Patente di guida: il trattamento farmacologico con oppiode tramite cerotto, in associazione con altre sostanze psicotrope, di per sé non preclude il rilascio
Diniego di patente di guida: è inattendibile e quindi illegittimo il giudizio di inidoneità da parte della Commissione Medica Locale (CML) fondato sulla mera rilevata assunzione, da parte dell'istante, di farmaci quali la buprenorfina tramite cerotto, in associazione con la duloxetina e la pregabalina
Massima
Medicinale – assunzione di buprenorfina tramite cerotto in associazione con la duloxetina e la pregabalina – giudizio di inidoneità alla guida da parte della Commissione Medica Locale – diniego di rinnovo di patente di guida - difetto di verifica in concreto degli effetti di tali medicinali - illegittimità
La Commissione Medica Locale di Firenze, nell'ambito del procedimento per il rinnovo di una patente di guida, adotta un parere di inidoneità sulla base dell'accertata assunzione, da parte del cittadino istante, di farmaci quali la buprenorfina tramite cerotto.
Il cittadino impugna tale decisione facendo rilevare che in sede di rilascio della patente, nel 2018, la Commissione aveva già rilevato il trattamento farmacologico mediante assunzione della buprenorfina, ma ciò non era stato ritenuto ostativo, il che rende contraddittoria la nuova decisione. Sotto diverso aspetto, peraltro, esibisce un certificato medico da cui risulta che il dosaggio assunto non compromette la capacità di guida.
Il TAR in sede cautelare ordina una nuova valutazione medica nelle more della decisione finale, per la quale viene fissata l'udienza.
Tale nuova valutazione da parte della CML dà esito nuovamente negativo, anche perché risulta in essere un trattamento in associazione ad altre sostanze psicotrope (duloxetina e la pregabalina) e, secondo la CML, non esiste metodo scientifico capace di provare che l’assunzione di tali farmaci abbia solo effetti analgesici e non provochi effetti collaterali.
A seguito dell'impugnazione di tale nuovo parere da parte del cittadino, che esibisce documentazione medica da cui risulta: - che la buprenorfina assunta tramite cerotto è un mero analgesico, - che l'assunzione di farmaci oppioidi non è circostanza di per sé ostativa alla guida di autoveicoli, - che il test di reazione agli stimoli semplici aveva dato esito positivo, il TAR accoglie il ricorso.
In primo luogo il Collegio osserva che, nonostante la buprenorfina possa essere considerata in base alle somministrazioni ed ai dosaggi come stupefacente o analgesico, il ricorrente la assume nella modalità meno invasiva, che è quella tramite cerotto.
In secondo luogo, come risulta dal foglietto illustrativo del detto farmaco, richiamato nella relazione dell'ASL, l'assunzione di una dose stabile non rende necessaria la restrizione generale per la guida dei veicoli, e risulta che il paziente assume da anni una dose stabile (indicata nel certificato medico).
In terzo luogo la CML non ha dato alcun valore al test di reazione agli stimoli semplici conclusosi positivamente, in cui si legge che i “requisiti psico.li sono sufficienti”.
Poste tali premesse il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla CML di effettuare una nuova valutazione sulla base dei seguenti criteri
a) specificare se l'uso del cerotto di buprofina ha valenza solo analgesica o stupefacente
b) esaminare la circostanza che l'assunzione del farmaco è stabile da tempo e, quindi, valutare la sua incidenza sulle controindicazioni alla guida
c) sulla base delle risultanze relative alle precedenti lettere a) e b) specificare in quale modo possa ostare l'assunzione combinata con gli altri due farmaci a base di duloxetina e la pregabalina
d) effettuare una valutazione espressa dell'esito (positivo) del test di reazione agli stimoli semplici già effettuato.
