Per il dispensario farmaceutico stagionale vale il criterio della vicinitas
Per l’autorizzazione all’apertura dei dispensari stagionali vale il criterio della vicinitas, a vantaggio del titolare di una sede di nuova apertura più vicina, a nulla rilevando il fatto che per decenni il dispensario fosse stato affidato ad altro titolare
Il rilascio di un’autorizzazione all’apertura di un dispensario o di una farmacia non rientra nel novero di atti per la cui impugnativa è prescritta la dimidiazione dei termini processuali
Massima
Farmacia – dispensario stagionale – criterio della vicinitas – autorizzazione al titolare di nuova sede più vicina – legittimità – assegnazione pregressa pluriennale ad altro titolare - irrilevanza
Farmacia – rilascio autorizzazione apertura dispensario stagionale – impugnativa – dimidiazione dei termini processuali – non si applica
Il titolare di una farmacia per venti anni ininterrottamente assegnatario di un dispensario farmaceutico stagionale impugna l’assegnazione dello stesso al titolare di una sede farmaceutica da poco istituita ed aperta, preferitogli in ragione del criterio della vicinitas.
Secondo il titolare originariamente assegnatario il criterio della vicinitas non si applica al rinnovo dei dispensari stagionali, bensì soltanto ai nuovi affidamenti dei dispensari ordinari. In più deduce che, in ragione dei tanti anni in cui è risultato ininterrottamente affidatario di tale dispensario e del fatto che esso fa parte dell’azienda farmacia che aveva acquistato circa vent’anni prima, l’autorizzazione stagionale gli sarebbe spettata, visto che il regime dei dispensari stagionali godrebbe di un carattere di sostanziale stabilità, al punto che l’autorizzazione può venir meno soltanto per rinuncia, soppressione o decadenza.
Il ricorso viene respinto dal TAR Bari e, in appello, a pronunciarsi definitivamente sul punto è il Consiglio di Stato che, in primo luogo affronta un’eccezione di irricevibilità sollevata da una delle controparti e relativa al fatto che il ricorso in appello è stato depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni applicabile alla controversia in quanto il servizio farmaceutico viene incluso dalla giurisprudenza amministrativa nel novero di quei pubblici servizi per le cui procedure di affidamento, ove vi sia un’impugnativa, vale la regola della dimidiazione dei termini processuali.
Tale eccezione viene rigettata in quanto il Collegio ritiene trattasi nello specifico di rilascio di autorizzazione ai fini dell’apertura di una farmacia, quindi non si verte nel campo delle concessioni di servizio pubblico in senso stretto soggette alla disciplina in materia di contratti pubblici, peraltro in senso più lato l’apertura di dispensari ordinari e stagionali avviene con atto espressamente autorizzatorio, quindi assolutamente differente dall’atto concessorio.
Nel prosieguo il Collegio ricostruisce con chiarezza tutto il quadro normativo in materia di dispensari farmaceutici, ordinari e stagionali: i primi sono regolati dai commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge n. 221/1968, i secondi dal comma 5 dell’art. 1 della medesima legge e, poste tali premesse, ritiene che le tesi del ricorrente siano viziate da un travisamento di fondo dalla figura del dispensario farmaceutico stagionale con quello ordinario: quest’ultimo ha carattere di stabilità nel tempo salvo revoche o sopravvenienze, mentre il primo ha carattere intrinsecamente transeunte.
A tal proposito nella sentenza vengono richiamati brani della pronuncia del TAR Bari, chiarissimi nell’indicare come l’autorizzazione e l’assegnazione del dispensario stagionale non sono atti suscettibili di mero rinnovo o proroga, ma sono atti puntuali, efficaci solo per un determinato tempo, calibrati su una determinata esigenza locale verificata anno per anno mediante il dato relativo alle presenze dei turisti.
Il Collegio afferma dunque che il dispensario stagionale si distingue da quello ordinario per la sua intrinseca caducità da cui discende la natura ad tempus delle autorizzazioni, insuscettibili di generare affidamento da un anno all’altro, soggetto come sono alla verifica dei presupposti, consistenti ad esempio nei flussi turistici.
Anche la tesi del ricorrente relativa al fatto che il dispensario sia un vero e proprio cespite afferente al compendio dei beni aziendali viene respinta: una cosa è la cessione dei beni aziendali, altra sono i titoli pubblicistici che, peraltro, nel caso di specie, non possono che avere valenza meramente temporanea per tutto ciò che si è scritto in precedenza.
Infine il Collegio stabilisce che il criterio della vicinitas è stato correttamente esteso dalla disciplina dei dispensari ordinari a quella dei dispensari stagionali già da precedenti pronunce del Consiglio di Stato.
