Le farmacie rurali sussidiate, in quanto presìdi essenziali di assistenza alle zone disagiate, sono assoggettate a criteri di decentramento di gran lunga più stringenti
Il TAR Ancona ricostruisce puntualmente tutta la normativa in materia di decentramento ex art. 5 commi 1 e 2 della l. n. 362/1991 e si pronuncia sulla “quasi impossibilità” di poter usufruire del decentramento ex art. 5 comma 2 da parte delle farmacie rurali sussidiate, attesa la loro funzione specifica
Massima
Farmacia – rurale sussidiata – istanza di decentramento ex art. 5 comma 2 l. n. 362/1991 – permanenza di un nucleo di 900 abitanti nella propria zona – funzione della farmacia rurale di assistenza alle zone disagiate – rigetto dell'istanza – legittimità
Con una sentenza estremamente puntuale e ricca di riferimenti giurisprudenziali il TAR Ancona analizza con assoluta chiarezza l'istituto del decentramento, indicando le differenze di procedimento e dei presupposti tra il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 5 della l. n. 362/1991 (si veda anche, sull'argomento, l'articolo di approfondimento su questa rivista: “Trasferimento della farmacia ex art. 5 comma 2 l. n. 362/1991: è possibile soltanto se sono sorti nuovi insediamenti abitativi”).
Applicando le coordinate normative, anche regionali, alla richiesta (rigettata dal Comune) di trasferimento di un titolare di farmacia rurale sussidiata (istituita, a quanto risulterebbe, in base al criterio demografico), il TAR conclude per la legittimità del rigetto attesa la delicata funzione di assistenza farmaceutica espletata dalle farmacie rurali sussidiate, anche alla luce della concreta permanenza, nella zona del farmacista istante, di circa novecento abitanti, tendenzialmente costante negli anni.
La vicenda prende le mosse da una richiesta di decentramento mediante trasferimento a domanda ex art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991 da parte di un farmacista rurale (la cui farmacia, come detto, serve una zona in cui abitano circa 900 persone) in una diversa zona in cui vi sono circa cinquemila abitanti ed una sola farmacia.
Il Comune esamina l'istanza nel procedimento di revisione della pianta organica e, non modificando la zona del farmacista istante, la respinge.
Da qui il ricorso, deciso con una sentenza estremamente puntuale in cui il Collegio:
- ricostruisce in via generale i diversi presupposti per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della l. n. 352/1991,
- applica i suddetti principi generali alle farmacie rurali, richiamando copiosa giurisprudenza,
- restringe progressivamente il focus della sua analisi alla fattispecie del trasferimento ex art. 5 comma 2 delle farmacie rurali sussidiate,
- conclude per l'impossibilità del trasferimento nel caso concreto.
In tale percorso argomentativo, nel caso di specie, ha rilievo non soltanto la normativa statale (appunto l'art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991), ma anche quella regionale che, nelle Marche, è espressamente individuata nell'art. 4 comma 1 lett. a del Regolamento n. 2/2019, secondo cui il decentramento consiste nel trasferimento della sede “da una zona del Comune in cui sia riscontrato un esubero ad una zona di insediamento abitativo carente di assistenza farmaceutica”.
Il TAR allora procede ad una lettura in combinato disposto della legge statale e della disposizione regionale, per arrivare alla conclusione che il trasferimento di una farmacia è possibile al verificarsi delle seguenti condizioni: che vi sia una zona di nuovo insediamento abitativo carente di assistenza farmaceutica e che, contemporaneamente, vi sia un esubero nella zona territoriale attuale.
Applicando tali coordinate al caso concreto ne discende la legittimità del rigetto dell'istanza da parte del Comune, visto che non sussiste lo spopolamento della sede farmaceutica in cui attualmente opera il farmacista rurale che ha chiesto il trasferimento, che invece risulta caratterizzata da una popolazione sostanzialmente stabile, di circa 900 abitanti, sin dall’anno 2000. La sentenza rimarca che il Comune ha indicato nei propri atti che tale frazione è attiva e che sono presenti altri servizi e attività commerciali, sicché non vi è alcuna condizione di esubero di assistenza nella frazione.
Poiché la decisione del Comune è dipesa peraltro principalmente dall'esigenza di tutelare l'assistenza farmaceutica nella frazione in cui opera il farmacista rurale istante, secondo il TAR non vi sono (già di per sé) le condizioni per giudicare illegittimo l'atto.
La sentenza al proposito allarga poi lo spettro della sua analisi in via generale alla tipologia delle farmacie rurali sussidiate, indicando che esse per loro natura sono peraltro destinate a servire centri abitati di piccole dimensioni e collocati in aree disagiate, sicché ad esse si applicano criteri ben più stringenti di decentramento, “stante la loro natura di fondamentale presidio di assistenza farmaceutica per le zone disagiate”.