N.B. La sentenza del TAR è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza dell'11 settembre 2025, nella quale si indica che il Giudice di primo grado si è sostituito alle valutazioni tecnico discrezionali della Commissione medica locale, che non sono illogiche nè viziate da errori di fatto.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Firenze/sentenza del 25 novembre 2024
Patente di guida: il trattamento farmacologico con oppiode tramite cerotto, in associazione con altre sostanze psicotrope, di per sé non preclude il rilascio
Diniego di patente di guida: è inattendibile e quindi illegittimo il giudizio di inidoneità da parte della Commissione Medica Locale (CML) fondato sulla mera rilevata assunzione, da parte dell'istante, di farmaci quali la buprenorfina tramite cerotto, in associazione con la duloxetina e la pregabalina
Massima
Medicinale – assunzione di buprenorfina tramite cerotto in associazione con la duloxetina e la pregabalina – giudizio di inidoneità alla guida da parte della Commissione Medica Locale – diniego di rinnovo di patente di guida - difetto di verifica in concreto degli effetti di tali medicinali - illegittimità
La Commissione Medica Locale di Firenze, nell'ambito del procedimento per il rinnovo di una patente di guida, adotta un parere di inidoneità sulla base dell'accertata assunzione, da parte del cittadino istante, di farmaci quali la buprenorfina tramite cerotto.
Il cittadino impugna tale decisione facendo rilevare che in sede di rilascio della patente, nel 2018, la Commissione aveva già rilevato il trattamento farmacologico mediante assunzione della buprenorfina, ma ciò non era stato ritenuto ostativo, il che rende contraddittoria la nuova decisione. Sotto diverso aspetto, peraltro, esibisce un certificato medico da cui risulta che il dosaggio assunto non compromette la capacità di guida.
Il TAR in sede cautelare ordina una nuova valutazione medica nelle more della decisione finale, per la quale viene fissata l'udienza.
Tale nuova valutazione da parte della CML dà esito nuovamente negativo, anche perché risulta in essere un trattamento in associazione ad altre sostanze psicotrope (duloxetina e la pregabalina) e, secondo la CML, non esiste metodo scientifico capace di provare che l’assunzione di tali farmaci abbia solo effetti analgesici e non provochi effetti collaterali.
A seguito dell'impugnazione di tale nuovo parere da parte del cittadino, che esibisce documentazione medica da cui risulta: - che la buprenorfina assunta tramite cerotto è un mero analgesico, - che l'assunzione di farmaci oppioidi non è circostanza di per sé ostativa alla guida di autoveicoli, - che il test di reazione agli stimoli semplici aveva dato esito positivo, il TAR accoglie il ricorso.
In primo luogo il Collegio osserva che, nonostante la buprenorfina possa essere considerata in base alle somministrazioni ed ai dosaggi come stupefacente o analgesico, il ricorrente la assume nella modalità meno invasiva, che è quella tramite cerotto.
In secondo luogo, come risulta dal foglietto illustrativo del detto farmaco, richiamato nella relazione dell'ASL, l'assunzione di una dose stabile non rende necessaria la restrizione generale per la guida dei veicoli, e risulta che il paziente assume da anni una dose stabile (indicata nel certificato medico).
In terzo luogo la CML non ha dato alcun valore al test di reazione agli stimoli semplici conclusosi positivamente, in cui si legge che i “requisiti psico.li sono sufficienti”.
Poste tali premesse il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto ordina alla CML di effettuare una nuova valutazione sulla base dei seguenti criteri
a) specificare se l'uso del cerotto di buprofina ha valenza solo analgesica o stupefacente
b) esaminare la circostanza che l'assunzione del farmaco è stabile da tempo e, quindi, valutare la sua incidenza sulle controindicazioni alla guida
c) sulla base delle risultanze relative alle precedenti lettere a) e b) specificare in quale modo possa ostare l'assunzione combinata con gli altri due farmaci a base di duloxetina e la pregabalina
d) effettuare una valutazione espressa dell'esito (positivo) del test di reazione agli stimoli semplici già effettuato.
N.B. La sentenza del TAR è stata annullata dal Consiglio di Stato con sentenza dell'11 settembre 2025, nella quale si indica che il Giudice di primo grado si è sostituito alle valutazioni tecnico discrezionali della Commissione medica locale, che non sono illogiche nè viziate da errori di fatto.
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