Lo spostamento della farmacia in locali capaci di garantire l'erogazione dei nuovi servizi è motivo valido per ottenere la modifica della pianta organica
Se i locali in cui è attualmente ubicata una farmacia non garantiscono la possibilità di erogare i nuovi servizi e nell'ambito della zona di pertinenza è impossibile o difficoltoso reperirne altri idonei, il Comune può modificare la pianta organica per consentire lo spostamento della farmacia al fine di garantire un miglioramento qualitativo dell'assistenza farmaceutica sul territorio
Massima
Farmacia – pianta organica – impossibilità di erogare nuovi servizi nei locali dell'esercizio farmaceutico – difficoltà o impossibilità di reperire locali esterni – modifica della pianta organica per consentire lo spostamento della farmacia in nuovi idonei locali – possibilità – miglioramento qualitativo dell'assistenza farmaceutica
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Con la possibilità, da parte delle farmacie, di erogare i servizi sanitari previsti dalla normativa, si apre la problematica della ricerca di locali idonei a garantirne l'erogazione. Tale situazione ha riflessi sulla pianta organica: a volte i locali per l'ampliamento della farmacia non sono disponibili (ricordiamo che adesso si apre quantomeno una questione interpretativa giacché l'art. 60 comma 3 della l. n. 182/2025 consente l'erogazione dei detti servizi in locali “separati”, quindi non necessariamente “esterni”: “Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove e' ubicata la farmacia. In detti locali e' vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti”), altre volte nella zona di pertinenza possono non esservi locali esterni idonei a garantire i nuovi servizi.
É vero che la disciplina in vigore consente i cd. contratti di rete, ma è altrettanto vero che potrebbe configurare una disparità di trattamento garantire ad alcuni titolari la possibilità di gestire in proprio i nuovi servizi (perché nella propria zona vi sono locali disponibili), ed obbligare altri (che non hanno locali disponibili nella propria zona) a trovare chi li possa associare nel contratto di rete, magari non trovandolo.
Il principio cardine della pianta organica farmaceutica, e cioè quello dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, va allora arricchito e riletto alla luce delle novità che hanno riguardato la professione del farmacista; in tale prospettiva diventa importante garantire adesso non soltanto la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici ai fini della dispensazione dei medicinali, ma anche, all'interno di tale cornice, garantire l'incremento diffuso di farmacie che erogano i servizi.
La difficoltà o impossibilità di trovare nuovi locali per i detti servizi determina allora nuovi interrogativi: il Comune può modificare la pianta organica per consentire lo spostamento della farmacia in un'ubicazione dove sia possibile l'ampliamento della farmacia medesima a fini di erogazione di servizi?
In questo caso la modifica non avverrebbe per garantire l'attività di dispensazione dei medicinali da parte della farmacia (che non è in discussione), ma per garantire l'attività che la farmacia può effettuare mediante l'erogazione dei nuovi servizi.
A tale interrogativo ha dato risposta il TAR Ancona che, con la sentenza del 24 gennaio 2026, si è espresso positivamente al riguardo: “la revisione della pianta organica assolve alla funzione di consentire la modificazione del numero delle sedi e della loro localizzazione laddove emerga, col trascorrere del tempo, una sopravvenuta disfunzionalità nella pianificazione effettuata, rilevatasi non più rispondente all'interesse pubblico. Ciò si verifica, normalmente, in caso di spostamento della popolazione (in genere dal centro storico verso le zone periferiche ove sono sorti nel frattempo nuovi insediamenti abitativi), ovvero in caso di incremento del numero dei residenti (comportando in tal caso, l'incremento del numero delle sedi farmaceutiche). Ma anche l’impossibilità o la difficoltà a reperire locali idonei dove ubicare una nuova sede farmaceutica o a consentire l’ampliamento di una sede esistente per l’erogazione di servizi aggiuntivi sono variabili che vanno prese in considerazione dall’Amministrazione ai fini di una corretta distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, anche sotto l’aspetto qualitativo”.
