Pianta organica farmaceutica e controinteressato necessario: è inammissibile il ricorso non notificato al titolare dell'altra sede, espressamente individuato nell'atto
La revisione della pianta organica incide sul bacino di utenza delle sedi e sulla posizione dei rispettivi titolari: il titolare della sede di cui si contesta la modifica, indicato nell'atto e portatore di interesse contrario, va evocato in giudizio a pena di inammissibilità del ricorso
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica zone – impugnativa – notifica del ricorso al titolare della farmacia della sede di cui si contesta la modifica – obbligo – omissione – inammissibilità del ricorso
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa registrazione, accedere alla sentenza del TAR Salerno
Il TAR Salerno pronuncia una sentenza di particolare interesse in materia di individuazione del controinteressato necessario e obbligo di notifica a pena di inammissibilità dei ricorsi avverso la pianta organica farmaceutica.
Il Collegio, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 5182/2025), ribadisce che la qualità di controinteressato in senso tecnico richiede la contemporanea sussistenza di due elementi: l’elemento formale, consistente nella specifica individuazione del soggetto nell’atto impugnato, e l’elemento sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse qualificato e contrario rispetto all’accoglimento del ricorso. La notificazione del ricorso al controinteressato costituisce, in tali ipotesi, requisito essenziale per la valida instaurazione del contraddittorio, e la sua omissione determina l’inammissibilità originaria dell’impugnazione.
A seguito della proposizione di un ricorso contro le modifiche, apportate ad una sede mediante revisione della pianta organica farmaceutica, il Collegio verifica analiticamente nel caso concreto la sussistenza di entrambi i requisiti.
Quanto all’elemento formale, rileva che il titolare dell’altra sede farmaceutica comunale risulta espressamente individuato nella deliberazione oggetto di impugnazione.
Quanto all’elemento sostanziale, osserva che l’atto incide direttamente sull’assetto territoriale del servizio farmaceutico comunale, influenzando la distribuzione dell’utenza, il bacino di riferimento delle singole sedi e, conseguentemente, le posizioni giuridiche ed economiche dei rispettivi titolari; l’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe la caducazione dell’assetto territoriale delineato dall’Amministrazione e inciderebbe direttamente sul bacino di utenza e sull’organizzazione del servizio, coinvolgendo in maniera immediata la posizione della società titolare dell’altra sede.
La posizione di quest’ultima si presenta pertanto incompatibile con quella fatta valere dai ricorrenti e configura un interesse concreto ed attuale alla conservazione della disciplina introdotta dalla deliberazione impugnata.
Il Collegio trae ulteriore conferma della conclusione raggiunta da due elementi.
Il primo è di natura processuale: la società titolare dell’altra sede aveva già manifestato il proprio interesse alla conservazione dell’assetto territoriale derivante dagli atti pianificatori comunali, proponendo opposizione di terzo avverso la sentenza pronunciata nel precedente giudizio. La circostanza evidenzia in maniera inequivoca la diretta incidenza delle determinazioni comunali sulla sfera giuridica della predetta società e conferma la sua qualità di controinteressato necessario nel presente giudizio.
Il secondo è di natura giurisprudenziale: la sentenza del Consiglio di Stato, intervenuta nel giudizio relativo alla precedente deliberazione comunale, aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione concernente la precedente deliberazione, evidenziando come la stessa risultasse superata dai successivi atti pianificatori, tra i quali la deliberazione gravata nel giudizio deciso con la sentenza in esame.
Il giudice d’appello aveva dunque già riconosciuto l’autonoma rilevanza della nuova deliberazione e la sua capacità di incidere direttamente sull’assetto territoriale del servizio farmaceutico comunale. Ne consegue che, secondo il TAR Salerno, la deliberazione impugnata costituisce un autonomo esercizio del potere di pianificazione farmaceutica e produce effetti immediati anche nei confronti del titolare dell’altra sede farmaceutica, che avrebbe pertanto dovuto essere evocato nel presente giudizio sin dalla sua introduzione.
Il Collegio, richiamato l’art. 41, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che siano individuati nell’atto stesso, dichiara il ricorso inammissibile per omessa notificazione al controinteressato necessario.
La sentenza si segnala per la rigorosa applicazione dei principi in materia di contraddittorio e di individuazione del controinteressato necessario, confermando l’orientamento secondo cui la qualità di controinteressato in senso tecnico richiede la contestuale sussistenza dell’elemento formale dell’individuazione nominativa nell’atto e dell’elemento sostanziale della titolarità di un interesse qualificato e contrario all’accoglimento del ricorso. La pronuncia conferma, inoltre, il principio per cui l’omessa notificazione al controinteressato necessario determina una carenza originaria del contraddittorio, non sanabile ex post, in coerenza con la funzione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., di garantire la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti direttamente destinatari degli effetti favorevoli derivanti dalla conservazione dell’atto impugnato
Avv. Tommaso di Gioia
Patrocinante dinnanzi alle Magistrature Superiori, già docente nel Corso di Alta Formazione in Diritto Sanitario dell'Università di Bari, componente del Comitato degli Esperti della Scuola di Aggiornamento e della Scuola di Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Bari
Commento
TAR Salerno/sentenza del 2 ottobre 2026
Pianta organica farmaceutica e controinteressato necessario: è inammissibile il ricorso non notificato al titolare dell'altra sede, espressamente individuato nell'atto
La revisione della pianta organica incide sul bacino di utenza delle sedi e sulla posizione dei rispettivi titolari: il titolare della sede di cui si contesta la modifica, indicato nell'atto e portatore di interesse contrario, va evocato in giudizio a pena di inammissibilità del ricorso
Massima
Farmacia – pianta organica – modifica zone – impugnativa – notifica del ricorso al titolare della farmacia della sede di cui si contesta la modifica – obbligo – omissione – inammissibilità del ricorso
* In fondo alla pagina del presente commento è possibile, previa registrazione, accedere alla sentenza del TAR Salerno
Il TAR Salerno pronuncia una sentenza di particolare interesse in materia di individuazione del controinteressato necessario e obbligo di notifica a pena di inammissibilità dei ricorsi avverso la pianta organica farmaceutica.
