Regione Veneto/determinazione dirigenziale n. 152 del 13.10.2025 (in BURV n. 143 del 24.10.2025)
La Regione Veneto approva l'Accordo Integrativo Regionale per l'utilizzo, da parte delle farmacie, di locali/spazi per i servizi di cui al d. lgs. n. 153/2009
La Regione Veneto completa l'iter relativo alla disciplina dei locali utilizzati dalle farmacie di comunità per l’erogazione dei servizi previsti dal D.Lgs. 3 ottobre 2009 n. 153, nell’ambito della “ farmacia dei servizi”
La Regione Veneto stabilisce regole certe per l'erogazione dei servizi all'interno dei locali delle farmacie, completando con tale disciplina i dettagli del cosiddetto “quadro normativo multilivello”, nel quale si sono intrecciate norme legislative statali, accordi collettivi nazionali e competenze regionali in materia di “farmacia dei servizi”.
A seguito dell'evoluzione della normativa statale in materia e, quindi, dell'implementazione del D.Lgs. n. 153/2009, attuativo della legge n. 69/2009, che ha completamente trasformato il ruolo della farmacia, consentendo l’erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto alla classica dispensazione del farmaco, la regione Veneto con la DGR n. 69/2024 aveva già fornito indirizzi generali sull’utilizzo di spazi e locali, anche esterni, destinati a tali servizi, nel rispetto di sicurezza e privacy.
Con la stipula del nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN), il 6 marzo 2025 e la sua successiva pubblicazione in GU del 19 marzo 2025, sono state tuttavia introdotte disposizioni più puntuali, imponendo ulteriori requisiti logistici e strutturali per l’erogazione dei servizi da parte delle farmacie convenzionate.
Tra queste spicca il vincolo di distanza minima di 200 metri riferito ai locali esterni, non previsto dalla precedente disciplina veneta.
Tale disposizione è invece di estrema rilevanza perché, estendendo ai locali esterni la stessa disciplina statale relativa alle farmacie, li qualifica (com'è giusto che sia) a tutti gli effetti come farmacia: i locali esterni vanno infatti considerati giuridicamente come farmacia, perché non sono altro che un'estensione della stessa.
Correttamente allora nell'accordo Accordo Integrativo Regionale (AIR) previsto dallo stesso Accordo Collettivo Nazionale (ACN) quale strumento di attuazione concertata tra amministrazione e categorie professionali, ed approvato con la determina dirigenziale in oggetto, il principio dell'obbligo di rispetto della distanza dei duecento metri viene declinato all'art. 2 (Farmacia dei servizi - utilizzo spazi/locali) richiamando espressamente l'ACN nella parte in cui prevede, riguardo ai locali esterni, “il requisito della distanza di almeno 200 metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie”.
Per quanto attiene all'utilizzo degli spazi/locali esterni, poi, sempre all'art. 2 si fa rinvia: “ai Regolamenti edilizi comunali e ogni norma statale di riferimento laddove applicabile” e ad ulteriori requisiti strutturali indicati in un'apposita allegata tabella.
L'art. 4 comma 1 dell'AIR prevede il “termine di 24 mesi di cui alla Norma Transitoria n. 3 dell’ACN per l’adeguamento ai requisiti logistici e strutturali di cui al Titolo II, Capo III” stabilendo al successivo comma 2 che “gli ulteriori requisiti strutturali di cui all’art. 2, se non già presenti, devono essere soddisfatti entro la medesima scadenza di cui alla Norma Transitoria n. 3 dell’ACN”.