Il passaggio più interessante della sentenza è il riferimento all' “aspetto qualitativo” della distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio: una diffusione capillare di farmacie che erogano servizi aumenta infatti la qualità dell'assistenza farmaceutica a favore dei cittadini.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Ancona/sentenza del 24 gennaio 2026
Lo spostamento della farmacia in locali capaci di garantire l'erogazione dei nuovi servizi è motivo valido per ottenere la modifica della pianta organica
Se i locali in cui è attualmente ubicata una farmacia non garantiscono la possibilità di erogare i nuovi servizi e nell'ambito della zona di pertinenza è impossibile o difficoltoso reperirne altri idonei, il Comune può modificare la pianta organica per consentire lo spostamento della farmacia al fine di garantire un miglioramento qualitativo dell'assistenza farmaceutica sul territorio
Massima
Farmacia – pianta organica – impossibilità di erogare nuovi servizi nei locali dell'esercizio farmaceutico – difficoltà o impossibilità di reperire locali esterni – modifica della pianta organica per consentire lo spostamento della farmacia in nuovi idonei locali – possibilità – miglioramento qualitativo dell'assistenza farmaceutica
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Con la possibilità, da parte delle farmacie, di erogare i servizi sanitari previsti dalla normativa, si apre la problematica della ricerca di locali idonei a garantirne l'erogazione. Tale situazione ha riflessi sulla pianta organica: a volte i locali per l'ampliamento della farmacia non sono disponibili (ricordiamo che adesso si apre quantomeno una questione interpretativa giacché l'art. 60 comma 3 della l. n. 182/2025 consente l'erogazione dei detti servizi in locali “separati”, quindi non necessariamente “esterni”: “Per l'erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove e' ubicata la farmacia. In detti locali e' vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti”), altre volte nella zona di pertinenza possono non esservi locali esterni idonei a garantire i nuovi servizi.
É vero che la disciplina in vigore consente i cd. contratti di rete, ma è altrettanto vero che potrebbe configurare una disparità di trattamento garantire ad alcuni titolari la possibilità di gestire in proprio i nuovi servizi (perché nella propria zona vi sono locali disponibili), ed obbligare altri (che non hanno locali disponibili nella propria zona) a trovare chi li possa associare nel contratto di rete, magari non trovandolo.
Il principio cardine della pianta organica farmaceutica, e cioè quello dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, va allora arricchito e riletto alla luce delle novità che hanno riguardato la professione del farmacista; in tale prospettiva diventa importante garantire adesso non soltanto la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici ai fini della dispensazione dei medicinali, ma anche, all'interno di tale cornice, garantire l'incremento diffuso di farmacie che erogano i servizi.
La difficoltà o impossibilità di trovare nuovi locali per i detti servizi determina allora nuovi interrogativi: il Comune può modificare la pianta organica per consentire lo spostamento della farmacia in un'ubicazione dove sia possibile l'ampliamento della farmacia medesima a fini di erogazione di servizi?
In questo caso la modifica non avverrebbe per garantire l'attività di dispensazione dei medicinali da parte della farmacia (che non è in discussione), ma per garantire l'attività che la farmacia può effettuare mediante l'erogazione dei nuovi servizi.
A tale interrogativo ha dato risposta il TAR Ancona che, con la sentenza del 24 gennaio 2026, si è espresso positivamente al riguardo: “la revisione della pianta organica assolve alla funzione di consentire la modificazione del numero delle sedi e della loro localizzazione laddove emerga, col trascorrere del tempo, una sopravvenuta disfunzionalità nella pianificazione effettuata, rilevatasi non più rispondente all'interesse pubblico. Ciò si verifica, normalmente, in caso di spostamento della popolazione (in genere dal centro storico verso le zone periferiche ove sono sorti nel frattempo nuovi insediamenti abitativi), ovvero in caso di incremento del numero dei residenti (comportando in tal caso, l'incremento del numero delle sedi farmaceutiche). Ma anche l’impossibilità o la difficoltà a reperire locali idonei dove ubicare una nuova sede farmaceutica o a consentire l’ampliamento di una sede esistente per l’erogazione di servizi aggiuntivi sono variabili che vanno prese in considerazione dall’Amministrazione ai fini di una corretta distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio, anche sotto l’aspetto qualitativo”.
Il passaggio più interessante della sentenza è il riferimento all' “aspetto qualitativo” della distribuzione del servizio farmaceutico sul territorio: una diffusione capillare di farmacie che erogano servizi aumenta infatti la qualità dell'assistenza farmaceutica a favore dei cittadini.
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