In buona sostanza la giurisprudenza ancora una volta sostanzialmente ritiene possibile il trasferimento ex art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991 delle farmacie rurali (istituite sulla base del criterio demografico come quella del caso di specie, per quelle istituite ai sensi dell'art. 104 del TULS vi sono ulteriori e ben più complesse problematiche) a partire da una condizione imprescindibile: la circostanza che la zona in cui esse operano, nel tempo successivo alla loro istituzione ed apertura, si sia di fatto completamente spopolata, rendendo logicamente superfluo ed inutile il permanere di un esercizio farmaceutico in loco.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/sentenza del 27 gennaio 2026
Le farmacie rurali sussidiate, in quanto presìdi essenziali di assistenza alle zone disagiate, sono assoggettate a criteri di decentramento di gran lunga più stringenti
Il TAR Ancona ricostruisce puntualmente tutta la normativa in materia di decentramento ex art. 5 commi 1 e 2 della l. n. 362/1991 e si pronuncia sulla “quasi impossibilità” di poter usufruire del decentramento ex art. 5 comma 2 da parte delle farmacie rurali sussidiate, attesa la loro funzione specifica
Massima
Farmacia – rurale sussidiata – istanza di decentramento ex art. 5 comma 2 l. n. 362/1991 – permanenza di un nucleo di 900 abitanti nella propria zona – funzione della farmacia rurale di assistenza alle zone disagiate – rigetto dell'istanza – legittimità
Con una sentenza estremamente puntuale e ricca di riferimenti giurisprudenziali il TAR Ancona analizza con assoluta chiarezza l'istituto del decentramento, indicando le differenze di procedimento e dei presupposti tra il comma 1 ed il comma 2 dell'art. 5 della l. n. 362/1991 (si veda anche, sull'argomento, l'articolo di approfondimento su questa rivista: “Trasferimento della farmacia ex art. 5 comma 2 l. n. 362/1991: è possibile soltanto se sono sorti nuovi insediamenti abitativi”).
Applicando le coordinate normative, anche regionali, alla richiesta (rigettata dal Comune) di trasferimento di un titolare di farmacia rurale sussidiata (istituita, a quanto risulterebbe, in base al criterio demografico), il TAR conclude per la legittimità del rigetto attesa la delicata funzione di assistenza farmaceutica espletata dalle farmacie rurali sussidiate, anche alla luce della concreta permanenza, nella zona del farmacista istante, di circa novecento abitanti, tendenzialmente costante negli anni.
La vicenda prende le mosse da una richiesta di decentramento mediante trasferimento a domanda ex art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991 da parte di un farmacista rurale (la cui farmacia, come detto, serve una zona in cui abitano circa 900 persone) in una diversa zona in cui vi sono circa cinquemila abitanti ed una sola farmacia.
Il Comune esamina l'istanza nel procedimento di revisione della pianta organica e, non modificando la zona del farmacista istante, la respinge.
Da qui il ricorso, deciso con una sentenza estremamente puntuale in cui il Collegio:
- ricostruisce in via generale i diversi presupposti per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 5 della l. n. 352/1991,
- applica i suddetti principi generali alle farmacie rurali, richiamando copiosa giurisprudenza,
- restringe progressivamente il focus della sua analisi alla fattispecie del trasferimento ex art. 5 comma 2 delle farmacie rurali sussidiate,
- conclude per l'impossibilità del trasferimento nel caso concreto.
In tale percorso argomentativo, nel caso di specie, ha rilievo non soltanto la normativa statale (appunto l'art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991), ma anche quella regionale che, nelle Marche, è espressamente individuata nell'art. 4 comma 1 lett. a del Regolamento n. 2/2019, secondo cui il decentramento consiste nel trasferimento della sede “da una zona del Comune in cui sia riscontrato un esubero ad una zona di insediamento abitativo carente di assistenza farmaceutica”.
Il TAR allora procede ad una lettura in combinato disposto della legge statale e della disposizione regionale, per arrivare alla conclusione che il trasferimento di una farmacia è possibile al verificarsi delle seguenti condizioni: che vi sia una zona di nuovo insediamento abitativo carente di assistenza farmaceutica e che, contemporaneamente, vi sia un esubero nella zona territoriale attuale.
Applicando tali coordinate al caso concreto ne discende la legittimità del rigetto dell'istanza da parte del Comune, visto che non sussiste lo spopolamento della sede farmaceutica in cui attualmente opera il farmacista rurale che ha chiesto il trasferimento, che invece risulta caratterizzata da una popolazione sostanzialmente stabile, di circa 900 abitanti, sin dall’anno 2000. La sentenza rimarca che il Comune ha indicato nei propri atti che tale frazione è attiva e che sono presenti altri servizi e attività commerciali, sicché non vi è alcuna condizione di esubero di assistenza nella frazione.
Poiché la decisione del Comune è dipesa peraltro principalmente dall'esigenza di tutelare l'assistenza farmaceutica nella frazione in cui opera il farmacista rurale istante, secondo il TAR non vi sono (già di per sé) le condizioni per giudicare illegittimo l'atto.
La sentenza al proposito allarga poi lo spettro della sua analisi in via generale alla tipologia delle farmacie rurali sussidiate, indicando che esse per loro natura sono peraltro destinate a servire centri abitati di piccole dimensioni e collocati in aree disagiate, sicché ad esse si applicano criteri ben più stringenti di decentramento, “stante la loro natura di fondamentale presidio di assistenza farmaceutica per le zone disagiate”.
In buona sostanza la giurisprudenza ancora una volta sostanzialmente ritiene possibile il trasferimento ex art. 5 comma 2 della l. n. 362/1991 delle farmacie rurali (istituite sulla base del criterio demografico come quella del caso di specie, per quelle istituite ai sensi dell'art. 104 del TULS vi sono ulteriori e ben più complesse problematiche) a partire da una condizione imprescindibile: la circostanza che la zona in cui esse operano, nel tempo successivo alla loro istituzione ed apertura, si sia di fatto completamente spopolata, rendendo logicamente superfluo ed inutile il permanere di un esercizio farmaceutico in loco.
Normativa
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