mancanza di partecipazione, l’impugnazione del provvedimento di concessione d’uso alla farmacia è allora inammissibile visto che
- da un canto i ricorrenti non possono dolersi dei vizi riguardanti una procedura alla quale non hanno partecipato;
- dall’altro canto non possono censurare gli effetti derivanti da una concorrenza asseritamente iniqua e, più a monte, da un avviso pubblico che ne poneva le basi, non avendo impugnato quest’ultimo nel termine di legge.
In base a tanto giudica dunque inammissibili i motivi di ricorso.
Per quanto riguarda, poi, le plurime proroghe intervenute negli anni e la tesi dei ricorrenti secondo cui esse sarebbero incompatibili con il celere svolgimento del servizio farmaceutico in una zona di forte incremento demografico, il TAR segnala che i ricorrenti devono considerarsi:
- in primo luogo privi della legittimazione a ricorrere avverso i provvedimenti di proroga, perché essi non sono portatori dell’interesse pubblico all’efficiente funzionamento del servizio farmaceutico, potendo invece far valere in giudizio solo i propri interessi privati,
- in secondo luogo i provvedimenti di proroga non incidono sull’interesse personale delle farmacie ricorrenti, a maggior ragione per il fatto che non hanno partecipato alla proceduta selettiva per il decentramento.
Secondo il TAR, infatti, la proroga rilasciata ad un farmacista terzo è un atto neutro che non determina alcuna lesione in capo a soggetti contrapposti (e, quindi, in questo caso in capo ai titolari di sedi confinanti con quella in cui è stato prorogato il termine per l'apertura della farmacia).
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