Non è necessaria l'analitica motivazione per la modifica di ogni confine delle zone della pianta organica, essendo a tal fine sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori
Il Consiglio di Stato indica che le ragioni della modifica della pianta organica farmaceutica possono essere desunte dai criteri ispiratori indicati nella relazione istruttoria, senza che vi sia bisogno di motivare in maniera specifica riguardo alla modifica del confine di una singola zona
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica zona – motivazione analitica – non occorre – desunzione da criteri generali ispiratori risultanti dall'istruttoria – sufficienza
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Perugia del 24 gennaio 2025 (vedi in questa rivista), con cui era stato respinto il ricorso volto all'annullamento di una pianta organica, in cui il Comune aveva sottratto una strada alla zona del farmacista privato per assegnarla alla farmacia comunale confinante.
Il Consiglio di Stato al riguardo indica che nel revisionare la pianta organica non occorre una specifica motivazione riguardo alla singola modifica di una zona, sicché è legittima la pianta organica che, nel modificare le zone, non contenga un'analitica spiegazione dei singoli cambiamenti apportati agli ambiti territoriali.
Ciò non significa ovviamente che i Comuni siano liberati dall'obbligo motivazionale dei propri atti, ed infatti la sentenza dà atto che i Comuni devono esternare i criteri ispiratori delle decisioni assunte, che devono essere contenuti negli atti dell'intero procedimento: dagli atti dell'istruttoria deve quindi ricavarsi la ratio delle decisioni assunte, in maniera da raffrontare le singole scelte di modifica dei confini delle zone con i criteri ispiratori, per valutarne la congruità.
Il Collegio indica altresì che i criteri ispiratori che determinano le scelte dei Comuni devono essere ispirati a logica e criterio di giustizia e che, all'interno degli stessi l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità, al punto che il sindacato giurisdizionale non può essere condotto oltre i limiti della palese illogicità o dell’inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti. In buona sostanza la scelta conclusiva deve basarsi sul bilanciamento di situazioni diverse, quali:
- la consistenza della popolazione, attuale e potenzialmente insediabile,
- le vie e i mezzi di comunicazione a disposizione dei cittadini
- eventuali particolari esigenze della popolazione.
Al proposito il Collegio rammenta che i criteri ispiratori volti alla realizzazione dell'equa distribuzione devono tener conto di plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, in secondo luogo le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, in terzo luogo le distanze tra le diverse farmacie. I Comuni, nell'operare una scelta equilibrata e ragionevole, devono comunque tenere in considerazione anche l'interesse commerciale dei farmacisti.
Ciò posto la sentenza si conclude indicando che nel caso di specie i criteri ispiratori delle scelte revisionali risultano estremamente chiari e definiti dagli atti istruttori e che, a dimostrare l'equilibrio delle scelte assunte dal Comune, è la circostanza secondo cui, seppure al farmacista ricorrente è stata sottratta una parte della zona per assegnarla alla farmacia comunale confinante, comunque si è compensata la perdita territoriale mediante allargamento dei confini in altra direzione.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 10 febbraio 2026
Non è necessaria l'analitica motivazione per la modifica di ogni confine delle zone della pianta organica, essendo a tal fine sufficiente l'esternazione dei criteri ispiratori
Il Consiglio di Stato indica che le ragioni della modifica della pianta organica farmaceutica possono essere desunte dai criteri ispiratori indicati nella relazione istruttoria, senza che vi sia bisogno di motivare in maniera specifica riguardo alla modifica del confine di una singola zona
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica zona – motivazione analitica – non occorre – desunzione da criteri generali ispiratori risultanti dall'istruttoria – sufficienza
* in fondo alla pagina del presente commento è possibile scaricare il testo della sentenza, previa registrazione gratuita
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del TAR Perugia del 24 gennaio 2025 (vedi in questa rivista), con cui era stato respinto il ricorso volto all'annullamento di una pianta organica, in cui il Comune aveva sottratto una strada alla zona del farmacista privato per assegnarla alla farmacia comunale confinante.
Il Consiglio di Stato al riguardo indica che nel revisionare la pianta organica non occorre una specifica motivazione riguardo alla singola modifica di una zona, sicché è legittima la pianta organica che, nel modificare le zone, non contenga un'analitica spiegazione dei singoli cambiamenti apportati agli ambiti territoriali.
Ciò non significa ovviamente che i Comuni siano liberati dall'obbligo motivazionale dei propri atti, ed infatti la sentenza dà atto che i Comuni devono esternare i criteri ispiratori delle decisioni assunte, che devono essere contenuti negli atti dell'intero procedimento: dagli atti dell'istruttoria deve quindi ricavarsi la ratio delle decisioni assunte, in maniera da raffrontare le singole scelte di modifica dei confini delle zone con i criteri ispiratori, per valutarne la congruità.
Il Collegio indica altresì che i criteri ispiratori che determinano le scelte dei Comuni devono essere ispirati a logica e criterio di giustizia e che, all'interno degli stessi l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità, al punto che il sindacato giurisdizionale non può essere condotto oltre i limiti della palese illogicità o dell’inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposti. In buona sostanza la scelta conclusiva deve basarsi sul bilanciamento di situazioni diverse, quali:
- la consistenza della popolazione, attuale e potenzialmente insediabile,
- le vie e i mezzi di comunicazione a disposizione dei cittadini
- eventuali particolari esigenze della popolazione.
Al proposito il Collegio rammenta che i criteri ispiratori volti alla realizzazione dell'equa distribuzione devono tener conto di plurimi fattori, quali in primo luogo l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, in secondo luogo le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, in terzo luogo le distanze tra le diverse farmacie. I Comuni, nell'operare una scelta equilibrata e ragionevole, devono comunque tenere in considerazione anche l'interesse commerciale dei farmacisti.
Ciò posto la sentenza si conclude indicando che nel caso di specie i criteri ispiratori delle scelte revisionali risultano estremamente chiari e definiti dagli atti istruttori e che, a dimostrare l'equilibrio delle scelte assunte dal Comune, è la circostanza secondo cui, seppure al farmacista ricorrente è stata sottratta una parte della zona per assegnarla alla farmacia comunale confinante, comunque si è compensata la perdita territoriale mediante allargamento dei confini in altra direzione.
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