Messaggi pubblicitari a mezzo led luminosi da parte della farmacia: il Comune non può farli rimuovere senza un effettivo contraddittorio con il titolare
Il Comune ha l'onere e l'obbligo di interloquire effettivamente con il titolare della farmacia ove non sia favorevole all'installazione, da parte di quest'ultima, di messaggi pubblicitari mediante monitor a led luminosi, e non può limitarsi ad archiviare la comunicazione senza procedere ad alcuna approfondita interlocuzione tecnica con il detto titolare
Massima
Farmacia - installazione di monitor a LED pubblicitari nelle vetrine dell’esercizio – comunicazione al Comune – archiviazione della pratica ed ordine di rimozione dei monitor – omessa interlocuzione tecnica puntuale con il titolare di farmacia – illegittimità
Un titolare di farmacia comunica al Comune di Roma di aver installato dei monitor a led luminosi per messaggi pubblicitari nelle vetrine del proprio esercizio farmaceutico; nonostante il farmacista avesse fin da subito corrisposto il relativo canone, dopo un anno il Comune avvia il procedimento per l'archiviazione, che viene concluso a distanza di altri tre anni con un provvedimento di archiviazione della detta comunicazione ed un ordine, al contempo, di rimozione dei monitor.
Il TAR Roma accoglie il ricorso del farmacista, ravvisando in primo luogo l'eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, riscontrando evidenti carenze nella valutazione sia dei fatti che della normativa applicabile. Il Collegio al proposito ritiene che l'accertamento tecnico effettuato dal Comune e, cioè, quello svolto dall’Osservatorio Astronomico, sia di attendibilità discutibile in quanto non è stato eseguito in contraddittorio con la parte interessata, non consentendole di verificare e contestare le modalità di rilevazione. Peraltro tale accertamento non proviene da un ente con competenze specifiche in materia di pubblicità ed impianti luminosi, in quanto l’Osservatorio è un organismo dedito più che altro a studi astronomici. In terzo luogo la sentenza afferma che le rilevazioni dell'Osservatorio, poste alla base dell'atto impugnato, contengono indicazioni generiche e non mettono a disposizione viceversa informazioni tecniche precise su eventuali interferenze dei led con la segnaletica stradale.
Oltre al difetto di approfondita istruttoria, la sentenza rileva anche la violazione dei diritti di partecipazione procedimentale della ricorrente, visto che nonostante quest'ultima avesse trasmesso dettagliate osservazioni difensive chiedendo un confronto tecnico, il Comune si è limitato ad adottare il provvedimento di archiviazione della comunicazione circa tre anni più tardi senza alcuna interlocuzione con il titolare di farmacia.
Secondo il Collegio questo comportamento, non garantendo gli obblighi di partecipazione procedimentale sanciti dalla L. 241/90, ha impedito alla Farmacia ogni possibile apporto nell'ambito di un confronto che doveva essere tecnico, pregiudicando in tal modo il diritto di difesa.
Poiché allora il Comune ha assunto una decisione su basi incerte e incomplete, è ravvisabile un evidente difetto di istruttoria, il che, secondo il TAR, impone l'annullamento degli atti impugnati ed il conseguente obbligo per l'Amministrazione di riesaminare la pratica mediante un doveroso confronto tecnico approfondito con il titolare di farmacia.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/sentenza del 26 febbraio 2025
Messaggi pubblicitari a mezzo led luminosi da parte della farmacia: il Comune non può farli rimuovere senza un effettivo contraddittorio con il titolare
Il Comune ha l'onere e l'obbligo di interloquire effettivamente con il titolare della farmacia ove non sia favorevole all'installazione, da parte di quest'ultima, di messaggi pubblicitari mediante monitor a led luminosi, e non può limitarsi ad archiviare la comunicazione senza procedere ad alcuna approfondita interlocuzione tecnica con il detto titolare
Massima
Farmacia - installazione di monitor a LED pubblicitari nelle vetrine dell’esercizio – comunicazione al Comune – archiviazione della pratica ed ordine di rimozione dei monitor – omessa interlocuzione tecnica puntuale con il titolare di farmacia – illegittimità
Un titolare di farmacia comunica al Comune di Roma di aver installato dei monitor a led luminosi per messaggi pubblicitari nelle vetrine del proprio esercizio farmaceutico; nonostante il farmacista avesse fin da subito corrisposto il relativo canone, dopo un anno il Comune avvia il procedimento per l'archiviazione, che viene concluso a distanza di altri tre anni con un provvedimento di archiviazione della detta comunicazione ed un ordine, al contempo, di rimozione dei monitor.
Il TAR Roma accoglie il ricorso del farmacista, ravvisando in primo luogo l'eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria, riscontrando evidenti carenze nella valutazione sia dei fatti che della normativa applicabile. Il Collegio al proposito ritiene che l'accertamento tecnico effettuato dal Comune e, cioè, quello svolto dall’Osservatorio Astronomico, sia di attendibilità discutibile in quanto non è stato eseguito in contraddittorio con la parte interessata, non consentendole di verificare e contestare le modalità di rilevazione. Peraltro tale accertamento non proviene da un ente con competenze specifiche in materia di pubblicità ed impianti luminosi, in quanto l’Osservatorio è un organismo dedito più che altro a studi astronomici. In terzo luogo la sentenza afferma che le rilevazioni dell'Osservatorio, poste alla base dell'atto impugnato, contengono indicazioni generiche e non mettono a disposizione viceversa informazioni tecniche precise su eventuali interferenze dei led con la segnaletica stradale.
Oltre al difetto di approfondita istruttoria, la sentenza rileva anche la violazione dei diritti di partecipazione procedimentale della ricorrente, visto che nonostante quest'ultima avesse trasmesso dettagliate osservazioni difensive chiedendo un confronto tecnico, il Comune si è limitato ad adottare il provvedimento di archiviazione della comunicazione circa tre anni più tardi senza alcuna interlocuzione con il titolare di farmacia.
Secondo il Collegio questo comportamento, non garantendo gli obblighi di partecipazione procedimentale sanciti dalla L. 241/90, ha impedito alla Farmacia ogni possibile apporto nell'ambito di un confronto che doveva essere tecnico, pregiudicando in tal modo il diritto di difesa.
Poiché allora il Comune ha assunto una decisione su basi incerte e incomplete, è ravvisabile un evidente difetto di istruttoria, il che, secondo il TAR, impone l'annullamento degli atti impugnati ed il conseguente obbligo per l'Amministrazione di riesaminare la pratica mediante un doveroso confronto tecnico approfondito con il titolare di farmacia.
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