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
Consiglio di Stato/sentenza del 17 gennaio 2024
Per il dispensario farmaceutico stagionale vale il criterio della vicinitas
Per l’autorizzazione all’apertura dei dispensari stagionali vale il criterio della vicinitas, a vantaggio del titolare di una sede di nuova apertura più vicina, a nulla rilevando il fatto che per decenni il dispensario fosse stato affidato ad altro titolare
Il rilascio di un’autorizzazione all’apertura di un dispensario o di una farmacia non rientra nel novero di atti per la cui impugnativa è prescritta la dimidiazione dei termini processuali
Massima
Farmacia – dispensario stagionale – criterio della vicinitas – autorizzazione al titolare di nuova sede più vicina – legittimità – assegnazione pregressa pluriennale ad altro titolare - irrilevanza
Farmacia – rilascio autorizzazione apertura dispensario stagionale – impugnativa – dimidiazione dei termini processuali – non si applica
Il titolare di una farmacia per venti anni ininterrottamente assegnatario di un dispensario farmaceutico stagionale impugna l’assegnazione dello stesso al titolare di una sede farmaceutica da poco istituita ed aperta, preferitogli in ragione del criterio della vicinitas.
Secondo il titolare originariamente assegnatario il criterio della vicinitas non si applica al rinnovo dei dispensari stagionali, bensì soltanto ai nuovi affidamenti dei dispensari ordinari. In più deduce che, in ragione dei tanti anni in cui è risultato ininterrottamente affidatario di tale dispensario e del fatto che esso fa parte dell’azienda farmacia che aveva acquistato circa vent’anni prima, l’autorizzazione stagionale gli sarebbe spettata, visto che il regime dei dispensari stagionali godrebbe di un carattere di sostanziale stabilità, al punto che l’autorizzazione può venir meno soltanto per rinuncia, soppressione o decadenza.
Il ricorso viene respinto dal TAR Bari e, in appello, a pronunciarsi definitivamente sul punto è il Consiglio di Stato che, in primo luogo affronta un’eccezione di irricevibilità sollevata da una delle controparti e relativa al fatto che il ricorso in appello è stato depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni applicabile alla controversia in quanto il servizio farmaceutico viene incluso dalla giurisprudenza amministrativa nel novero di quei pubblici servizi per le cui procedure di affidamento, ove vi sia un’impugnativa, vale la regola della dimidiazione dei termini processuali.
Tale eccezione viene rigettata in quanto il Collegio ritiene trattasi nello specifico di rilascio di autorizzazione ai fini dell’apertura di una farmacia, quindi non si verte nel campo delle concessioni di servizio pubblico in senso stretto soggette alla disciplina in materia di contratti pubblici, peraltro in senso più lato l’apertura di dispensari ordinari e stagionali avviene con atto espressamente autorizzatorio, quindi assolutamente differente dall’atto concessorio.
Nel prosieguo il Collegio ricostruisce con chiarezza tutto il quadro normativo in materia di dispensari farmaceutici, ordinari e stagionali: i primi sono regolati dai commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge n. 221/1968, i secondi dal comma 5 dell’art. 1 della medesima legge e, poste tali premesse, ritiene che le tesi del ricorrente siano viziate da un travisamento di fondo dalla figura del dispensario farmaceutico stagionale con quello ordinario: quest’ultimo ha carattere di stabilità nel tempo salvo revoche o sopravvenienze, mentre il primo ha carattere intrinsecamente transeunte.
A tal proposito nella sentenza vengono richiamati brani della pronuncia del TAR Bari, chiarissimi nell’indicare come l’autorizzazione e l’assegnazione del dispensario stagionale non sono atti suscettibili di mero rinnovo o proroga, ma sono atti puntuali, efficaci solo per un determinato tempo, calibrati su una determinata esigenza locale verificata anno per anno mediante il dato relativo alle presenze dei turisti.
Il Collegio afferma dunque che il dispensario stagionale si distingue da quello ordinario per la sua intrinseca caducità da cui discende la natura ad tempus delle autorizzazioni, insuscettibili di generare affidamento da un anno all’altro, soggetto come sono alla verifica dei presupposti, consistenti ad esempio nei flussi turistici.
Anche la tesi del ricorrente relativa al fatto che il dispensario sia un vero e proprio cespite afferente al compendio dei beni aziendali viene respinta: una cosa è la cessione dei beni aziendali, altra sono i titoli pubblicistici che, peraltro, nel caso di specie, non possono che avere valenza meramente temporanea per tutto ciò che si è scritto in precedenza.
Infine il Collegio stabilisce che il criterio della vicinitas è stato correttamente esteso dalla disciplina dei dispensari ordinari a quella dei dispensari stagionali già da precedenti pronunce del Consiglio di Stato.
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