Obbligo vaccinale e accesso alla scuola dell’infanzia: la tutela della salute collettiva nell'ambito del sindacato cautelare
Obbligo vaccinale e diritto all’istruzione: il TAR rigetta l’istanza cautelare avverso i decreti di decadenza dalla scuola dell’infanzia, richiamando Corte cost. n. 5/2018 e CEDU Vavřička, nonché bilanciando l’interesse dei minori con la tutela della salute collettiva
Massima
Medicinale – obbligo di vaccinazione – scuola dell'infanzia – rifiuto dei genitori – decadenza dall'iscrizione ex art. 3-bis, comma 5, d.l. n. 73/2017 – istanza cautelare – rigetto – fumus boni iuris – insussistenza – prescrizione medica – assolta dall'obbligo vaccinale – censure su efficacia e sicurezza – inammissibilità – uso off-label – esclusione – bilanciamento con l'art. 32 Cost. – interesse del minore – periculum in mora – preminenza della salute pubblica
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa registrazione, accedere al testo dell'ordinanza
L’ordinanza del TAR Roma, nel rigettare l'istanza cautelare, affronta il tema del bilanciamento tra obbligo vaccinale pediatrico, con le conseguenti decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia ex art. 3-bis, comma 5, d.l. n. 73/2017, e i diritti fondamentali dei minori e dei genitori.
I ricorrenti, genitori di minori esclusi dalla scuola dell’infanzia per inadempimento dell’obbligo vaccinale, hanno impugnato i decreti decadenziali delle direzioni didattiche, nonché gli atti presupposti (deliberazioni della Giunta provinciale e circolari ministeriali), chiedendone la sospensione. Con motivi aggiunti hanno contestato anche la verificazione effettuata nel giudizio innanzi al TAR Bolzano.
Il Collegio, per ciò che concerne la necessità della prescrizione medica per la somministrazione dei vaccini, osserva che essa va declinata in ragione dell’obbligo vaccinale normativamente previsto e dell’obiettivo perseguito dal legislatore, ossia proteggere la salute pubblica, individuale e collettiva, attraverso la prevenzione e il controllo di malattie infettive gravi individuate nel PNPV. In quest’ottica, la prescrizione prevista dall’art. 88 d.lgs. n. 9/2006 (attuativo della direttiva 2001/83/CE) “appare assolta” dalla previsione legislativa dell’obbligo, dalla pianificazione medesima e dalla somministrazione attraverso il servizio sanitario pubblico, con il controllo medico garantito dal protocollo vaccinale seguito nei centri, di cui ha dato conto l’Azienda sanitaria nella propria relazione.
Quanto all’asserita assenza di studi scientifici su efficacia e sicurezza dei vaccini, il Collegio le dichiara inammissibili perché attengono all’autorizzazione alla commercializzazione dei vaccini, non impugnata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale. L'ordinanza quindi ritiene che non possono essere messe in discussione, in questa sede, l’efficacia e la sicurezza dei vaccini, già vagliate nel procedimento che ha portato all’emissione della non contestata autorizzazione centralizzata.
Quanto all’asserito uso off-label del vaccino esavalente, esso è stato escluso dalla verificazione acquisita nel giudizio innanzi al TAR Bolzano, secondo il Collegio con conclusioni supportate da argomentazioni logiche, coerenti e documentate, idonee a resistere prima facie alle critiche dei ricorrenti.
Il Collegio richiama la compatibilità dell’obbligo vaccinale con la Convenzione di Oviedo, che attribuisce ai genitori il diritto di decidere sugli interventi sanitari riguardanti i figli minori (art. 6), ma consente alla legge nazionale di prescindere dall’autorizzazione genitoriale quando si tratti di misure necessarie in una società democratica per la tutela della salute pubblica (art. 26). Richiama altresì la giurisprudenza della CEDU (Grande Camera, Vavřička, 8 aprile 2021), che ha qualificato le misure di esclusione dalla scuola dell’infanzia per i minori non vaccinati come necessarie in una società democratica, perseguendo legittime finalità di politica sanitaria all’interno di ampie valutazioni discrezionali rimesse agli Stati, coerenti con l’interesse dei minori, più protettive che punitive e proporzionate allo scopo.