Il Collegio, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. III, n. 5182/2025), ribadisce che la qualità di controinteressato in senso tecnico richiede la contemporanea sussistenza di due elementi: l’elemento formale, consistente nella specifica individuazione del soggetto nell’atto impugnato, e l’elemento sostanziale, consistente nella titolarità di un interesse qualificato e contrario rispetto all’accoglimento del ricorso. La notificazione del ricorso al controinteressato costituisce, in tali ipotesi, requisito essenziale per la valida instaurazione del contraddittorio, e la sua omissione determina l’inammissibilità originaria dell’impugnazione.
A seguito della proposizione di un ricorso contro le modifiche, apportate ad una sede mediante revisione della pianta organica farmaceutica, il Collegio verifica analiticamente nel caso concreto la sussistenza di entrambi i requisiti.
Quanto all’elemento formale, rileva che il titolare dell’altra sede farmaceutica comunale risulta espressamente individuato nella deliberazione oggetto di impugnazione.
Quanto all’elemento sostanziale, osserva che l’atto incide direttamente sull’assetto territoriale del servizio farmaceutico comunale, influenzando la distribuzione dell’utenza, il bacino di riferimento delle singole sedi e, conseguentemente, le posizioni giuridiche ed economiche dei rispettivi titolari; l’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe la caducazione dell’assetto territoriale delineato dall’Amministrazione e inciderebbe direttamente sul bacino di utenza e sull’organizzazione del servizio, coinvolgendo in maniera immediata la posizione della società titolare dell’altra sede.
La posizione di quest’ultima si presenta pertanto incompatibile con quella fatta valere dai ricorrenti e configura un interesse concreto ed attuale alla conservazione della disciplina introdotta dalla deliberazione impugnata.
Il Collegio trae ulteriore conferma della conclusione raggiunta da due elementi.
Il primo è di natura processuale: la società titolare dell’altra sede aveva già manifestato il proprio interesse alla conservazione dell’assetto territoriale derivante dagli atti pianificatori comunali, proponendo opposizione di terzo avverso la sentenza pronunciata nel precedente giudizio. La circostanza evidenzia in maniera inequivoca la diretta incidenza delle determinazioni comunali sulla sfera giuridica della predetta società e conferma la sua qualità di controinteressato necessario nel presente giudizio.
Il secondo è di natura giurisprudenziale: la sentenza del Consiglio di Stato, intervenuta nel giudizio relativo alla precedente deliberazione comunale, aveva dichiarato improcedibile l’impugnazione concernente la precedente deliberazione, evidenziando come la stessa risultasse superata dai successivi atti pianificatori, tra i quali la deliberazione gravata nel giudizio deciso con la sentenza in esame.
Il giudice d’appello aveva dunque già riconosciuto l’autonoma rilevanza della nuova deliberazione e la sua capacità di incidere direttamente sull’assetto territoriale del servizio farmaceutico comunale. Ne consegue che, secondo il TAR Salerno, la deliberazione impugnata costituisce un autonomo esercizio del potere di pianificazione farmaceutica e produce effetti immediati anche nei confronti del titolare dell’altra sede farmaceutica, che avrebbe pertanto dovuto essere evocato nel presente giudizio sin dalla sua introduzione.
Il Collegio, richiamato l’art. 41, comma 2, c.p.a., secondo cui il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, all’amministrazione che ha emanato l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che siano individuati nell’atto stesso, dichiara il ricorso inammissibile per omessa notificazione al controinteressato necessario.
La sentenza si segnala per la rigorosa applicazione dei principi in materia di contraddittorio e di individuazione del controinteressato necessario, confermando l’orientamento secondo cui la qualità di controinteressato in senso tecnico richiede la contestuale sussistenza dell’elemento formale dell’individuazione nominativa nell’atto e dell’elemento sostanziale della titolarità di un interesse qualificato e contrario all’accoglimento del ricorso. La pronuncia conferma, inoltre, il principio per cui l’omessa notificazione al controinteressato necessario determina una carenza originaria del contraddittorio, non sanabile ex post, in coerenza con la funzione dell’art. 41, comma 2, c.p.a., di garantire la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti direttamente destinatari degli effetti favorevoli derivanti dalla conservazione dell’atto impugnato
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