Localizzazione della farmacia: nella fase cautelare prevale l'interesse pubblico all'attivazione della farmacia, a maggior ragione se vacante da anni
Nel giudizio relativo alla localizzazione di una sede farmaceutica, se quest'ultima è vacante da anni ed è prossima all'apertura, prevale in fase cautelare l'interesse pubblico all'attivazione di una nuova sede a fronte dell'interesse del farmacista ricorrente limitrofo, il cui pregiudizio economico è ristorabile all'esito del giudizio
Massima
Farmacia – ricorso – istanza di sospensiva – violazione del principio della equa distribuzione sul territorio - asserito danno patrimoniale – imminente apertura della nuova farmacia – prevalenza dell'interesse pubblico a potenziare l'assistenza farmaceutica mediante nuova apertura - reiezione
Un titolare di farmacia impugna la localizzazione di una nuova sede, posta a confine con la propria, per una serie di motivi, tra i quali la violazione del principio della equa distribuzione delle farmacie sul territorio. Una volta intervenuto l'atto di assegnazione della nuova sede istituita e posta a concorso, impugna anche quest'atto chiedendone la sospensione dell'efficacia.
In fase cautelare il TAR Perugia respinge l'istanza cautelare partendo da due presupposti in punto di fatto: 1) la farmacia è vacante da anni, 2) la scadenza del termine per l'apertura della sede è oramai imminente, essendo fissata a distanza di soli sei giorni dalla data di discussione in camera di consiglio; sulla base di tali presupposti il Collegio si orienta per ritenere prevalente da un canto l'interesse pubblico all'attivazione della farmacia istituita da più di dieci anni e rimasta per tutto questo tempo vacante, dall'altro canto il coincidente interesse privato delle assegnatarie, che per apprestare l'apertura della farmacia assegnata hanno lasciato le precedenti occupazioni e sostenuto ingenti esborsi di denaro.
Per quanto concerne il (recessivo) interesse del farmacista ricorrente, il Collegio afferma che l'eventuale pregiudizio economico conseguente all'apertura della nuova farmacia è ristorabile mediante il risarcimento dei danni qualora in sede di merito si proceda ad annullare gli atti impugnati.
N.B.: La presente ordinanza non è stata appellata e il giudizio si è poi concluso con la sentenza del 15 marzo 2024 (vedi in questa rivista).
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Perugia/ordinanza del 26 ottobre 2023
Localizzazione della farmacia: nella fase cautelare prevale l'interesse pubblico all'attivazione della farmacia, a maggior ragione se vacante da anni
Nel giudizio relativo alla localizzazione di una sede farmaceutica, se quest'ultima è vacante da anni ed è prossima all'apertura, prevale in fase cautelare l'interesse pubblico all'attivazione di una nuova sede a fronte dell'interesse del farmacista ricorrente limitrofo, il cui pregiudizio economico è ristorabile all'esito del giudizio
Massima
Farmacia – ricorso – istanza di sospensiva – violazione del principio della equa distribuzione sul territorio - asserito danno patrimoniale – imminente apertura della nuova farmacia – prevalenza dell'interesse pubblico a potenziare l'assistenza farmaceutica mediante nuova apertura - reiezione
Un titolare di farmacia impugna la localizzazione di una nuova sede, posta a confine con la propria, per una serie di motivi, tra i quali la violazione del principio della equa distribuzione delle farmacie sul territorio. Una volta intervenuto l'atto di assegnazione della nuova sede istituita e posta a concorso, impugna anche quest'atto chiedendone la sospensione dell'efficacia.
In fase cautelare il TAR Perugia respinge l'istanza cautelare partendo da due presupposti in punto di fatto: 1) la farmacia è vacante da anni, 2) la scadenza del termine per l'apertura della sede è oramai imminente, essendo fissata a distanza di soli sei giorni dalla data di discussione in camera di consiglio; sulla base di tali presupposti il Collegio si orienta per ritenere prevalente da un canto l'interesse pubblico all'attivazione della farmacia istituita da più di dieci anni e rimasta per tutto questo tempo vacante, dall'altro canto il coincidente interesse privato delle assegnatarie, che per apprestare l'apertura della farmacia assegnata hanno lasciato le precedenti occupazioni e sostenuto ingenti esborsi di denaro.
Per quanto concerne il (recessivo) interesse del farmacista ricorrente, il Collegio afferma che l'eventuale pregiudizio economico conseguente all'apertura della nuova farmacia è ristorabile mediante il risarcimento dei danni qualora in sede di merito si proceda ad annullare gli atti impugnati.
N.B.: La presente ordinanza non è stata appellata e il giudizio si è poi concluso con la sentenza del 15 marzo 2024 (vedi in questa rivista).
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