Sul piano costituzionale, il TAR richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 5/2018, che ha sottolineato come le disposizioni sugli adempimenti delle istituzioni scolastiche, compresa l’esclusione dai servizi educativi per l’infanzia in assenza della documentazione, rappresentino norme generali sull’istruzione di competenza statale, e che la vaccinazione è legittima in quanto idonea a contemperare il diritto alla libertà di cura del singolo con il diritto degli altri e l’interesse della collettività, nonché con l’interesse dei minori, che esige tutela nei confronti dei genitori inadempienti. La scelta del legislatore non è censurabile sul piano della ragionevolezza, anche perché temperata da un rapporto con i cittadini basato su informazione, confronto e persuasione.
Il Collegio richiama altresì il parere del Consiglio di Stato n. 2065/2017, secondo cui la Costituzione non riconosce un’incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori, per la ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri e, in particolare, dei più deboli. Richiama inoltre quella giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 5/2018, n. 307/1990, n. 258/1994, n. 118/1996) relativa alla piena legittimità delle norme impositive di obblighi vaccinali e sul dovere di solidarietà, nonché la sentenza n. 258/1994, che postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo e con la salute della collettività, nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore.
Il Collegio rileva infine che l’art. 1, comma 1-ter, d.l. n. 73/2017 non impone la revisione dell’obbligo vaccinale, bensì una mera facoltà.
Quanto al periculum, i ricorrenti avevano evidenziato che per i loro figli l’anno scolastico sarebbe l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, con conseguente impossibilità di frequentare neppure un giorno. Il Collegio osserva che, ai fini cautelari, occorre tenere conto anche degli interessi contrapposti, in particolare dell’interesse alla salute pubblica attraverso il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza epidemiologica e del diritto alla salute dei bambini che frequentano la scuola materna e che, per ragioni sanitarie, non possono proteggersi con la vaccinazione dal rischio di contrarre malattie dagli esiti potenzialmente gravi. Nel bilanciamento, il diritto dei figli dei ricorrenti a frequentare la scuola materna recede di fronte al preminente interesse alla salute pubblica e al diritto alla salute dei bambini privi di copertura vaccinale per ragioni sanitarie. Il Collegio precisa che non è necessaria la dimostrazione dell’effettiva attuale presenza di bambini immunodepressi nelle specifiche sezioni, posto che l’Amministrazione deve garantire un ambiente scolastico che offra continuativamente e nella sua totalità una sicura protezione dal contagio a bambini immunodepressi che in qualunque momento potrebbero essere immessi nell’istituto.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Roma/ordinanza del 14 ottobre 2026
Obbligo vaccinale e accesso alla scuola dell’infanzia: la tutela della salute collettiva nell'ambito del sindacato cautelare
Obbligo vaccinale e diritto all’istruzione: il TAR rigetta l’istanza cautelare avverso i decreti di decadenza dalla scuola dell’infanzia, richiamando Corte cost. n. 5/2018 e CEDU Vavřička, nonché bilanciando l’interesse dei minori con la tutela della salute collettiva
Massima
Medicinale – obbligo di vaccinazione – scuola dell'infanzia – rifiuto dei genitori – decadenza dall'iscrizione ex art. 3-bis, comma 5, d.l. n. 73/2017 – istanza cautelare – rigetto – fumus boni iuris – insussistenza – prescrizione medica – assolta dall'obbligo vaccinale – censure su efficacia e sicurezza – inammissibilità – uso off-label – esclusione – bilanciamento con l'art. 32 Cost. – interesse del minore – periculum in mora – preminenza della salute pubblica
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa registrazione, accedere al testo dell'ordinanza
L’ordinanza del TAR Roma, nel rigettare l'istanza cautelare, affronta il tema del bilanciamento tra obbligo vaccinale pediatrico, con le conseguenti decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia ex art. 3-bis, comma 5, d.l. n. 73/2017, e i diritti fondamentali dei minori e dei genitori.
I ricorrenti, genitori di minori esclusi dalla scuola dell’infanzia per inadempimento dell’obbligo vaccinale, hanno impugnato i decreti decadenziali delle direzioni didattiche, nonché gli atti presupposti (deliberazioni della Giunta provinciale e circolari ministeriali), chiedendone la sospensione. Con motivi aggiunti hanno contestato anche la verificazione effettuata nel giudizio innanzi al TAR Bolzano.
Il Collegio, per ciò che concerne la necessità della prescrizione medica per la somministrazione dei vaccini, osserva che essa va declinata in ragione dell’obbligo vaccinale normativamente previsto e dell’obiettivo perseguito dal legislatore, ossia proteggere la salute pubblica, individuale e collettiva, attraverso la prevenzione e il controllo di malattie infettive gravi individuate nel PNPV. In quest’ottica, la prescrizione prevista dall’art. 88 d.lgs. n. 9/2006 (attuativo della direttiva 2001/83/CE) “appare assolta” dalla previsione legislativa dell’obbligo, dalla pianificazione medesima e dalla somministrazione attraverso il servizio sanitario pubblico, con il controllo medico garantito dal protocollo vaccinale seguito nei centri, di cui ha dato conto l’Azienda sanitaria nella propria relazione.
