La sede a concorso straordinario, anche se perde il quorum istitutivo, non può essere soppressa durante il concorso
La farmacia istituita in virtù dell'entrata in vigore della legge n. 27/2012 e posta a concorso straordinario, nel caso che nelle more dello svolgimento del concorso sia diminuita la popolazione comunale al punto che sia venuto meno il suo quorum istitutivo, comunque non può essere soppressa dal Comune
Massima
Farmacia – istituzione ex l. n. 27/2012 – concorso straordinario per la sua assegnazione – diminuzione della popolazione – perdita del quorum – soppressione del Comune durante lo svolgimento del concorso straordinario - impossibilità
Un Comune, dopo aver istituito una nuova sede ai sensi della legge n. 27/2012 e dell'abbassamento del quorum farmacie/abitanti ivi stabilito, nelle more dello svolgimento del concorso straordinario regionale, decide “di non dare più seguito all'istituzione” perché è venuto meno, per la diminuzione della popolazione, il quorum per cui la sede era stata istituita.
Poiché la Regione Campania non dà rilievo alla delibera comunale ed assegna la sede, un titolare di farmacia operativa nel Comune impugna gli atti regionali con riguardo anche all'assegnazione chiedendo che vengano annullati giacché, a fronte di un provvedimento di soppressione adottato dal Comune e divenuto definitivo, la Regione avrebbe dovuto semplicemente prenderne atto ed eliminare o quantomeno non assegnare la sede soppressa.
Il TAR partenopeo, nel qualificare l'atto comunale come “ambiguo” nei contenuti e certamente non idoneo a determinare la soppressione della sede, comunque afferma un principio importante: le sedi poste a concorso straordinario non possono essere soppresse durante lo svolgimento dello stesso.
Nello specifico, infatti, stabilisce che la soppressione può essere disposta solo per le sedi vacanti, mentre non può essere fatta né per quelle già assegnate né per quelle oggetto di procedura concorsuale.
Premettendo che che la revisione periodica delle farmacie non comporta, in caso di mutamenti demografici, l'obbligo di sopprimere le sedi farmaceutiche vacanti quando per le stesse sia pendente il relativo concorso straordinario, il Collegio rende ancora più chiaro il proprio ragionamento quando afferma che è evidente che, sino alla definitiva chiusura del concorso, il suo "oggetto" non può essere influenzato dalla fisiologica e possibile ulteriore modificazione di una serie di dati di fatto.
Avallare la sopprimibilità delle sedi poste a concorso straordinario durante il suo svolgimento, in definitiva, secondo il TAR, significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendolo a una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare di una procedura concorsuale.
La sentenza si pone all'interno di un filone giurisprudenziale tutt'altro che univoco in materia, anzi, sicché alla luce delle oscillazioni in essere, sul punto si renderà prima o poi necessaria una pronuncia autorevole da parte del Consiglio di Stato.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Napoli/sentenza dell'11 luglio 2024
La sede a concorso straordinario, anche se perde il quorum istitutivo, non può essere soppressa durante il concorso
La farmacia istituita in virtù dell'entrata in vigore della legge n. 27/2012 e posta a concorso straordinario, nel caso che nelle more dello svolgimento del concorso sia diminuita la popolazione comunale al punto che sia venuto meno il suo quorum istitutivo, comunque non può essere soppressa dal Comune
Massima
Farmacia – istituzione ex l. n. 27/2012 – concorso straordinario per la sua assegnazione – diminuzione della popolazione – perdita del quorum – soppressione del Comune durante lo svolgimento del concorso straordinario - impossibilità
Un Comune, dopo aver istituito una nuova sede ai sensi della legge n. 27/2012 e dell'abbassamento del quorum farmacie/abitanti ivi stabilito, nelle more dello svolgimento del concorso straordinario regionale, decide “di non dare più seguito all'istituzione” perché è venuto meno, per la diminuzione della popolazione, il quorum per cui la sede era stata istituita.
Poiché la Regione Campania non dà rilievo alla delibera comunale ed assegna la sede, un titolare di farmacia operativa nel Comune impugna gli atti regionali con riguardo anche all'assegnazione chiedendo che vengano annullati giacché, a fronte di un provvedimento di soppressione adottato dal Comune e divenuto definitivo, la Regione avrebbe dovuto semplicemente prenderne atto ed eliminare o quantomeno non assegnare la sede soppressa.
Il TAR partenopeo, nel qualificare l'atto comunale come “ambiguo” nei contenuti e certamente non idoneo a determinare la soppressione della sede, comunque afferma un principio importante: le sedi poste a concorso straordinario non possono essere soppresse durante lo svolgimento dello stesso.
Nello specifico, infatti, stabilisce che la soppressione può essere disposta solo per le sedi vacanti, mentre non può essere fatta né per quelle già assegnate né per quelle oggetto di procedura concorsuale.
Premettendo che che la revisione periodica delle farmacie non comporta, in caso di mutamenti demografici, l'obbligo di sopprimere le sedi farmaceutiche vacanti quando per le stesse sia pendente il relativo concorso straordinario, il Collegio rende ancora più chiaro il proprio ragionamento quando afferma che è evidente che, sino alla definitiva chiusura del concorso, il suo "oggetto" non può essere influenzato dalla fisiologica e possibile ulteriore modificazione di una serie di dati di fatto.
Avallare la sopprimibilità delle sedi poste a concorso straordinario durante il suo svolgimento, in definitiva, secondo il TAR, significherebbe vanificare ogni possibilità di chiusura regolare del concorso, essendo evidente che tutti i concorrenti vi hanno partecipato sulla base delle presupposte sedi individuate e che, ogni modifica delle stesse, inciderebbe sulle regole del concorso esponendolo a una sorta di imprevedibile incertezza incompatibile con lo svolgimento regolare di una procedura concorsuale.
La sentenza si pone all'interno di un filone giurisprudenziale tutt'altro che univoco in materia, anzi, sicché alla luce delle oscillazioni in essere, sul punto si renderà prima o poi necessaria una pronuncia autorevole da parte del Consiglio di Stato.
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