Regione Emilia Romagna/delibera di Giunta regionale n. 533 del 13 aprile 2026
La Regione Emilia Romagna tutela il principio di capillarità e aumenta le risorse a favore delle farmacie rurali e di quelle che gestiscono dispensari permanenti
La delibera n. 533/2026 sostituisce le precedenti delibere n. 494/2019, n. 797/2024 e n. 394/2025
La Regione Emilia Romagna, con la delibera di Giunta n. 533 del 13 aprile 2026 concede un contributo regionale a sostegno delle farmacie rurali ad integrazione del contributo quota parte del fondo regionale si solidarietà ex art. 23 ACN.
La delibera prevede altresì l'unificazione della domanda e della procedura.
Nel dettaglio la delibera stabilisce che il provvedimento ha l’obiettivo di definire criteri e modalità per il sostegno alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici permanenti situati in Emilia-Romagna, in attuazione dell’art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016. A tal fine, viene approvato un nuovo insieme di disposizioni operative (allegato 1), che sostituisce integralmente la disciplina precedentemente prevista dalle deliberazioni regionali n. 494/2019, n. 797/2024 e n. 394/2025.
Le nuove disposizioni stabiliscono che, per le farmacie rurali con volume d’affari ai fini IVA non superiore a 299.999 euro nell’anno precedente alla domanda, il contributo regionale è concesso come integrazione della quota spettante del Fondo Regionale di solidarietà secondo quanto previsto dalla DGR n. 226 del 23 febbraio 2026.
Viene inoltre introdotta una procedura unificata per l’accesso al Fondo Regionale di solidarietà e per l’erogazione dei contributi destinati sia alle farmacie rurali sia alle farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici permanenti. Tale procedura consente di concedere in modo coordinato tre tipologie di contributo: quelli per l’accesso al fondo, quelli a sostegno delle farmacie rurali e quelli a sostegno dei dispensari.
I contributi previsti sono qualificati come aiuti di Stato in regime “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, e possono essere cumulati con altri aiuti della stessa tipologia nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea.
Per l’anno 2026, la copertura finanziaria è assicurata da risorse regionali pari a 400.000 euro, stanziate nell’ambito della Missione 13 – Tutela della salute del bilancio regionale. Per gli anni successivi, il finanziamento sarà determinato annualmente in base alle disponibilità di bilancio, secondo quanto previsto dalla L.R. 2/2016.
Infine, la Regione si riserva la possibilità di modificare le disposizioni approvate dopo una prima fase di applicazione, sulla base delle eventuali esigenze emerse.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Regione Emilia Romagna/delibera di Giunta regionale n. 533 del 13 aprile 2026
La Regione Emilia Romagna tutela il principio di capillarità e aumenta le risorse a favore delle farmacie rurali e di quelle che gestiscono dispensari permanenti
La delibera n. 533/2026 sostituisce le precedenti delibere n. 494/2019, n. 797/2024 e n. 394/2025
La Regione Emilia Romagna, con la delibera di Giunta n. 533 del 13 aprile 2026 concede un contributo regionale a sostegno delle farmacie rurali ad integrazione del contributo quota parte del fondo regionale si solidarietà ex art. 23 ACN.
La delibera prevede altresì l'unificazione della domanda e della procedura.
Nel dettaglio la delibera stabilisce che il provvedimento ha l’obiettivo di definire criteri e modalità per il sostegno alle farmacie rurali e ai dispensari farmaceutici permanenti situati in Emilia-Romagna, in attuazione dell’art. 21, comma 2, della L.R. 2/2016. A tal fine, viene approvato un nuovo insieme di disposizioni operative (allegato 1), che sostituisce integralmente la disciplina precedentemente prevista dalle deliberazioni regionali n. 494/2019, n. 797/2024 e n. 394/2025.
Le nuove disposizioni stabiliscono che, per le farmacie rurali con volume d’affari ai fini IVA non superiore a 299.999 euro nell’anno precedente alla domanda, il contributo regionale è concesso come integrazione della quota spettante del Fondo Regionale di solidarietà secondo quanto previsto dalla DGR n. 226 del 23 febbraio 2026.
Viene inoltre introdotta una procedura unificata per l’accesso al Fondo Regionale di solidarietà e per l’erogazione dei contributi destinati sia alle farmacie rurali sia alle farmacie che gestiscono dispensari farmaceutici permanenti. Tale procedura consente di concedere in modo coordinato tre tipologie di contributo: quelli per l’accesso al fondo, quelli a sostegno delle farmacie rurali e quelli a sostegno dei dispensari.
I contributi previsti sono qualificati come aiuti di Stato in regime “de minimis”, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831, e possono essere cumulati con altri aiuti della stessa tipologia nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea.
Per l’anno 2026, la copertura finanziaria è assicurata da risorse regionali pari a 400.000 euro, stanziate nell’ambito della Missione 13 – Tutela della salute del bilancio regionale. Per gli anni successivi, il finanziamento sarà determinato annualmente in base alle disponibilità di bilancio, secondo quanto previsto dalla L.R. 2/2016.
Infine, la Regione si riserva la possibilità di modificare le disposizioni approvate dopo una prima fase di applicazione, sulla base delle eventuali esigenze emerse.
Riferimenti