Quanto all’asserita assenza di studi scientifici su efficacia e sicurezza dei vaccini, il Collegio le dichiara inammissibili perché attengono all’autorizzazione alla commercializzazione dei vaccini, non impugnata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale. L'ordinanza quindi ritiene che non possono essere messe in discussione, in questa sede, l’efficacia e la sicurezza dei vaccini, già vagliate nel procedimento che ha portato all’emissione della non contestata autorizzazione centralizzata.
Quanto all’asserito uso off-label del vaccino esavalente, esso è stato escluso dalla verificazione acquisita nel giudizio innanzi al TAR Bolzano, secondo il Collegio con conclusioni supportate da argomentazioni logiche, coerenti e documentate, idonee a resistere prima facie alle critiche dei ricorrenti.
Il Collegio richiama la compatibilità dell’obbligo vaccinale con la Convenzione di Oviedo, che attribuisce ai genitori il diritto di decidere sugli interventi sanitari riguardanti i figli minori (art. 6), ma consente alla legge nazionale di prescindere dall’autorizzazione genitoriale quando si tratti di misure necessarie in una società democratica per la tutela della salute pubblica (art. 26). Richiama altresì la giurisprudenza della CEDU (Grande Camera, Vavřička, 8 aprile 2021), che ha qualificato le misure di esclusione dalla scuola dell’infanzia per i minori non vaccinati come necessarie in una società democratica, perseguendo legittime finalità di politica sanitaria all’interno di ampie valutazioni discrezionali rimesse agli Stati, coerenti con l’interesse dei minori, più protettive che punitive e proporzionate allo scopo.
Sul piano costituzionale, il TAR richiama anche la sentenza della Corte costituzionale n. 5/2018, che ha sottolineato come le disposizioni sugli adempimenti delle istituzioni scolastiche, compresa l’esclusione dai servizi educativi per l’infanzia in assenza della documentazione, rappresentino norme generali sull’istruzione di competenza statale, e che la vaccinazione è legittima in quanto idonea a contemperare il diritto alla libertà di cura del singolo con il diritto degli altri e l’interesse della collettività, nonché con l’interesse dei minori, che esige tutela nei confronti dei genitori inadempienti. La scelta del legislatore non è censurabile sul piano della ragionevolezza, anche perché temperata da un rapporto con i cittadini basato su informazione, confronto e persuasione.
Il Collegio richiama altresì il parere del Consiglio di Stato n. 2065/2017, secondo cui la Costituzione non riconosce un’incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori, per la ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri e, in particolare, dei più deboli. Richiama inoltre quella giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 5/2018, n. 307/1990, n. 258/1994, n. 118/1996) relativa alla piena legittimità delle norme impositive di obblighi vaccinali e sul dovere di solidarietà, nonché la sentenza n. 258/1994, che postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo e con la salute della collettività, nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l’interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore.
Il Collegio rileva infine che l’art. 1, comma 1-ter, d.l. n. 73/2017 non impone la revisione dell’obbligo vaccinale, bensì una mera facoltà.
Quanto al periculum, i ricorrenti avevano evidenziato che per i loro figli l’anno scolastico sarebbe l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, con conseguente impossibilità di frequentare neppure un giorno. Il Collegio osserva che, ai fini cautelari, occorre tenere conto anche degli interessi contrapposti, in particolare dell’interesse alla salute pubblica attraverso il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza epidemiologica e del diritto alla salute dei bambini che frequentano la scuola materna e che, per ragioni sanitarie, non possono proteggersi con la vaccinazione dal rischio di contrarre malattie dagli esiti potenzialmente gravi. Nel bilanciamento, il diritto dei figli dei ricorrenti a frequentare la scuola materna recede di fronte al preminente interesse alla salute pubblica e al diritto alla salute dei bambini privi di copertura vaccinale per ragioni sanitarie. Il Collegio precisa che non è necessaria la dimostrazione dell’effettiva attuale presenza di bambini immunodepressi nelle specifiche sezioni, posto che l’Amministrazione deve garantire un ambiente scolastico che offra continuativamente e nella sua totalità una sicura protezione dal contagio a bambini immunodepressi che in qualunque momento potrebbero essere immessi nell’istituto.
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