Il provvedimento della Regione Veneto, garantendo uniformità di applicazione e certezza regolatoria in materia di farmacia quale presidio sanitario di prossimità, si configura come atto di recepimento e coordinamento coerente con i principi di legalità, buon andamento e leale collaborazione istituzionale ex art. 117 Cost., risultando altresì rispettoso dell’equilibrio tra competenza statale e autonomia regionale.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Regione Veneto/determinazione dirigenziale n. 152 del 13.10.2025 (in BURV n. 143 del 24.10.2025)
La Regione Veneto approva l'Accordo Integrativo Regionale per l'utilizzo, da parte delle farmacie, di locali/spazi per i servizi di cui al d. lgs. n. 153/2009
La Regione Veneto completa l'iter relativo alla disciplina dei locali utilizzati dalle farmacie di comunità per l’erogazione dei servizi previsti dal D.Lgs. 3 ottobre 2009 n. 153, nell’ambito della “ farmacia dei servizi”
La Regione Veneto stabilisce regole certe per l'erogazione dei servizi all'interno dei locali delle farmacie, completando con tale disciplina i dettagli del cosiddetto “quadro normativo multilivello”, nel quale si sono intrecciate norme legislative statali, accordi collettivi nazionali e competenze regionali in materia di “farmacia dei servizi”.
A seguito dell'evoluzione della normativa statale in materia e, quindi, dell'implementazione del D.Lgs. n. 153/2009, attuativo della legge n. 69/2009, che ha completamente trasformato il ruolo della farmacia, consentendo l’erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto alla classica dispensazione del farmaco, la regione Veneto con la DGR n. 69/2024 aveva già fornito indirizzi generali sull’utilizzo di spazi e locali, anche esterni, destinati a tali servizi, nel rispetto di sicurezza e privacy.
Con la stipula del nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN), il 6 marzo 2025 e la sua successiva pubblicazione in GU del 19 marzo 2025, sono state tuttavia introdotte disposizioni più puntuali, imponendo ulteriori requisiti logistici e strutturali per l’erogazione dei servizi da parte delle farmacie convenzionate.
Tra queste spicca il vincolo di distanza minima di 200 metri riferito ai locali esterni, non previsto dalla precedente disciplina veneta.
Tale disposizione è invece di estrema rilevanza perché, estendendo ai locali esterni la stessa disciplina statale relativa alle farmacie, li qualifica (com'è giusto che sia) a tutti gli effetti come farmacia: i locali esterni vanno infatti considerati giuridicamente come farmacia, perché non sono altro che un'estensione della stessa.
Correttamente allora nell'accordo Accordo Integrativo Regionale (AIR) previsto dallo stesso Accordo Collettivo Nazionale (ACN) quale strumento di attuazione concertata tra amministrazione e categorie professionali, ed approvato con la determina dirigenziale in oggetto, il principio dell'obbligo di rispetto della distanza dei duecento metri viene declinato all'art. 2 (Farmacia dei servizi - utilizzo spazi/locali) richiamando espressamente l'ACN nella parte in cui prevede, riguardo ai locali esterni, “il requisito della distanza di almeno 200 metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie”.
Per quanto attiene all'utilizzo degli spazi/locali esterni, poi, sempre all'art. 2 si fa rinvia: “ai Regolamenti edilizi comunali e ogni norma statale di riferimento laddove applicabile” e ad ulteriori requisiti strutturali indicati in un'apposita allegata tabella.
L'art. 4 comma 1 dell'AIR prevede il “termine di 24 mesi di cui alla Norma Transitoria n. 3 dell’ACN per l’adeguamento ai requisiti logistici e strutturali di cui al Titolo II, Capo III” stabilendo al successivo comma 2 che “gli ulteriori requisiti strutturali di cui all’art. 2, se non già presenti, devono essere soddisfatti entro la medesima scadenza di cui alla Norma Transitoria n. 3 dell’ACN”.
Il provvedimento della Regione Veneto, garantendo uniformità di applicazione e certezza regolatoria in materia di farmacia quale presidio sanitario di prossimità, si configura come atto di recepimento e coordinamento coerente con i principi di legalità, buon andamento e leale collaborazione istituzionale ex art. 117 Cost., risultando altresì rispettoso dell’equilibrio tra competenza statale e autonomia regionale.
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