Laboratori di analisi contro farmacie: dal TAR Ancona una pronuncia cautelare favorevole per le seconde
Viene respinta per assenza di danno grave ed irreparabile l'istanza di sospensiva dei laboratori di analisi contro la delibera di Giunta regionale delle Marche n. 970 del 2024, relativa alle linee di indirizzo sull'utilizzo dei locali da parte delle farmacie per l'erogazione dei servizi sanitari ex d. lgs. n. 153/2009
Massima
Farmacia – delibera di giunta regionale Marche – linee di indirizzo sui locali per erogazione servizi sanitari da parte delle farmacie – impugnativa dei laboratori di analisi – istanza cautelare – assenza pregiudizio grave ed irreparabile – reiezione
Nella contrapposizione che si va delineando tra i laboratori di analisi e le farmacie relativamente ai servizi sanitari erogabili dalle seconde, anche in locali ulteriori rispetto a quelli in cui è la farmacia (vedasi anche l'ordinanza dell'11 settembre 2024 del TAR Palermo in questa rivista), le seconde riportano un risultato favorevole con questa pronuncia.
Ventisei laboratori di analisi impugnano la delibera di Giunta regionale delle Marche n. 970 del 24 giugno 2024. Con essa, pubblicata sul BURM del 5 luglio 2024, sono approvate le linee di indirizzo per l'utilizzo di locali da parte di farmacie convenzionate delle Marche per l'erogazione dei servizi sanitari di cui al d. lgs. n. 153/2009. L'esecuzione di detti servizi è praticabile: a) in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza ed allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco, b) in locali esterni distaccati, ove sia consentito l'accesso al pubblico. c) all'interno della farmacia, negli orari di chiusura della stessa, purché lo spazio dedicato sia diverso dal banco vendita, dal laboratorio galenico e dal magazzino, in tutti quei casi in cui la farmacia non possegga i requisiti dimensionali per assicurare le aree apposite ed in mancanza di locali esterni.
Le prestazioni che, in base alla delibera impugnata, possono essere erogate dalle farmacie sono i test ad uso professionale, non destinati all'attività di laboratorio, per l'effettuazione del prelievo di sangue capillare e il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, in tutti i casi in cui i referti non devono essere firmati da un medico di laboratorio o altro professionista; in ogni caso viene esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti. Le farmacie possono offrire prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo.
A seguito della richiesta della misura cautelare consistente nella sospensione dell'efficacia della detta delibera, il Collegio ha adottato la sopraindicata ordinanza, con cui ha respinto l'istanza di sospensiva indicando che non sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile atto a giustificare la concessione della misura cautelare richiesta, non potendosi ritenere tale quello di natura economica addotto dai ricorrenti in maniera comunque generica ed eventuale.
La delibera dunque ha ottenuto un primo momentaneo “via libera” dal TAR, consentendo alle farmacie delle Marche un ulteriore passo avanti verso la più compiuta realizzazione della “farmacia dei servizi”.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/ordinanza del 9 novembre 2024
Laboratori di analisi contro farmacie: dal TAR Ancona una pronuncia cautelare favorevole per le seconde
Viene respinta per assenza di danno grave ed irreparabile l'istanza di sospensiva dei laboratori di analisi contro la delibera di Giunta regionale delle Marche n. 970 del 2024, relativa alle linee di indirizzo sull'utilizzo dei locali da parte delle farmacie per l'erogazione dei servizi sanitari ex d. lgs. n. 153/2009
Massima
Farmacia – delibera di giunta regionale Marche – linee di indirizzo sui locali per erogazione servizi sanitari da parte delle farmacie – impugnativa dei laboratori di analisi – istanza cautelare – assenza pregiudizio grave ed irreparabile – reiezione
Nella contrapposizione che si va delineando tra i laboratori di analisi e le farmacie relativamente ai servizi sanitari erogabili dalle seconde, anche in locali ulteriori rispetto a quelli in cui è la farmacia (vedasi anche l'ordinanza dell'11 settembre 2024 del TAR Palermo in questa rivista), le seconde riportano un risultato favorevole con questa pronuncia.
Ventisei laboratori di analisi impugnano la delibera di Giunta regionale delle Marche n. 970 del 24 giugno 2024. Con essa, pubblicata sul BURM del 5 luglio 2024, sono approvate le linee di indirizzo per l'utilizzo di locali da parte di farmacie convenzionate delle Marche per l'erogazione dei servizi sanitari di cui al d. lgs. n. 153/2009. L'esecuzione di detti servizi è praticabile: a) in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati all'accoglienza dell'utenza ed allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco, b) in locali esterni distaccati, ove sia consentito l'accesso al pubblico. c) all'interno della farmacia, negli orari di chiusura della stessa, purché lo spazio dedicato sia diverso dal banco vendita, dal laboratorio galenico e dal magazzino, in tutti quei casi in cui la farmacia non possegga i requisiti dimensionali per assicurare le aree apposite ed in mancanza di locali esterni.
Le prestazioni che, in base alla delibera impugnata, possono essere erogate dalle farmacie sono i test ad uso professionale, non destinati all'attività di laboratorio, per l'effettuazione del prelievo di sangue capillare e il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, in tutti i casi in cui i referti non devono essere firmati da un medico di laboratorio o altro professionista; in ogni caso viene esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti. Le farmacie possono offrire prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo.
A seguito della richiesta della misura cautelare consistente nella sospensione dell'efficacia della detta delibera, il Collegio ha adottato la sopraindicata ordinanza, con cui ha respinto l'istanza di sospensiva indicando che non sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile atto a giustificare la concessione della misura cautelare richiesta, non potendosi ritenere tale quello di natura economica addotto dai ricorrenti in maniera comunque generica ed eventuale.
La delibera dunque ha ottenuto un primo momentaneo “via libera” dal TAR, consentendo alle farmacie delle Marche un ulteriore passo avanti verso la più compiuta realizzazione della “farmacia dei servizi”.
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