Merita la sanzione il docente universitario di “Ricerca e sviluppo del farmaco” che si fa sostituire nelle lezioni da rappresentanti di industrie farmaceutiche
E' legittima la sanzione di un mese di sospensione dall'insegnamento e dallo stipendio per il docente universitario che si sia fatto sostituire nelle sedici lezioni del suo corso da soggetti terzi rappresentanti di industrie farmaceutiche
Massima
Medicinali – insegnamento universitario – ricerca e sviluppo del farmaco – affidamento delle lezioni a rappresentanti di aziende farmaceutiche – sanzione – sospensione dagli uffici e dallo stipendio per un mese - legittimità
Un docente universitario di “Ricerca e sviluppo del farmaco” demanda pressoché tutte le sedici lezioni del suo corso a rappresentanti delle industrie farmaceutiche, spesso senza neanche essere in aula e l'Università, a seguito della denuncia da parte di studenti, lo sanziona con la sospensione per un mese dallo stipendio e dagli uffici, con conseguente perdita dell'anzianità di servizio pari al periodo di sospensione.
Il Consiglio di Stato, a cui il docente si rivolge per ottenere l'annullamento della sentenza del TAR (che aveva respinto il suo ricorso), conferma la sentenza, rigettando l'appello.
La vicenda prende le mosse da una nota firmata da alcuni studenti che lamentano comportamenti del docente suscettibili di violare la Carta dei Diritti degli Studenti: all'esito delle verifiche disposte dall'Università, al docente viene contestato l’avvenuto svolgimento di una serie di lezioni, anche in sua assenza, in forma seminariale effettuate da relatori esterni e rappresentanti di industrie farmaceutiche e la mancanza di un insegnamento corrispondente ai crediti attribuiti al corso. In base a tanto viene disposta la predetta sanzione.
L'impugnazione della stessa, come detto, viene respinta sia dal TAR che, adesso, dal Consiglio di Stato.
In particolare i Giudici di Palazzo Spada rilevano che l'aver demandato quasi interamente tutte le 16 lezioni del suo corso a rappresentanti delle Industrie Farmaceutiche e, quindi, a soggetti terzi estranei al mondo accademico e alle relative garanzie di serietà e rigore scientifici, spesso peraltro senza neppure essere presente in aula, denota un comportamento del docente non conforme ai doveri didattici e quindi suscettibile di essere punito con sanzione applicata nei suoi confronti che, per tale motivo, deve ritenersi proporzionata e non vessatoria.
Il Collegio, inoltre, ritiene del tutto irrilevante la circostanza che la generalità degli studenti, in ordine alla richiesta di valutazione del corso, avesse espresso un riscontro favorevole; secondo la sentenza ciò che rileva è il controllo degli organi universitari competenti sulla necessaria qualità dell’insegnamento. Sul punto il Consiglio di Stato sostiene che il consenso maggioritario di popolarità del corso fra gli studenti non può mai annullare e porre nel nulla il dissenso di una parte degli stessi, che può invece rappresentare la spia di una carenza di qualità dell'insegnamento sulla quale effettuare le verifiche del caso al fine di accertare i fatti.
Fermo restando che la sentenza è condivisibile per la peculiarità della vicenda, va tuttavia sottolineato da parte nostra che la lezione universitaria comunque tenuta dal docente, se viene anche arricchita, per una parte del tempo a disposizione, mediante un format di dialogo, con l'esperienza “sul campo” testimoniata da un rappresentante delle industrie farmaceutiche, può fornire un quid di concretezza perfettamente coerente con le esigenze di rigore e qualità dell'insegnamento universitario.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 24 febbraio 2025
Merita la sanzione il docente universitario di “Ricerca e sviluppo del farmaco” che si fa sostituire nelle lezioni da rappresentanti di industrie farmaceutiche
E' legittima la sanzione di un mese di sospensione dall'insegnamento e dallo stipendio per il docente universitario che si sia fatto sostituire nelle sedici lezioni del suo corso da soggetti terzi rappresentanti di industrie farmaceutiche
Massima
Medicinali – insegnamento universitario – ricerca e sviluppo del farmaco – affidamento delle lezioni a rappresentanti di aziende farmaceutiche – sanzione – sospensione dagli uffici e dallo stipendio per un mese - legittimità
Un docente universitario di “Ricerca e sviluppo del farmaco” demanda pressoché tutte le sedici lezioni del suo corso a rappresentanti delle industrie farmaceutiche, spesso senza neanche essere in aula e l'Università, a seguito della denuncia da parte di studenti, lo sanziona con la sospensione per un mese dallo stipendio e dagli uffici, con conseguente perdita dell'anzianità di servizio pari al periodo di sospensione.
Il Consiglio di Stato, a cui il docente si rivolge per ottenere l'annullamento della sentenza del TAR (che aveva respinto il suo ricorso), conferma la sentenza, rigettando l'appello.
La vicenda prende le mosse da una nota firmata da alcuni studenti che lamentano comportamenti del docente suscettibili di violare la Carta dei Diritti degli Studenti: all'esito delle verifiche disposte dall'Università, al docente viene contestato l’avvenuto svolgimento di una serie di lezioni, anche in sua assenza, in forma seminariale effettuate da relatori esterni e rappresentanti di industrie farmaceutiche e la mancanza di un insegnamento corrispondente ai crediti attribuiti al corso. In base a tanto viene disposta la predetta sanzione.
L'impugnazione della stessa, come detto, viene respinta sia dal TAR che, adesso, dal Consiglio di Stato.
In particolare i Giudici di Palazzo Spada rilevano che l'aver demandato quasi interamente tutte le 16 lezioni del suo corso a rappresentanti delle Industrie Farmaceutiche e, quindi, a soggetti terzi estranei al mondo accademico e alle relative garanzie di serietà e rigore scientifici, spesso peraltro senza neppure essere presente in aula, denota un comportamento del docente non conforme ai doveri didattici e quindi suscettibile di essere punito con sanzione applicata nei suoi confronti che, per tale motivo, deve ritenersi proporzionata e non vessatoria.
Il Collegio, inoltre, ritiene del tutto irrilevante la circostanza che la generalità degli studenti, in ordine alla richiesta di valutazione del corso, avesse espresso un riscontro favorevole; secondo la sentenza ciò che rileva è il controllo degli organi universitari competenti sulla necessaria qualità dell’insegnamento. Sul punto il Consiglio di Stato sostiene che il consenso maggioritario di popolarità del corso fra gli studenti non può mai annullare e porre nel nulla il dissenso di una parte degli stessi, che può invece rappresentare la spia di una carenza di qualità dell'insegnamento sulla quale effettuare le verifiche del caso al fine di accertare i fatti.
Fermo restando che la sentenza è condivisibile per la peculiarità della vicenda, va tuttavia sottolineato da parte nostra che la lezione universitaria comunque tenuta dal docente, se viene anche arricchita, per una parte del tempo a disposizione, mediante un format di dialogo, con l'esperienza “sul campo” testimoniata da un rappresentante delle industrie farmaceutiche, può fornire un quid di concretezza perfettamente coerente con le esigenze di rigore e qualità dell'insegnamento universitario.
Riferimenti